Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/1999, n. 2551
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Sentenza 27 maggio 1999

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In tema di riesame di provvedimenti cautelari, poiché l'art 324 comma 3 cod.proc.pen. prevede che l'autorità procedente trasmetta al competente tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento, non sussiste da parte del giudicante l'obbligo di acquisire e valutare altri atti, compresi quelli eventualmente indicati dall'indagato, ma unicamente quello di verificare, utilizzando il suo potere discrezionale, l'utilità, ai fini del procedimento, della richiesta difensiva, con la conseguenza che la eventuale decisione negativa deve solo essere adeguatamente motivata. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta nella quale il tribunale del riesame ha ritenuto superflua la acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato alla Guardia di Finanza, verbali non facenti parte degli atti del PM e la cui allegazione era stata richiesta al giudice dall'indagato stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/1999, n. 2551
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2551
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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