Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
In tema di riesame di provvedimenti cautelari, poiché l'art 324 comma 3 cod.proc.pen. prevede che l'autorità procedente trasmetta al competente tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento, non sussiste da parte del giudicante l'obbligo di acquisire e valutare altri atti, compresi quelli eventualmente indicati dall'indagato, ma unicamente quello di verificare, utilizzando il suo potere discrezionale, l'utilità, ai fini del procedimento, della richiesta difensiva, con la conseguenza che la eventuale decisione negativa deve solo essere adeguatamente motivata. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta nella quale il tribunale del riesame ha ritenuto superflua la acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato alla Guardia di Finanza, verbali non facenti parte degli atti del PM e la cui allegazione era stata richiesta al giudice dall'indagato stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/1999, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27.5.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " GI RU " N. 2551
3. " SA ER " REGISTRO GENERALE
4. " RI LA " N. 9183/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA ZO nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25.11.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Providenti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmine di Zenso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 25-11-1998 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo sull'appello proposto dal P.M.. e su quello di SA ZO, avverso il decreto emesso dal GIP dello stesso Tribunale in data 20-10-1998: a)rigettava l'appello proposto dal SA;
b) accoglieva quello avanzato dal P.M., annullando parzialmente il decreto impugnato. In particolare il Tribunale manteneva fermo il sequestro disposto con provvedimento del GIP del 17-9-1998, confermando anche la nomina a custode giudiziario del curatore del fallimento Donatab;
annullava il decreto nella parte in cui veniva autorizzato il SA all'utilizzo del complesso aziendale, in forza del contratto stipulato fra la Donatab e la Mondialtab. Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno premettere che il 15-7-1998, il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il sequestro preventivo dei beni costituenti il complesso aziendale della società fallita Donatab s.r.l., condotti in affitto dalla Mondialtab s.r.l., in forza di un contratto stipulato fra le due società il 29-12-1993. Il sequestro veniva disposto nell'ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta a carico di ON AN amministratore unico della Donatab s.r.l., dichiarata fallita il 27-7-1994.
Successivamente con provvedimento del 31-7-1998, il GIP, su istanza del SA, amministratore della Mondialtab, autorizzava la società affittuaria all'uso dei beni aziendali, mantenendo soltanto il vincolo di indisponibilità. Quindi su istanza del P.M. lo stesso GIP il 17-9-1998, revocava l'autorizzazione all'uso dei beni aziendali precedentemente concessa. Insorgeva ancora il SA ed il GIP, con provvedimento del 23-10-1998, confermava il sequestro, ma concedeva l'uso del complesso aziendale alla Mondialtab "fino al momento in cui, anche anteriormente alla scadenza del contratto di affitto gli organi fallimentari non prospetteranno la possibilità di disporre dei beni in modo più proficuo". Contro quest'ultima ordinanza hanno proposto appello il P.M. ed il SA, ed il Tribunale ha deciso con l'ordinanza del 25-11-1998, all'esame di questa Corte di legittimità, su ricorso di SA ZO.
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata per aver acriticamente ritenuto, recependo l'impostazione del P.M., la sussistenza di un collegamento tra la Mundialtab s.r.l. di SA e la Donatab di ON, tale da considerare esistente il fumus di concorso in bancarotta. La censura è priva di fondamento.
Infatti il Tribunale con coerente motivazione, ha osservato che il SA è stato chiamato a rispondere insieme al ON del delitto di bancarotta, proprio per il contratto di affitto di azienda che è stato considerato l'atto distrattivo più grave. A sostegno di questa tesi vi è la relazione del consulente del P.M. che ha ritenuto irrisorio il canone pattuito, in relazione al valore locatizio del bene in riferimento ai prezzi commerciali solitamente praticati nella zona. In base a questi elementi i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fumus del reato contestato al SA e quindi l'esigenza al fine di evitare la prosecuzione degli effetti antigiuridici di escludere la possibilità della continuazione della gestione del complesso aziendale da parte della Mondialtab. La motivazione così precisata appare congrua, coerente, rispettosa degli elementi processuali acquisiti e quindi esente da vizi di legittimità.
Con il secondo motivo il SA lamentava che il collegio di merito aveva disatteso la sua richiesta di acquisire i verbali con le dichiarazioni da lui rese alla Guardia di Finanza e quelle del coindagato Di AU, che avrebbe consentito di meglio vagliare le ragioni della difesa ed anche permesso una più approfondita conoscenza della vicenda.
Anche questa eccezione va disattesa.
Va precisato che a norma dell'articolo 324 comma terzo c.p.p. la cancelleria è obbligata a trasmettere soltanto gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. La richiesta del SA si riferiva invece ad altri atti del procedimento penale che a suo dire, potevano avere influenza nella decisione. Non vi era quindi alcun obbligo di legge per l'organo decidente a procedere alle acquisizione dei verbali, ma soltanto da verificare, utilizzando il potere discrezionale, l'utilità ai fini processuali della richiesta. Il Tribunale la ha, con convincente motivazione, ritenuto superflua, ritenendo che i documenti richiesti non potevano comunque offrire elementi di novità tali da incidere sulla decisione. Pertanto il ricorso proposto da SA ZO avverso l'impugnata ordinanza va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto da SA ZO avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999