Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR CASSAZIONE02055 SEZION LI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N.12078/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.4631 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. STILE Consigliere Rep. Dott. Paolo CELLERINO Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. IU ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CANAVESANA SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. NI Ardore, Pizza Istra via Monte delleelettivamente domiciliato in Roma, Gibie n. 34 presso l'avv. Luigi Tallarico, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ionadi del Foro di Torino, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 4234 AS NC, CO IA, MA IL, LO NZ, elettivamente domiciliate in Roma, via Flaminia n.195, presso l'avv. Sergio Vacirca, 3 1 rappresentate e difese dall'avv. Roberto Novo del Foro di Ivrea, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonché
contro
: UG IA LY, elettivamente domiciliata in l'avv. Claudio Roma, Viale Mazzini n.134, presso Sadurny di Roma che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Roberto Novo del Foro di Ivrea;
-controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 24 novembre 16 dicembre 1999, n. 13, RGAC nn. 124 e 131 del 1999, cron. 1902 del 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Sergio Vacirca per delega avv. Novo e Claudio Sadurny;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti ricorsi al RE di Ivrea, (proposto uno da GL IA LY e l'altro da NN RE, AN IL, LL NZ, 2 VA NC e OL NN IA), premesso: -che avevano tutte lavorato presso la società Fidente s.a.s. di OS IU & C. come addette alle pulizie di alcuni uffici dell'ENEL in Ivrea;
-che la società ES s.r.l. era subentrata il 1° giugno 1996 nella gestione dei servizi di pulizia dell'ENEL; -che, tuttavia, il titolare della nuova società aveva loro ridotto le ore di lavoro portandole da 127 (numero di ore lavorate con la Fidente) a 64,5 settimanali, suddivise tra le sei lavoratrici;
tanto premesso, le ricorrenti osservavano che tale riduzione comportava lo svolgimento della medesima attività in un periodo di tempo ridotto alla metà. Chiedevano, pertanto, che il giudice determinasse il maggior compenso loro spettante, in modo da ripristinare la proporzionalità tra retribuzione e maggiore quantità di lavoro. In via subordinata, chiedevano al RE di ripristinare il monte ore e l'orario di lavoro svolto in precedenza fino al subentro della ES nel contratto di appalto. Espletata una consulenza tecnica di ufficio, il primo giudice stabiliva che il monte ore "congruo" per svolgere adeguatamente i lavori di pulizia affidati 3 alla società era di 99 ore settimanali. Stabiliva che alle lavoratrici ricorrenti doveva essere pagato il compenso corrispondente a tale numero di ore. Limitava tuttavia la pronuncia al periodo 1° giugno 1996 (data di subentro della nuova società alla Fidente) fino al 12 settembre 1996, osservando che in questa data le lavoratrici avevano sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, accettando uno specifico orario più ridotto rispetto a quello giudicato congruo dal consulente tecnico di ufficio. Tale accordo, ad avviso del RE, si configurava come una vera e propria rinuncia valida solo per il futuro. Avverso tale decisione proponevano appello le lavoratrici. La società si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza pretorile. Con sentenza 24 novembre-16 dicembre 1999, il Tribunale di Ivrea, in parziale riforma della decisione del locale RE, dichiarava che il monte ore settimanale stabilito nella sentenza del RE (riferito al totale delle ore necessarie per le pulizie dei locali ENEL) doveva essere riconosciuto e retribuito secondo le quote di competenza delle appellanti sino al 30 maggio 1998 (cioè sino al termine del servizio di 4 appalto delle pulizie nei locali ENEL). In tal modo, il Tribunale accoglieva integralmente l'appello delle lavoratrici, le quali non avevano affatto contestato la determinazione del monte ore settimanali di 99 ore già effettuata dal primo giudice, limitandosi a chiedere l'estensione della efficacia della pronuncia giudiziale al periodo successivo al 12 settembre 1996 e fino al 30 maggio 1998. Il Tribunale osservava che la rinuncia delle lavoratrici a maggiori compensi doveva ritenersi nulla per il futuro, ai sensi dell'art.2113 codice civile, non avendo le lavoratrici ricevuto alcunché a fronte della rinuncia ai diritti già maturati. Avverso tale decisione la s.r.l. ES Servizi aziendali integrati ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. Resistono le lavoratrici con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt.1362 comma 1 e 2 codice civile, e seguenti). I giudici di appello, ad avviso della ricorrente, non avrebbero tenuto conto del tenore letterale dell'atto sottoscritto dalle parti, nè valutato il comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla firma del contratto. 5 Il Tribunale, sottolinea la ricorrente, "non ha tenuto nella debita considerazione il comportamento datoriale che, ritenendo definitivamente conchiusa la lite, non si è costituito in giudizio durante la fase dell'esame 700da parte del giudice del ricorso d'urgenza ex art. codice di procedura civile proposto dalle dipendenti". "IL Tribunale, nella valutazione del comportamento successivo delle parti, non ha neppure tenuto in considerazione l'ulteriore aspetto rappresentato dal fatto che le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto, hanno pienamente rispettato l'accordo; evidente che anche questo aspetto debba rientrare nella valutazione del successivo comportamento delle parti, ai fini dell'interpretazione del contratto e non solo quello, unilaterale, delle ricorrenti, che hanno ritenuto di proseguire il giudizio avanti al RE di Ivrea, pur dopo aver definito la lite con la sottoscrizione dell'accordo". Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. I giudici di appello avrebbero omesso di attribuire una qualsiasi qualificazione giuridica alla lettera di assunzione sottoscritta dalle parti. Le lavoratrici, Osserva ancora la società ricorrente, 6 ben avrebbero potuto non firmare affatto, ovvero sottoscrivere la lettera di assunzione con riserva, - tra l'altro già in corso il rapporto di essendo lavoro che si intendeva regolarizzare. Sulla base delle difese delle appellanti, che sostenevano sostanzialmente una loro riserva mentale unilaterale, il Tribunale aveva negato ogni efficacia stato sottoscritto eal contratto, che pure era rispettato da entrambe le parti, omettendo di fornire qualsiasi motivazione al riguardo. Il RE, rilevata la mancanza di qualsiasi causa di nullità o di annullabilità dell'accordo, aveva deciso di interpretarlo e di applicare il negozio giuridico regolarmente stipulato. Il Tribunale, all'opposto, si era limitato a disapplicare l'accordo, senza tener conto che il consenso del lavoratore alla effettuazione di un orario più ridotto, prestato attraverso la sottoscrizione della lettera di assunzione, non può che costituire una legittima esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti. Le lavoratrici non avevano provato (e a dire il vero neppure solo dedotto) l'esistenza di un vizio del contratto, per il quale si potesse giungere a negare al contratto di lavoro la natura di legittima esplicazione 7 dell'autonomia negoziale delle parti. L'atto era stato sottoscritto a distanza di quattro mesi dall'inizio del rapporto. Fino a quel momento avevano opposto un netto rifiuto alla sottoscrizione, che era avvenuta senza costrizione o ritorsione alcuna. Del tutto irrilevante, secondo la ricorrente, era poi la circostanza che l'atto non fosse definito "transazione" dovendo comunqueespressamente come una farsi riferimento al contenuto dello stesso. L'accordo sottoscritto senza l'assistenza di un legale non è, per ciò solo, invalido. Del tutto irrilevante, appariva poi la circostanza che la dipendente OL, assente per maternità, avesse sottoscritto tale lettera solo in un secondo momento, alla ripresa del servizio. Infine, conclude la ricorrente, la lite non deve necessariamente definirsi con una sentenza ° con una transazione, ben potendo una delle parti rinunciare alle proprie rivendicazioni, accettando quanto richiesto dall'altra (come era, appunto, avvenuto nel caso di specie, a seguito della sottoscrizione della lettera di assunzione da parte delle lavoratrici). congiuntamente, non sono ん I due motivi, da esaminare fondati. 0 08 Come noto, in materia di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito (Cass. 11 agosto 1999 n. 8590, 2 dicembre 2000 n. 15410). Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell' "iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Questa ultima violazione deve essere dedotta con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di una interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno esaminato tutta la documentazione acquisita ed, interpretando l'accordo sottoscritto dalle parti, hanno concluso che non si trattò di vere e proprie rinuncie - da ritenersi comunque invalide ai sensi dell'art.2113 9 codice civile - ma della semplice formalizzazione per iscritto del contratto di lavoro, stabilita dal comma 2 dell'art. 5 del decreto legge n.726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863. Tra l'altro, sottolineano i giudici di appello, l'orario di lavoro indicato per iscritto coincideva con quello di fatto vigente dalla data di inizio della gestione di appalto per le pulizie da parte della ES (ed era più ridotto di quello inizialmente previsto). In ordine a tale pattuizione, le lavoratrici hanno richiesto un adeguamento del compenso previsto, ai sensi dell'art.36 della Costituzione. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, deve riconoscersi che i giudici di appello hanno tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti, anche di quello successivo alla sottoscrizione dell'accordo (sottolineando in modo particolare il comportamento tenuto dalla società nei confronti della lavoratrice assente per maternità, la OL) ed hanno escluso che le parti avessero voluto porre in essere una transazione, ovvero che le lavoratrici avessero potuto sottoscrivere una pura e semplice rinuncia, che sarebbe in ogni caso invalida, ai sensi dell'art. 2113 codice civile. 10 A fronte di tale ricostruzione della volontà delle parti, le censure della ricorrente, che tendono a proporre una diversa interpretazione del contratto, formulando una denuncia generica di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, si rivelano del tutto inammissibili, ancor prima che infondate. Sulla base di tali premesse, e con un ragionamento che sfugge a qualsiasi censura, il Tribunale ha esteso gli della pronuncia del primo giudice anche aleffetti periodo successivo alla sottoscrizione della nuova lettera di assunzione e fino al termine dell'appalto di pulizie (si ricorda che il RE aveva ritenuto "adeguata" anche ai sensi dell'art.36 della retribuzione corrispondente ad una Costituzione una prestazione complessiva di 99 ore settimanali;
da distribuire tra le tutte le lavoratrici). E' appena il caso di ricordare che il Tribunale ha escluso, prima di tutto, che la richiesta di adeguamento svolta dalle lavoratrici fosse da considerare come domanda nuova (sottolineando: "in primo grado, le lavoratrici avevano chiesto di riconoscere un monte di 127 ore settimanali, e 99 sono di meno, non di più, sì che sotto questo profilo quantitativo (nessuna) domanda nuova. Quanto alla determinazione del periodo per il quale è 11 stato chiesto 1'adeguamento della retribuzione, si lavoratrici avevanoOsserva che in primo grado le chiesto il maggior monte ore o la maggior retribuzione corrispondente per il futuro senza alcun limite temporale (trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato); in grado di appello, dopo che il "futuro" è oramai diventato "passato" per l'intervenuta cessazione del contratto di appalto tra la ES s.a.s. e 1'ENEL (e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro tra le lavoratrici e la ES s.a.s.) è stato possibile per correttezza indicare il termine finale del periodo oggetto dell'obbligazione (ormai soltanto più retributiva, non potendosi più aumentare l'orario...)", Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (con la distrazione in favore del difensore della GL).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al euro 2.15,00 pagamento delle spese che liquida in euro. oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato in favore di VA, OL, AN e LL;
condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese +26,00 che liquida in euro... oltre ad euro 12 1.500 (millecinquecento) per onorari di avvocato da distrarsi in favore dell'avv. Sadurny Claudio e Roberto Novo, dichiaratisi antistatari, difensori di GL IA LY. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERĘ Vilana Panui IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 FEB. 2003 IL CANCELLIERE T и Риша Виш R O C 13