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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14448 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nelle forme della detenzione domiciliare, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la carenza dei presupposti di cui all’art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., in quanto il detenuto è stato considerato affetto da patologie curabili con l’assunzione di farmaci e da monitorare con controlli medici periodici e/o eventuali accertamenti strumentali da eseguirsi in carcere ovvero in luogo esterno di cura ai sensi dell’art. 11 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). 2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.
2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 147 comma Penale Sent. Sez. 1 Num. 14448 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 08/01/2026 primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e comunque alla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego del differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare. In particolare, si evidenzia come il Tribunale, oltre a non tener conto della consulenza tecnica di parte allegata all’istanza – in cui erano stati evidenziati “importanti profili di non compatibilità dell’attuale stato di salute del detenuto con il regime carcerario ordinario” e si erano sottolineate anche le difficoltà già rilevate nel garantire al detenuto l’accesso alle cure in ambienti esterni all’istituto carcerario – non aveva neppure considerato la relazione sanitaria redatta dal medico di reparto del 22 luglio 2025, che aveva definito “scadute” le condizioni di salute del XXXXXXXXXX, rimarcando come queste risentissero negativamente del regime carcerario. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma. 2. Come evidenziato correttamente nella requisitoria del Procuratore generale, è orientamento consolidato di questa Corte, ribadito anche di recente con Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, Rv. 286742, il fatto che “secondo la previsione di cui all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., ove ricorra tale presupposto, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225). Il rigetto dell'istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto. Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento della patologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.). Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze 2 dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229). Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699)”.
2.1. Deve essere, altresì, ribadito che, nei casi in cui siano acquisiti atti o documentazione clinica idonei ad attestare l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, il giudice, qualora ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena ovvero di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve fondare la propria decisione su dati tecnici puntuali e concreti, disponendo, ove necessario, gli opportuni accertamenti sanitari e procedendo, all’occorrenza, alla nomina di un perito (tra le tante, Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200). Ancora, con Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948, in motivazione è stata evidenziata la necessità che “il giudice - quando abbia acquisito dati o elementi clinici tali da orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati - si attivi per approfondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate - non su derubricazioni semplificatorie degli elementi acquisiti, bensì - su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerale, disponendo pure la perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agli elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio”.
2.2. In conclusione, nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato i principi appena richiamati. Il provvedimento impugnato, infatti, ha disatteso la valutazione di incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, espressa tanto nella relazione sanitaria del medico di reparto del 22 luglio 2025 quanto nella relazione del consulente tecnico di parte, senza avvalersi di ulteriori accertamenti o di elementi di natura tecnica idonei a contrastare il giudizio, connotato da condizioni cliniche poco rassicuranti, come risultante dalla documentazione sanitaria prodotta che è rappresentativa di un aggravamento della cardiopatia ischemica del ricorrente. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha qualificato come “singolare” la 3 divergenza di conclusioni del medico di reparto tra le due relazioni sanitarie del 14 novembre 2024 e del 22 luglio 2025, ritenendo che esse descrivessero condizioni di salute del tutto sovrapponibili. Tale affermazione risulta, tuttavia, smentita dal contenuto delle medesime relazioni poste all’esame del Collegio, atteso che, da un lato, nella relazione del 22 luglio 2025 il medico di reparto – a differenza di quanto evidenziato nel precedente elaborato – segnala un peggioramento delle condizioni generali del detenuto, negativamente influenzate dal regime carcerario, anche in ragione dei controlli medici omessi o effettuati tardivamente;
dall’altro lato, il consulente tecnico di parte evidenzia un aggravamento complessivo del quadro clinico, anche quale conseguenza del secondo infarto miocardico acuto occorso nel giugno 2024, evento che, dopo una fase di apparente stabilità, avrebbe determinato un’evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del ricorrente. Ebbene, a fronte di valutazioni sanitarie connotate da elementi di novità e da un quadro clinico significativamente mutato, il provvedimento impugnato risulta carente e manifestamente illogico nella parte in cui assume, in termini apodittici, l’asserita invariabilità del quadro clinico e la sua compatibilità con il regime carcerario, omettendo peraltro di fornire una specifica motivazione in ordine alla ritenuta superfluità di un approfondimento peritale. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Segue la formula di oscuramento come per legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nelle forme della detenzione domiciliare, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la carenza dei presupposti di cui all’art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., in quanto il detenuto è stato considerato affetto da patologie curabili con l’assunzione di farmaci e da monitorare con controlli medici periodici e/o eventuali accertamenti strumentali da eseguirsi in carcere ovvero in luogo esterno di cura ai sensi dell’art. 11 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). 2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.
2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 147 comma Penale Sent. Sez. 1 Num. 14448 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 08/01/2026 primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e comunque alla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego del differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare. In particolare, si evidenzia come il Tribunale, oltre a non tener conto della consulenza tecnica di parte allegata all’istanza – in cui erano stati evidenziati “importanti profili di non compatibilità dell’attuale stato di salute del detenuto con il regime carcerario ordinario” e si erano sottolineate anche le difficoltà già rilevate nel garantire al detenuto l’accesso alle cure in ambienti esterni all’istituto carcerario – non aveva neppure considerato la relazione sanitaria redatta dal medico di reparto del 22 luglio 2025, che aveva definito “scadute” le condizioni di salute del XXXXXXXXXX, rimarcando come queste risentissero negativamente del regime carcerario. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma. 2. Come evidenziato correttamente nella requisitoria del Procuratore generale, è orientamento consolidato di questa Corte, ribadito anche di recente con Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, Rv. 286742, il fatto che “secondo la previsione di cui all'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., ove ricorra tale presupposto, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225). Il rigetto dell'istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto. Si tratta di un giudizio che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento della patologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, non massimata;
Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.). Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze 2 dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229). Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699)”.
2.1. Deve essere, altresì, ribadito che, nei casi in cui siano acquisiti atti o documentazione clinica idonei ad attestare l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, il giudice, qualora ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena ovvero di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve fondare la propria decisione su dati tecnici puntuali e concreti, disponendo, ove necessario, gli opportuni accertamenti sanitari e procedendo, all’occorrenza, alla nomina di un perito (tra le tante, Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200). Ancora, con Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948, in motivazione è stata evidenziata la necessità che “il giudice - quando abbia acquisito dati o elementi clinici tali da orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati - si attivi per approfondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate - non su derubricazioni semplificatorie degli elementi acquisiti, bensì - su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerale, disponendo pure la perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agli elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio”.
2.2. In conclusione, nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato i principi appena richiamati. Il provvedimento impugnato, infatti, ha disatteso la valutazione di incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, espressa tanto nella relazione sanitaria del medico di reparto del 22 luglio 2025 quanto nella relazione del consulente tecnico di parte, senza avvalersi di ulteriori accertamenti o di elementi di natura tecnica idonei a contrastare il giudizio, connotato da condizioni cliniche poco rassicuranti, come risultante dalla documentazione sanitaria prodotta che è rappresentativa di un aggravamento della cardiopatia ischemica del ricorrente. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha qualificato come “singolare” la 3 divergenza di conclusioni del medico di reparto tra le due relazioni sanitarie del 14 novembre 2024 e del 22 luglio 2025, ritenendo che esse descrivessero condizioni di salute del tutto sovrapponibili. Tale affermazione risulta, tuttavia, smentita dal contenuto delle medesime relazioni poste all’esame del Collegio, atteso che, da un lato, nella relazione del 22 luglio 2025 il medico di reparto – a differenza di quanto evidenziato nel precedente elaborato – segnala un peggioramento delle condizioni generali del detenuto, negativamente influenzate dal regime carcerario, anche in ragione dei controlli medici omessi o effettuati tardivamente;
dall’altro lato, il consulente tecnico di parte evidenzia un aggravamento complessivo del quadro clinico, anche quale conseguenza del secondo infarto miocardico acuto occorso nel giugno 2024, evento che, dopo una fase di apparente stabilità, avrebbe determinato un’evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del ricorrente. Ebbene, a fronte di valutazioni sanitarie connotate da elementi di novità e da un quadro clinico significativamente mutato, il provvedimento impugnato risulta carente e manifestamente illogico nella parte in cui assume, in termini apodittici, l’asserita invariabilità del quadro clinico e la sua compatibilità con il regime carcerario, omettendo peraltro di fornire una specifica motivazione in ordine alla ritenuta superfluità di un approfondimento peritale. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Segue la formula di oscuramento come per legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4