Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18252 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 30 L. 21-11-1991, N.374 (IST NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITAL 1 8 2 52 02 NOM DEL OPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo R.G.N. 7019/00Presidente BALDASSARRE VELLA Consigliere Cron.43033 Dott. Antonio Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere DEPOSITATO IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente Roma- 2.3 DIC 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE C1 sul ricorso proposto da: ES RI IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TRITONE 132, presso lo studio dell'avvocato MAURO PIVA, che lo difende unitamente agli avvocati ALBERTO FURLANI, CRISTIANA TONELLI, giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
contro
TO BR & C SNC in persona del FALEGNAMERIA legale rapp.te p.t.; - intimato 2002 avverso la sentenza n. 85/99 del Giudice di pace di 1109 TREVISO, depositata il 02/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo motivo. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 5/6/1998 IA LU LE conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Treviso la s.n.c.Falegnameria AT BR e C. e, lamentando la difettosa posa in opera di un parquet di legno, chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, quantificato in lire 1.785.000.. La società convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruttoria il Giudice di pace, rilevato che l'attrice aveva accettato l'opera senza contestazioni e pagato il prezzo, con sentenza 2/4/1999, rigettava la domanda. Contro la sentenza la LE ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per due motivi. L'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1665, 1667 e 1668 c.c. per avere la sentenza erroneamente considerato come denunzia dei vizi dell'opera una constatazione effettuata da persona priva del grado comune di conoscenza tecnica, con la conseguenza che il pagamento del prezzo senza riserve non poteva essere considerato accettazione. Si lamenta, inoltre, la mancata applicazione della disciplina in materia di rovina di cose immobili e che sia stata negata rilevanza ai difetti solo perché essi interessavano una parte esigua di parquet. Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt.244 e 253 c.p.c. per avere il Giudice di pace fondato la decisione non già su fatti oggettivi, ma su apprezzamenti tecnici e valutazioni espressi dal testimone, e per non avere dato conto del rifiuto di disporre una CTU idonea ad accertare la dipendenza. I due motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno entrambi disattesi. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2°comma dell'art. 113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia n.9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie- Le violazioni di legge denunciate col primo motivo attengono, infatti, a norme di diritto sostanziale, la cui eventuale inosservanza da parte del Giudice di pace non fa venir meno il carattere equitativo della decisione. Né è configurabile la violazione delle norme processuali denunciata col secondo motivo, in quanto i rilievi che vengono mossi alla sentenza riguardano non il rito, ma il merito della decisione, la 5 quale anche sotto questo profilo non appare censurabile essendo sorretta da adeguata e logica motivazione. Infatti, il Giudice di pace ha deciso la causa non già in base alle valutazioni espresse dal testimone (secondo cui i difetti potevano essere stati causati da lavori eseguiti da un'altra ditta), ma in base alla considerazione che la LE, che peraltro era assistita da un architetto, aveva accettato l'opera e pagato il prezzo senza sollevare contestazioni, il che rendeva superfluo disporre la CTU. Trattasi di una regola equitativa chiara e logica, idonea sorreggere autonomamente la decisione, indipendentemente dalle ulteriori considerazioni svolte dal giudicante in ordine all'incertezza sul nesso causale e alla modesta estensione della superficie difettosa risultano, le quali, nel contesto logico- argomentativo, costituiscono soltanto ragioni ulteriori, rispetto alle quali manca pertanto l'interesse al gravame (Cass.Sez. Un. 1484/97) Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 9 luglio 2002 Il presidente L'estensorefor aches Viz Baldasserne IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'AnnaDonatella D DEPORTATO IN CANCELLEŞHA Roma 23/12/02 ALCANCELLIERE C1 а