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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12036 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO RO RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN PR, il quale, con requisitoria scritta del 28 ottobre 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12036 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da IO RI AR in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 12 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 26 luglio 2017, con la quale gli è stata applicata, su sua richiesta, la pena, condizionalmente sospesa, di due anni e tre mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per avere egli concorso alla fabbricazione, alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di due bombe molotov, lanciate, il 30 giugno 2016, all'interno del cancello che cinge gli spazi antistanti gli immobili siti in Palermo, Via Danae n. 28, al fine di costringere coloro che occupano abusivamente tali aree ad abbandonarle, nonché ad appiccare il fuoco ai terreni posti in adiacenza al cancello di ingresso dei medesimi fabbricati. 2. IO RI AR propone, con il ministero dell'avv. Luigi Spinosa, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto la conciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza della quale egli ha chiesto la revisione e quelli accertati nel procedimento promosso nei confronti dei presunti correi ES Di IU LO e IC AR innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Con il secondo motivo, eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di riconoscere valenza decisiva, in vista dell'esclusione della sua responsabilità in ordine ai fatti in contestazione, alle prove acquisite, in epoca successiva all'irrevocabilità della sentenza emessa a suo carico, nell'ambito del procedimento svoltosi davanti all'autorità giudiziale minorile e, specificamente, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli imputati ed a quelle di IC TI e BE NA, agenti di p.g. che, intervenuti in loco, procedettero all'arresto dei giovani. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 ottobre 2022, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La vicenda in relazione alla quale è stata presentata l'istanza di revisione disattesa dalla Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza qui impugnata si è svolta nella notte del 30 giugno 2016 ed ha avuto, quali protagonisti, gli occupanti di una Lancia Y, a bordo della quale si trovavano, oltre al guidatore UC AM, SC FR, seduto accanto a lui, nonché, sul sedile posteriore, IO RI AR ed i minorenni IC AR, fratello di IO RI, ed ES Di IU LO e dalla quale è stata lanciata una bottiglia molotov in direzione dell'area su cui insistono gli immobili abusivamente occupati da soggetti, alcuni dei quali, visibilmente infastiditi da tale atto, espressione di chiara ostilità nei loro confronti, hanno raggiunto, a bordo di altro veicolo, AM ed i suoi accompagnatori, dando vita ad una reazione sedata dal provvidenziale intervento delle forze dell'ordine. 3. IO RI AR, tratto a giudizio per rispondere dei reati contestati anche a AM ed agli altri giovani che, quella notte, si trovavano insieme a lui, ha chiesto ed ottenuto, con il consenso del pubblico ministero, l'applicazione di pena concordata. I correi minorenni, invece, sono stati prosciolti dal Giudice dell'udienza preliminare, il quale ha fondato la decisione, oltre che sugli atti di indagine formati prima dell'esercizio dell'azione penale, sulle dichiarazioni rese dagli imputati e dagli agenti di p.g. che intervennero in loco. Nell'occasione, ES Di IU NG e IC AR hanno, in particolare, riferito, rendendo interrogatorio, di avere accettato l'invito di AM a salire sulla sua macchina nell'ignoranza della presenza, sul mezzo, dello strumento incendiario, che era celato nel portabagagli, e delle intenzioni dell'amico il quale, improvvisamente, ha arrestato la marcia e lanciato la bottiglia, dopo averla prelevata dal bagagliaio, per poi risalire sul mezzo ed allontanarsi rapidamente. I due ragazzi hanno aggiunto che, sopraggiunto il veicolo con a bordo i destinatari dell'azione illecita, AM e NO sono fuggiti a piedi, mentre i tre occupanti del sedile posteriore, impossibilitati ad uscire dal mezzo, dotato delle sole portiere anteriori, sono rimasti in balia dei contraddittori, il cui desiderio di rivalsa è stato, fortunatamente, inibito dall'arrivo delle forze dell'ordine. IC TI e BE NA, componenti della pattuglia che, per prima, ha intercettato la Lancia Y condotta da AM, hanno, a loro volta, riferito che, nell'immediatezza, nessuno degli arrestati, fatta eccezione per AM, ha reso dichiarazioni, anche irrituali, a contenuto autoaccusatorio. 3 4. IO RI AR ha sostenuto, con l'istanza introduttiva del giudizio di revisione e, quindi, con il ricorso per cassazione, che gli accadimenti processuali testé menzionati assumono rilevanza in vista della revisione dell'accertamento irrevocabile emesso nei suoi confronti, sotto il duplice profilo dell'inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza della cui revisione si discute e quelli accertati dal giudice minorile e, dunque, della sussumibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e della scoperta, in epoca posteriore alla formazione del giudicato, di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che egli avrebbe dovuto essere prosciolto, ponendosi, stavolta, nella prospettiva disegnata dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod proc. pen.. 5. Trattasi, a giudizio del Collegio, di prospettazione non condivisibile, per le ragioni congruamente illustrate dalla Corte territoriale, la cui decisione è sorretta da un impianto argomentativo scevro da vizi di sorta. Per quanto concerne il dedotto contrasto logico tra i fatti accertati con le diverse sentenze, deve, innanzitutto, ricordarsi, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, che «In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano» (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 - 01; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 - 01). Con più specifico riferimento alla revisione delle sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., è stato, del resto, sancito che «È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, 4 Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731 - 01; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804 - 01). Ora, nel caso in esame, incontroverse le coordinate generali del fatto in contestazione — e, precipuamente: la presenza dei cinque giovani a bordo della Lancia Y guidata da UC AM;
il lancio della bottiglia molotov da parte del conducente;
la repentina fuga;
l'inseguimento da parte degli occupanti dell'immobile di Via Danae, n. 28; l'intervento della pattuglia della Polizia di Stato — l'accertamento contenuto nella sentenza del giudice minorile attiene all'avere i soggetti in quella sede tratti a giudizio consapevolmente concorso, anche mediante rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, alla commissione dei reati dei quali esecutore materiale è stato UC AM;
ciò che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni ha escluso sul rilievo dell'assenza di prova certa in ordine alla corresponsabilità degli altri soggetti che viaggiavano sulla Lancia Y, che, a suo modo di vedere, è rimasta, comunque, ipotizzabile. Affermazione, questa, che, come a chiare lettere e con ampi e pertinenti rifermenti fattuali e giuridici spiegato dalla Corte di appello nissena, non si pone minimamente in relazione di incompatibilità con una decisione, quale quella di cui l'odierno ricorrente ha chiesto la revisione, che si impernia sul canone stabilito dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che subordina il sindacato alla ricezione, da parte del giudice, dell'accordo raggiunto tra le parti, alla sussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. Ha, quindi, buon gioco la Corte di appello nell'evidenziare che i fatti accertati dal Tribunale per i minorenni — afferenti, si ribadisce, al concorso dei giovani ivi tratti a giudizio, la cui prova è stata, in buona sostanza, ritenuta incerta ed insufficiente — non sono, di per sé, incompatibili con quelli con riferimento ai quali IO RI AR, sicuramente presente a bordo della Lancia Y dalla quale UC AM lanciò la bottiglia incendiaria, ha chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata. 6. La peculiare natura della sentenza della quale è invocata la revisione costituisce, secondo quanto indicato, con il conforto di univoco e condiviso indirizzo ermeneutico, dalla Corte di appello, la stella polare che orienta anche la valutazione della attitudine delle prove sopravvenute a giustificare il sovvertimento della decisione della quale è chiesta la revoca. La giurisprudenza di legittimità è, invero, granitica nel ritenere che «La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce 5 della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento» (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 01; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014, K. Rv. 258997 - 01; Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890 - 01). Tanto, in ragione del fatto che «In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 27952 del 07/06/2012, Zilli, Rv. 253588 - 01; nello stesso cfr. anche Sez. 2, n. 1390 del 12/12/2014, dep. 2015, Molina, Rv. 261857 - 01). Regola iuris, questa, che non presta il fianco ad un deficit di legalità costituzionale, posto che, è stato di recente statuito, «É inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione» (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 - 01). Ora, nel caso in esame, ineccepibile appare la valutazione espressa dalla Corte di appello in ordine all'inidoneità delle prove sopravvenute a dimostrare, in positivo, che IO RI AR non ha commesso i reati per i quali ha chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata. La decisione impugnata, invero, si fonda, da un canto, sulla limitata attitudine dimostrativa della versione offerta dagli imputati, svincolati dall'obbligo di dire la verità e direttamente interessati ad accreditare una ricostruzione dei fatti che giova anche alla posizione dell'odierno ricorrente, che di uno dei due è, peraltro, fratello e, dall'altro, sul chiarimento offerto dai verbalizzanti i quali — nell'escludere che persone diverse da UC AM abbiano, in un modo o nell'altro, ammesso la propria responsabilità per l'accaduto e nell'esporre che i ragazzi erano visibilmente spaventati — hanno indicato circostanze che, nella complessiva delibazione delle emergenze istruttorie, non valgono a contraddire in toto l'impostazione accusatoria, forte della loro presenza a bordo del veicolo e dell'assenza di qualsivoglia segno di 6 opposizione rispetto ad una iniziativa che, sul piano logico, deve inferirsi essere stata preceduta dalla comunicazione a tutti i soggetti presenti sul veicolo dell'azione che AM aveva in animo di compiere e che, ha cura di precisare la Corte di appello, aveva visto gli occupanti della Lancia Y abbandonarsi a corali manifestazioni di scherno che mal si conciliano con la rivendicata estraneità alla proditoria iniziativa di AM. La sentenza impugnata si palesa, dunque, tetragona, laddove esclude che le prove sopravvenute, vagliate unitamente a quelle preesistenti, supportino una pronunzia ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., alle censure del ricorrente, che non riescono a scalfirne la coerenza logica e la rispondenza ai canoni che governano la revisione delle sentenze di patteggiamento. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di AR al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN PR, il quale, con requisitoria scritta del 28 ottobre 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12036 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da IO RI AR in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 12 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 26 luglio 2017, con la quale gli è stata applicata, su sua richiesta, la pena, condizionalmente sospesa, di due anni e tre mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per avere egli concorso alla fabbricazione, alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di due bombe molotov, lanciate, il 30 giugno 2016, all'interno del cancello che cinge gli spazi antistanti gli immobili siti in Palermo, Via Danae n. 28, al fine di costringere coloro che occupano abusivamente tali aree ad abbandonarle, nonché ad appiccare il fuoco ai terreni posti in adiacenza al cancello di ingresso dei medesimi fabbricati. 2. IO RI AR propone, con il ministero dell'avv. Luigi Spinosa, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto la conciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza della quale egli ha chiesto la revisione e quelli accertati nel procedimento promosso nei confronti dei presunti correi ES Di IU LO e IC AR innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Con il secondo motivo, eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di riconoscere valenza decisiva, in vista dell'esclusione della sua responsabilità in ordine ai fatti in contestazione, alle prove acquisite, in epoca successiva all'irrevocabilità della sentenza emessa a suo carico, nell'ambito del procedimento svoltosi davanti all'autorità giudiziale minorile e, specificamente, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli imputati ed a quelle di IC TI e BE NA, agenti di p.g. che, intervenuti in loco, procedettero all'arresto dei giovani. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 ottobre 2022, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La vicenda in relazione alla quale è stata presentata l'istanza di revisione disattesa dalla Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza qui impugnata si è svolta nella notte del 30 giugno 2016 ed ha avuto, quali protagonisti, gli occupanti di una Lancia Y, a bordo della quale si trovavano, oltre al guidatore UC AM, SC FR, seduto accanto a lui, nonché, sul sedile posteriore, IO RI AR ed i minorenni IC AR, fratello di IO RI, ed ES Di IU LO e dalla quale è stata lanciata una bottiglia molotov in direzione dell'area su cui insistono gli immobili abusivamente occupati da soggetti, alcuni dei quali, visibilmente infastiditi da tale atto, espressione di chiara ostilità nei loro confronti, hanno raggiunto, a bordo di altro veicolo, AM ed i suoi accompagnatori, dando vita ad una reazione sedata dal provvidenziale intervento delle forze dell'ordine. 3. IO RI AR, tratto a giudizio per rispondere dei reati contestati anche a AM ed agli altri giovani che, quella notte, si trovavano insieme a lui, ha chiesto ed ottenuto, con il consenso del pubblico ministero, l'applicazione di pena concordata. I correi minorenni, invece, sono stati prosciolti dal Giudice dell'udienza preliminare, il quale ha fondato la decisione, oltre che sugli atti di indagine formati prima dell'esercizio dell'azione penale, sulle dichiarazioni rese dagli imputati e dagli agenti di p.g. che intervennero in loco. Nell'occasione, ES Di IU NG e IC AR hanno, in particolare, riferito, rendendo interrogatorio, di avere accettato l'invito di AM a salire sulla sua macchina nell'ignoranza della presenza, sul mezzo, dello strumento incendiario, che era celato nel portabagagli, e delle intenzioni dell'amico il quale, improvvisamente, ha arrestato la marcia e lanciato la bottiglia, dopo averla prelevata dal bagagliaio, per poi risalire sul mezzo ed allontanarsi rapidamente. I due ragazzi hanno aggiunto che, sopraggiunto il veicolo con a bordo i destinatari dell'azione illecita, AM e NO sono fuggiti a piedi, mentre i tre occupanti del sedile posteriore, impossibilitati ad uscire dal mezzo, dotato delle sole portiere anteriori, sono rimasti in balia dei contraddittori, il cui desiderio di rivalsa è stato, fortunatamente, inibito dall'arrivo delle forze dell'ordine. IC TI e BE NA, componenti della pattuglia che, per prima, ha intercettato la Lancia Y condotta da AM, hanno, a loro volta, riferito che, nell'immediatezza, nessuno degli arrestati, fatta eccezione per AM, ha reso dichiarazioni, anche irrituali, a contenuto autoaccusatorio. 3 4. IO RI AR ha sostenuto, con l'istanza introduttiva del giudizio di revisione e, quindi, con il ricorso per cassazione, che gli accadimenti processuali testé menzionati assumono rilevanza in vista della revisione dell'accertamento irrevocabile emesso nei suoi confronti, sotto il duplice profilo dell'inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza della cui revisione si discute e quelli accertati dal giudice minorile e, dunque, della sussumibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e della scoperta, in epoca posteriore alla formazione del giudicato, di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che egli avrebbe dovuto essere prosciolto, ponendosi, stavolta, nella prospettiva disegnata dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod proc. pen.. 5. Trattasi, a giudizio del Collegio, di prospettazione non condivisibile, per le ragioni congruamente illustrate dalla Corte territoriale, la cui decisione è sorretta da un impianto argomentativo scevro da vizi di sorta. Per quanto concerne il dedotto contrasto logico tra i fatti accertati con le diverse sentenze, deve, innanzitutto, ricordarsi, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, che «In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano» (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 - 01; Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 - 01). Con più specifico riferimento alla revisione delle sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., è stato, del resto, sancito che «È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, 4 Elia, Rv. 281188 - 02; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731 - 01; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804 - 01). Ora, nel caso in esame, incontroverse le coordinate generali del fatto in contestazione — e, precipuamente: la presenza dei cinque giovani a bordo della Lancia Y guidata da UC AM;
il lancio della bottiglia molotov da parte del conducente;
la repentina fuga;
l'inseguimento da parte degli occupanti dell'immobile di Via Danae, n. 28; l'intervento della pattuglia della Polizia di Stato — l'accertamento contenuto nella sentenza del giudice minorile attiene all'avere i soggetti in quella sede tratti a giudizio consapevolmente concorso, anche mediante rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, alla commissione dei reati dei quali esecutore materiale è stato UC AM;
ciò che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni ha escluso sul rilievo dell'assenza di prova certa in ordine alla corresponsabilità degli altri soggetti che viaggiavano sulla Lancia Y, che, a suo modo di vedere, è rimasta, comunque, ipotizzabile. Affermazione, questa, che, come a chiare lettere e con ampi e pertinenti rifermenti fattuali e giuridici spiegato dalla Corte di appello nissena, non si pone minimamente in relazione di incompatibilità con una decisione, quale quella di cui l'odierno ricorrente ha chiesto la revisione, che si impernia sul canone stabilito dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che subordina il sindacato alla ricezione, da parte del giudice, dell'accordo raggiunto tra le parti, alla sussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. Ha, quindi, buon gioco la Corte di appello nell'evidenziare che i fatti accertati dal Tribunale per i minorenni — afferenti, si ribadisce, al concorso dei giovani ivi tratti a giudizio, la cui prova è stata, in buona sostanza, ritenuta incerta ed insufficiente — non sono, di per sé, incompatibili con quelli con riferimento ai quali IO RI AR, sicuramente presente a bordo della Lancia Y dalla quale UC AM lanciò la bottiglia incendiaria, ha chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata. 6. La peculiare natura della sentenza della quale è invocata la revisione costituisce, secondo quanto indicato, con il conforto di univoco e condiviso indirizzo ermeneutico, dalla Corte di appello, la stella polare che orienta anche la valutazione della attitudine delle prove sopravvenute a giustificare il sovvertimento della decisione della quale è chiesta la revoca. La giurisprudenza di legittimità è, invero, granitica nel ritenere che «La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce 5 della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento» (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 01; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014, K. Rv. 258997 - 01; Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890 - 01). Tanto, in ragione del fatto che «In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 27952 del 07/06/2012, Zilli, Rv. 253588 - 01; nello stesso cfr. anche Sez. 2, n. 1390 del 12/12/2014, dep. 2015, Molina, Rv. 261857 - 01). Regola iuris, questa, che non presta il fianco ad un deficit di legalità costituzionale, posto che, è stato di recente statuito, «É inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione» (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 - 01). Ora, nel caso in esame, ineccepibile appare la valutazione espressa dalla Corte di appello in ordine all'inidoneità delle prove sopravvenute a dimostrare, in positivo, che IO RI AR non ha commesso i reati per i quali ha chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata. La decisione impugnata, invero, si fonda, da un canto, sulla limitata attitudine dimostrativa della versione offerta dagli imputati, svincolati dall'obbligo di dire la verità e direttamente interessati ad accreditare una ricostruzione dei fatti che giova anche alla posizione dell'odierno ricorrente, che di uno dei due è, peraltro, fratello e, dall'altro, sul chiarimento offerto dai verbalizzanti i quali — nell'escludere che persone diverse da UC AM abbiano, in un modo o nell'altro, ammesso la propria responsabilità per l'accaduto e nell'esporre che i ragazzi erano visibilmente spaventati — hanno indicato circostanze che, nella complessiva delibazione delle emergenze istruttorie, non valgono a contraddire in toto l'impostazione accusatoria, forte della loro presenza a bordo del veicolo e dell'assenza di qualsivoglia segno di 6 opposizione rispetto ad una iniziativa che, sul piano logico, deve inferirsi essere stata preceduta dalla comunicazione a tutti i soggetti presenti sul veicolo dell'azione che AM aveva in animo di compiere e che, ha cura di precisare la Corte di appello, aveva visto gli occupanti della Lancia Y abbandonarsi a corali manifestazioni di scherno che mal si conciliano con la rivendicata estraneità alla proditoria iniziativa di AM. La sentenza impugnata si palesa, dunque, tetragona, laddove esclude che le prove sopravvenute, vagliate unitamente a quelle preesistenti, supportino una pronunzia ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., alle censure del ricorrente, che non riescono a scalfirne la coerenza logica e la rispondenza ai canoni che governano la revisione delle sentenze di patteggiamento. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di AR al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2022.