Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame in caso di sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancata di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'imputato sosteneva che dagli atti non si evinceva alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell'ordinanza custodiale e la conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2003, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COGNETTI Carlo - Presidente - del 01/10/2003
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1465
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 020089/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) YM HE N. IL 19/01/1966;
avverso ORDINANZA del 25/11/2002 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CICCHETTI NUNZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. D. Lombardo.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza del tribunale della libertà di Roma in data 25.11.2002 dichiarava inammissibile per tardività l'istanza di riesame proposta da YM RY, indagato di incendio doloso con morte conseguente (art. 586 c.p.), avverso provvedimento di custodia in carcere del gip di Roma in data 29.04.2002, notificata all'indagato (previa emissione del decreto di latitanza) il 05.06.2002 presso il difensore d'ufficio nominato. Il ricorrente allega i seguenti motivi.
l)Mancanza o manifesta illogicità di motivazione e violazione art. 309 commi 1, 2, 3 c.p.p..
Chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. Invero, quando sia stato rispettato l'art. 165 c.p.p., il termine per l'impugnazione decorre, per il latitante, dalla notifica dell'ordinanza al difensore nominato nel decreto.
Ciò detto, non può assumere alcuna rilevanza, ai fini dell'impugnazione la circostanza che al momento dell'arresto al nuovo difensore nominato venga notificato non solo l'avviso di interrogatorio di garanzia, ma anche l'ordinanza applicativa della misura già anteriormente notificata al primo difensore. La facoltà di impugnare è fatta salva al latitante solo nel caso previsto dall'art. 309 c. 2 c.p.p., cioè quando il latitante provi di non aver avuto notizia tempestiva del provvedimento cautelare senza sua colpa, cioè senza che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione.
Il ricorrente contesta, nella specie, anzitutto il decreto di irreperibilità 05.06.2002 in relazione alle ricerche effettuate in luoghi da lui non abitati (baraccopoli di polacchi e Ladispoli preteso luogo di frequentazione). Sotto tale profilo l'impugnazione è inammissibile, poiché non offre alcuna prova di reperibilità in luoghi diversi da quelli scelti - secondo regole di comune esperienza per le ricerche.
L'inapplicabilità dell'art. 309 c. 2 c.p.p., ritenuta nell'impugnata ordinanza, è contrastata, poi, dal ricorrente sulla base dell'argomentazione che dagli atti non si evince alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell'ordinanza di custodia cautelare e la conseguente volontà di sottrarsi all'esecuzione, anzi emergerebbe il contrario, poiché la nomina del diverso difensore e la nuova notifica dell'ordinanza stavano ad indicare la certezza della mancata conoscenza.
L'errore di fondo dell'impostazione difensiva consiste in una erronea interpretazione dell'art. 309 c. 2 c.p.p.. Tale norma pone a carico del latitante la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancanza di tempestiva ed involontaria conoscenza, laddove il ricorrente con la prima argomentazione finisce per invertire l'onere probatorio nel senso che basterebbe evincere dagli atti che non ci sia prova della volontà di sottrarsi all'esecuzione.
Dagli atti dovevano desumersi, se mai, per rendere superflua la prova da parte del latitante, elementi fattuali affermativi di una sicura reperibilità nel territorio italiano in luoghi diversi da quelli indicati nel decreto di irreperibilità o all'estero per motivi estranei alla volontaria fuga dopo il fatto che lo vedeva indagato. È del tutto irrilevante, ai fini di quella prova, la circostanza che risulti nominato un nuovo difensore al quale è stato notificato il provvedimento cautelare.
Il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese processuali.
Sono dovuti gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004