Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2003, n. 599
CASS
Sentenza 1 ottobre 2003

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame in caso di sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancata di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'imputato sosteneva che dagli atti non si evinceva alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell'ordinanza custodiale e la conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2003, n. 599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 599
    Data del deposito : 1 ottobre 2003

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