Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA OM DEL POPOLO TAI ANO700 3 7 8 / CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 9277/98 - Consigliere Cron..7991 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Florindo MINICHIELLO ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente 4 contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAZZANA BRUNA, ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER 2001 215 PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente 8/98 del Tribunale di avverso la sentenza n. PORDENONE, depositata il 05/03/98; R.G.N. 69/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 9277/98 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 14 giugno 1996, ZA UN, titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, adiva il Pretore di Pordenone, dolendosi che l'INPS avesse ridotto a calcolo la pensione diretta ed integrato al minimo quella di reversibilità. Chiedeva che le fosse riconosciuta l'integrazione al minimo sulla pensione diretta secondo la regola dettata dall'art. 6, terzo comma, della legge 1983/n.638 (rectius, art. 6, terzo comma, secondo periodo, del d.l. 1983/n.463 convertito dalla legge predetta), sostenendo che la deroga, prevista dallo stesso terzo comma (ultima parte) del тец citato art. 3 (affermativa dell'integrabilità della pensione costituita per effetto di un numero di contributi settimanali superiore a 780) non fosse più applicabile, essendo collegata all'art. 14 quater della legge n.33 del 1980 (rectius, art. 14 quater, commi terzo e quarto, del d.l. 1979/n.663 convertito dalla legge 1980/n.33) ed essendo stata tale disciplina abrogata dall'art. 4 della legge n.140 del 1985. L'adìto Pretore, con sentenza n.1311 del 1997, accoglieva la domanda, e tale decisione, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Pordenone, con sentenza del 5 marzo 1998. Il giudice d'appello riteneva (in estrema sintesi) che la norma del terzo comma dell'art. 6 (del d.l. 1983/n.463. 3 convertito con) legge 1983/n.638, affermativa dell'integrabilità реч della pensione liquidata in base a più di 780 contributi nell'ipotesi -ricorrente nella specie di concorso di pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione, fosse collegata alla disciplina dell'art. 14 quater sopra citato, sicché l'espressa abrogazione di questa ad opera dell'art. 14, comma ottavo, della legge 15 aprile 1985 n.140, comportato l'abrogazione tacita dell'anzidetta norma aveva (affermativa dell'integrabilità della pensione liquidata con alla regola più di 780 contributi e costituente eccezione generale dell'integrabilità della pensione diretta). Feel L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. La ZA ha resistito con controricorso. Motivi della decisione L'Istituto ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione art.6, 3° comma, legge n.638/1983; art. 14 quater 1.33/80; art. 4 L.140/85"- censura sotto vari profili la sentenza impugnata e, citando, fra l'altro, la sentenza della Corte n.16 del 1998, deduce, in particolare,Costituzionale affermativa dell'avvenuta abrogazione l'erroneità della tesi implicita della norma (applicata da esso Istituto) statuente l'integrabilità della pensione costituita con più di 780 Н contributi. Il ricorso è fondato. Occupandosi della medesima questione, questa Corte, con sentenza n.7840 del 10 agosto 1998, ha osservato che l'incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti -che integra una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni della legge in generale- si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, sicché dall'applicazione ed Osservanza della nuova legge debbano inevitabilmente derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra, escludendo che tale situazione sia ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato solo il venir meno della ratio della legge precedente, senza tuttavia dettare una nuova disciplina della materia regolata dalla legge anteriore. La Corte ha quindi ritenuto che l'art. 6, comma terzo, ultimo periodo, del d.l. 1983/n.463 (convertito in legge 1983/n.638) -in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che 5 privilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente)- non sia stato tacitamente abrogato per effetto dell'art. 4, comma ottavo, della legge n.140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato la disciplina dei commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del d.l. 1979/n.663 (convertito in legge 1980/n.33) concernente il cd. superminimo per i settecentottantunisti, la cui salvaguardia costituiva la ratio originaria del criterio di scelta dettato dalla norma dell'art. 6 sopra citato. Tale principio -sostenuto anche dalla considerazione che, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n.18 del 1998, l'anzidetto criterio di scelta non pay limita alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale 0 legislativo in genere- è stato ribadito da successive pronunce (v. Cass. 16 ottobre 1998 n.10276, 2 febbraio 1999 n.871, 14 agosto 1999 n.8647) ed è condiviso anche dal Collegio, che non ravvisa valide ragioni per discostarsene. Il ricorso deve perciò essere accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza, e, non essendo necessari accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quello -implicito in tale sentenza- " che l'INPS integrò la pensione di reversibilità in quanto derivante da pensione costituita per effetto di un numero di 6 contributi superiore a 780 , la causa va decisa nel merito, ai cod. proc. civ., con ilsensi dell'art. 384, primo comma, rigetto della domanda proposta contro 1'INPS da ZA UN con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. La soccombente è esonerata dalle spese dell'intero processo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non ricorrendo gli estremi della lite manifestamente infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ZA UN nei confronti dell'INPS con ricorso al Pretore di Pordenone depositato il 14 giugno 1996. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. مستی На сичноThe Floweeds efiresidecalls Palle IL CANCELLIERE 3 0 Depositato in Cancelleria I 3 A 1 S D 5 . S , T 15 MAR. 2001 . A O R T L N 0991, , A L E ' DELIERE R A O L 3 P S S IL CANCELLIERE L U B 7 E E - E I I P R 8 D S D O - ' G I 1 S A 1 T N S E E O S G P A I G D M A I E E L A D A E L T L N E E E D S C R E 7