Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8893 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 889 3/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavorc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G. N. 18175/99 - Rel. Consigliere Cron.20353 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: IC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delega in atti;
App ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 2001 1952 difende, giusta delega in atti;
-1- T controricorrente avverso la sentenza n. 674/99 del Tribunale di BARI, depositata il 04/03/99 R.G.N. 165/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso (rigetto degli altri). -10 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 14 dicembre 1994, il sig. IO CA ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Bari nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. chiedendo che fosse dichiarato l'aggravamento della menomazione delle proprie condizioni di integrità fisica dipendente da causa di servizio e che l'ente fosse condannato a corrispondergli le somme dovute per riliquidazione dell'equo indennizzo, oltre accessori. Il Pretore disponeva consulenza tecnica di ufficio all'esito della quale, con sentenza in data 20 ottobre 1997, rigettava la domanda e compensava le spese. L'appello dell'assistito veniva rigettato dal Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede che condannava l'appellante nelle spese del grado. Ha ritenuto il giudice di appello che, in effetti, non era intervenuto un aggravamento funzionale della già accertata neurolabirintopatia cocleovestibolare con ipoacusia di grado marcato, rispetto agli accertamenti svolti in sede amministrativa, ma vi era stata una errata valutazione di detta affezione. L'appellante aveva dedotto che la malattia nella delibera di riconoscimento della causa di servizio vems inquadrata nella categoria 3^ della tab.A, mentre con la visita sanitaria ai fini dell'equo indennizzo venneI classificata nella categoria 4^ della stessa tabella. Il Tribunale ha, però, a tale riguardo, osservato che si trattava di fasi procedimentali distinte e non interdipendenti, volte a finalità diverse - rispettivamente per l'affermazione della causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo salvo l'esigenza che l'accertamento della malattia per Tera stata ега эбата + My fres престорени 1817599.doc 3 causa di servizio è prodromica al riconoscimento dell'equo indennizzo (che la presuppone). Per la cassazione di questa sentenza ricorre il CA con tre motivi (il terzo, non numerato, concerne le spese giudiziali di appello). Resistono con controricorso e memoria illustrativa le Ferrovie dello Stato -Società di trasporti e servizi p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo l'annullamento della sentenza è chiesto dal lavoratore per violazione e falsa applicazione di norma di diritto e sostiene che il Tribunale - il quale pur aveva dato atto che il CA aveva chiarito in appello che la sua malattia nella delibera di riconoscimento da causa di servizio venne inquadrata nella categoria 3^, mentre nella visita sanitaria ai fini dell'equo indennizzo era stata incasellata nella categoria 4^ aveva frainteso la domanda, volta all'accertamento dell'aggravamento della menomazione. Il consulente tecnico di ufficio aveva concluso che il CA "è risultato affetto da cocleopatia di grado marcato contraddistinta da una ipoacusia percettiva bilaterale di grado marcato. Si tratta di patologia ascrivibile, anche ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, alla terza categoria della tabella A allegata al d.p.r. 30.12.1981, n.834. Tale nostra valutazione conferma sostanzialmente il giudizio di ascrivibilità già formulata dal Servizio Sanitario delle Ferrovie". Il Tribunale avrebbe dovuto correttamente applicare la normativa di riferimento anziché diffondersi sulla interdipendenza tra riconoscimento della ت ر ب causa di servizio ed equo indennizzo. T era Hote Leties. Постройті 1817599.doc Il motivo non merita accoglimento. Rileva, anzitutto, la Corte che il ricorrente ha omesso di indicare, in osservanza dell'art.366, n.4 c.p.c., le norme di diritto su cui il motivo si fonda e che assume essere state violate dal giudice di appello. Vero è che la norma ult. citata non deve essere interpretata in senso formalistico, sicchè il ricorso sarebbe pur sempre ammissibile quando dalla stessa lettura delle censure e dall'esposizione dei fatti di causa appaia evidente quali siano le norme che si pretendono violate (Cass. 8 novembre 1996, n.9774), ma così non è nel caso in esame. Il CA, infatti, a fronte della diversa valutazione della categoria di inquadramento dell'infermità, rispettivamente ai fini del riconoscimento della causa di servizio e dell'attribuzione dell'equo indennizzo, e delle argomentazioni del Tribunale volte a giustificare tale diversità di valutazione, lungi dal contestare tali giustificazioni ponendole a raffronto con una specifica normativa di riferimento, si è limitato a ribadire che la propria domanda era volta all'accertamento di un aggravamento della menomazione, aggravamento che il giudice di merito ha escluso alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il consulente di ufficio medico legale. Risulta, pertanto, violato da parte del ricorrente il principio di diritto secondo cui i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta tra l'altro l'esposizione di - argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo abbia avuto luogo la violazione nella quale si 1817599.doc 5 assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass.16 aprile 1999, n.3805), tanto più in quanto neppure è identificata la norma che si assume violata. Col secondo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellante e sostiene che la sentenza a fronte dell'accertamento - del consulente tecnico di ufficio che la menomazione era ascrivibile alla 3^ categoria, mentre l'equo indennizzo era stato liquidato nella (meno grave) 4^ categoria appariva del tutto immotivata, sia pure con riferimento alle - osservazioni del consulente di ufficio circa il fatto che non di aggravamento si trattato. Il motivo è infondato. La deduzione nei giudizi di merito di un aggravamento della patologia in relazione alla quale era chiesta una nuova determinazione dell'equo indennizzo, imponeva ai giudici di merito solo di accertare se, nel tempo, la gravità dell'infermità per la quale era stata riconosciuta una determinata categoria di indennizzo, aveva subito un aggravamento: siffatto accertamento è stato operato per mezzo di consulente tecnico che ha escluso l'aggravamento. Il giudice di appello si è riportato alla relazione del consulente la quale è divenuta così parte integrante della sentenza, ma, a proposito delle relative argomentazioni in punto di (mancato) aggravamento, il ricorrente, che pur denuncia vizi di motivazione della sentenza, non ha mosso alcuna censura, salvo osservare che ai fini del riconoscimento della causa di servizio era stata attribuita la terza categoria. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia che dopo avere affermato in motivazione che non vi erano i presupposti di legge per la condanna 1817599.doc dell'appellante al pagamento delle spese processuali, nel dispositivo il Tribunale aveva pronunciato condanna al pagamento delle spese. Il motivo è fondato. Il dispositivo della sentenza impugnata contiene, infatti, condanna dell'appellante CA al pagamento delle spese processuali del grado in favore della controparte, mentre in dispositivo il Tribunale ha affermato che non si ravvisano gli estremi di legge per condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali. L'evidente contrasto non è superabile dalla Corte richiamando il principio della prevalenza, nel rito del lavoro, del dispositivo rispetto alla motivazione della sentenza, perché resta pur sempre l'esigenza che la decisione contenuta nel dispositivo trovi giustificazione (seppur sintetica o implicita) nella motivazione, mentre, nel caso di specie, la motivazione contraddice radicalmente la decisione espressa nel dispositivo e la rende così nulla. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, mentre debbono essere rigettati gli altri due. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, al quale è altresì opportuno demandare il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, addì 24 aprile 2001. T in motivazione re Presidiure Мото За бороний 1817599.doc 7 IL PRESIDENTE Л ото забраний IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 LUG. 2001 CAoggi A IL CANCELLIERE M E R P T R O C 3 3 5 0 . 1 N . T A 3 R S 7 A S - ' 8 A I L - L T D 1 , E , 1 A D O S I L E E S L P G S N O E I G B S N E I I L G D A O A A O T A L S T D L T O I E E P , R D I O M D I R T A O S I D G E E T R N E S E 8 1817599.doc