Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche all'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza non ha impedito all'atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il "decisum" ai fini della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui il dispositivo dell'ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2012, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 18
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 14828/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO AM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 07/03/2011 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila con ordinanza del 07/03/2011 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza di condanna emessa il 16/03/2006 dal Tribunale di Chieti.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa eccependo con il primo motivo nullità dell'ordinanza impugnata, attesa la discrasia tra motivazione e dispositivo, parte del provvedimento nel quale si indica una diversa sentenza gravata da appello inammissibile, rilevando nel merito la piena possibilità, secondo le disposizione vigenti, di sollecitare una più benevola determinazione della pena, in difetto di adeguata motivazione sul punto da parte del giudice di primo grado, istanze la cui cognizione impone l'instaurazione del contraddittorio per la discussione nel merito delle richieste. Il procedimento seguito aveva escluso inoltre la possibilità per l'appellante di depositare motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In relazione al profilo di nullità del provvedimento fondato sulla discrasia tra intestazione dell'ordinanza e dispositivo, eccepito nell'impugnazione, si osserva che tale circostanza, effettivamente riscontrata , risulta frutto di errore materiale, sanabile nella specie con la specifica procedura, non verificandosi per le ordinanze un problema di prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 1371 del 06/08/1986, dep. 05/09/1986, imp. Abatangelo, Rv. 173655) che non ha impedito all'atto di raggiungere lo scopo, non avendo indotto in equivoco la difesa nell'individuazione del decisum, tanto da consentirle di proporre impugnazione nell'interesse del RO, cui si riferisce la sentenza indicata nel corpo del provvedimento, sicché l'eccepita nullità è insussistente.
2. Si rileva inoltre che il richiamo contenuto nell'art. 581 cod. proc. pen. in tema di impugnazioni in generale all'essenzialità dei motivi ai fini dell'ammissibilità, con disposizione innovatrice rispetto alla disciplina precedente, impone, anche per l'appello, che le istanze dell'interessato siano fondate su censure specifiche, correlate al provvedimento oggetto di impugnazione, dovendo il punto oggetto del gravame essere enucleato dall'atto impugnato. Tanto si desume non solo dal riferimento testuale contenuto nella norma all'essenzialità della contestuale presentazione dei motivi, potendo ritenersi sufficiente, in caso contrario, la formulazione delle richieste, ma dal sistema generale che prevede per il giudice, in entrambi i gradi, un onere di motivazione, che costituisce il termine di confronto della correttezza della decisione, e giustifica l'obbligo del giudice d'appello di fornire adeguata ed autonoma motivazione, che può risolversi con un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado solo a fini di completamento. Del resto, la stessa decorrenza del termine per impugnare dalla cognizione delle ragioni della condanna denota ulteriormente la stretta correlazione tra esposizione dei motivi della decisione, e possibilità di richiedere un nuovo esame.
Questo risulta il sistema delle impugnazioni, per come delineato dall'art. 581 cod. proc. pen., la cui rigorosa applicazione è resa più cogente dalla necessità di garantire nel concreto il valore costituzionale della ragionevole durata del processo. Ciò premesso in linea generale nella specie deve rilevarsi che nell'atto di appello si sollecita esclusivamente una rideterminazione della pena, anche per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo elementi di fatto che emergevano già nel primo giudizio, senza contrastare quanto già valutato dal primo giudice sulla pessima personalità dell'interessato, al fine della nuova determinazione.
Di tale vizi l'ordinanza impugnata da correttamente ed esaurientemente conto, e risulta pertanto insuscettibile delle censure contenute in ricorso.
2. Nè l'impugnazione deve essere dichiarata ammissibile solo per consentire il deposito dei motivi nuovi, stante la chiara inscindibilità delle facoltà previste dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, ove è chiarito che l'inammissibilità
dell'impugnazione principale travolge anche i motivi nuovi, imponendo di concludere che la formulazione del gravame inammissibile non permette la valida proposizione di motivi nuovi.
3. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonché al versamento della somma indicata dispositivo in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012