Sentenza 23 agosto 2011
Massime • 1
In presenza di una successione di leggi che comporti la depenalizzazione di una fattispecie in precedenza prevista come reato, le sanzioni amministrative trovano immediata applicazione nel caso in cui il giudizio penale instaurato nella vigenza della legislazione precedente non risulti concluso alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione. (Vedi Cass. civ., sez. II, sentenza n. 1078 del 2007).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 23/08/2011, n. 40146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40146 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 23/08/2011
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 62
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 50821/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. HU AI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/06/2010 del Giudice di pace di Aosta;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di HU AI propone ricorso avverso la sentenza del giudice di pace di Aosta del 3 giugno 2010 che ha ritenuto la sua responsabilità per la contravvenzione di cui al D.L. 27 settembre 1991, n. 313, art. 11, comma 1.
Si contesta con il primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione, per essere mancante nel procedimento l'accertamento dell'elemento costitutivo del reato, individuabile nella messa in vendita dei giocattoli privi del marchio CE. In argomento il giudicante ha dato atto che i verbalizzanti hanno rinvenuto i giocattoli che presentavano il marchio e quelli privi, nel punto vendita e nel magazzino, senza precisare se i secondi erano posti in vendita, o argomentare, in ipotesi, da quale elemento di fatto fosse stata tratta la convinzione che anche i giocattoli detenuti nel magazzino fossero destinati alla vendita. Si ritiene che, in assenza di tale estremo di fatto, non potesse accertarsi il reato contestato.
2. Con il secondo motivo si rilevano analoghi vizi, eccependo la violazione dell'art. 9, D.L. citato, e richiamando la previsione che consente l'apposizione del marchio, nell'ipotesi di piccoli oggetti, su etichette o fogli informativi separati, sulla cui assenza nulla era stato acquisito nel corso del giudizio, ne' valorizzato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono entrambi infondati, poiché l'esame degli atti, e segnatamente della contestazione, che opera uno specifico riferimento al rinvenimento di oggetti privi di marchio o con marchio alterato nello spazio riservato alla vendita del locale ove si svolge l'attività dell'interessata, denota la sussistenza del reato, elemento rispetto al quale la motivazione sviluppata dal giudice di primo grado risulta del tutto sufficiente.
Le diverse allegazioni in fatto operate dal ricorrente non risultano collegate con atti specifici, dai quali possa desumersi la correttezza di quanto allegato, riguardo alla pretesa presenza di oggetti solo nella zona destinata a magazzino, elementi di fatto che il ricorrente aveva l'onere di allegare o indicare specificamente al fine dimostrare la prospettata contraddittorietà della pronuncia rispetto alle risultanze, per il principio di autosufficienza del ricorso (per tutte Sez. 6, Sentenza n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, imp. Cavanna, Rv. 248192).
2. Analogamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa leva sulla pretesa omessa dimostrazione dell'assenza dei cartellini allegati ai piccoli oggetti, non risultando in alcun modo che tutti o parte dei giochi rinvenuti fosse ascrivibile a tale categoria, o che l'eccezione in fatto sia stata svolta nel corso del giudizio di primo grado, posto che l'obbligo di motivazione non può che essere perimetrato sulla base degli elementi emersi dagli atti o contestati dalla difesa.
3. Ciò premesso il dettato dell'art. 5 cod. pen. impone, in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, l'applicazione della disciplina più favorevole, che deve individuarsi nella disposizione contenuta nella nuova normativa, che al suo art. 31, comma 7 identifica le violazioni realizzate dal distributore in materia quali illeciti amministrativi. Ciò è imposto dall'art.33 del provvedimento normativo citato, che ha espressamente abrogato a far tempo dal 20/07/2011, tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, ad eccezione dell'art. 2, sicché non vi è
dubbio che la disposizione incriminatrice contestato nella specie, contenuta nell'art. 11, non possa più trovare applicazione.
4. La qualificazione dei fatti oggetto della contestazione come illecito amministrativo impone la trasmissione degli atti all'autorità competente all'applicazione delle sanzioni, nel caso di specie individuata dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, art. 31, comma 10 nella Camera di commercio territorialmente competente. È del tutto pacifico infatti che, quando la norma successiva non escluda il disvalore della condotta contestata, ma ne riduca la gravita, prevedendo, come nella specie, l'irrogazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, non venga in applicazione il principio di cui all'art. 25 Cost. che presuppone l'impossibilità di sanzionare condotte lecite all'atto della loro verificazione, per effetto di norme successive, fattispecie che all'evidenza non ricorre nella specie.
Si è già rilevato in giurisprudenza in argomento (Cass. sez. 2 civile, sent. 12 giugno 2007 n. 23507) che la L. 24 novembre 1981, n.689, art. 40 fissa un principio generale di immediata applicazione delle sanzioni amministrative, ove il giudizio penale instaurato per effetto della legislazione precedente non sia esaurito, situazione di fatto verificatasi nel caso concreto, non venendo in discussione nella specie l'applicazione dell'arti della medesima legge, applicabile alla diversa ipotesi in cui un fatto antecedente all'entrata in vigore della normativa, non era sottoposto ad alcuna sanzione;
tale diverso principio che costituisce un'estensione del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. alla disciplina delle sanzioni amministrative e la sua operatività presuppone la piena legalità dei fatti all'epoca della loro verificazione. Sulla base di quanto osservato, annullata la sentenza senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per effetto della normativa sopravvenuta, si dispone la trasmissione degli atti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Aosta, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Aosta, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 23 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011