Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
In tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio della autorizzazione paesaggistica dopo l'esecuzione di lavori in zona vincolata in difetto della predetta autorizzazione non produce l'estinzione del reato previsto dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, ma ha il solo effetto di escludere l'esecuzione della remissione in pristino, atteso che il rilascio dell'autorizzazione dimostra la compatibilità dei lavori con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dai lavori stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 40269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40269 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/11/2002
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 2226
3. Dott. LOMBERDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 15046/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona e da CI ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 14.02.2002 con cui il CI era stato assolto dal reato di cui all'art. 20 lett. c) legge n. 47/1985 perché il fatto non sussiste e con cui era stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta allo stesso nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. Francesco Iacoviello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al reato di cui alla legge n.431/1985;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Alessandro Mantero, il quale ha insistito nel proprio ricorso ed ha chiesto il rigetto di quello del PG;
OSSERVA
Con sentenza in data 14.02.2002 la Corte di Appello di Ancona assolveva perché il fatto non sussiste CI ER dal reato di cui all'art. 20 lett. c) legge n. 47/1985, attesi l'effetto estintivo dell'intervenuta concessione in sanatoria ex art. 13 stessa legge e la preclusione al giudice penale dell'accertamento della sanabilità o meno delle opere, trattandosi di valutatone riservata all'autorità comunale, e confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado al CI per avere realizzato opere edilizie in zona vincolata senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione ambientale. Proponeva ricorso per Cassazione il PG denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta idoneità dell'intervenuta concessione in sanatoria a determinare l'estinzione del reato urbanistico dato che nel giudizio di primo grado era stato accertata l'esecuzione, senza la prescritta concessione, di una ristrutturazione edilizia con variazioni quanto alla superficie ed all'altezza del nuovo edificio rispetto a quello preesistente.
Considerava erronea l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui la concessione in sanatoria, attraverso le prescrizioni del piano di recupero, può fare riferimento allo sviluppo definitivo dell'opera quale risultante da tale piano, dato che la sanatoria opera soltanto se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti alla data della costruzione e alla data del suo rilascio.
Compete, quindi, al giudice penale, la verifica dei presupposti che integrano la fattispecie estintiva che non può prescindere dalla doppia valutazione di conformità, nella specie insussistente. Chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza. Proponeva ricorso anche l'imputato il quale denunciava violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità del reato ambientale.
Il terreno sul quale era stato costruito il manufatto era disciplinato dal Piano paesistico della Regione Marche, ed era alla stesso adeguato, sicché la competenza in tema di autorizzazione paesaggistica apparteneva del Comune di Colbortolo, sicché, avendo il Comune concesso a sanatoria il recupero del fabbricato da ristrutturare, implicitamente aveva concesso anche l'autorizzazione paesaggistica.
Il rilascio dell'autorizzazione comportava anche l'eliminazione dell'ordine di remissione in pristino.
Chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al reato ambientale e la revoca dell'ordine di remissione in pristino. Il ricorso del PG è fondato.
Ha affermato questa Corte che:
"in tema di declaratoria di estinzione del reato edilizio per concessione in sanatoria, il giudice penale deve accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue il reato.
In tal caso il giudice non disapplica una concessione illegittima bensì verifica l'esistenza di tutti i presupposti della fattispecie estintiva delineata sugli arti. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985. n. 47" (Cass. Sez. 3^ n. 1406. 22.06.1993. Cipriano. RV 195540). Compete, quindi, al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva alla stregua dei parametri stabiliti dal legislatore per l'operatività della sanatoria. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A. e non investe gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive (alla quale competono tutti ali accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando, invece, al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che non sussistano i requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici, il reato non può estinguersi.
Pertanto, se manca l'accertamento di conformità, la concessione è illegittima anche se trattasi di edifici integralmente demoliti e ricostruiti poiché nell'esecuzione del nuovo manufatto devono essere rispettati i parametri vigenti alla data di esecuzione dei lavori. Nel caso in esame, è stato accertato che il nuovo fabbricato è diverso da quello preesistente, donde la necessità del previo conseguimento della concessione in sanatoria e l'inapplicabilità dell'art. 6 della legge n. 443/2001, e che la concessione in sanatoria manca del necessario accertamento della conformità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti alla data della sua concreta esecuzione e a quella del suo rilascio, sicché illegittimamente è stato attribuito al provvedimento amministrativo illegittimo l'effetto estintivo del reato urbanistico. Peraltro:
"non sono legittimi i provvedimenti amministrativi che subordinano la sanatoria edilizia di un immobile abusivo (non sanabile nella sua completezza) alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici, atteso che l'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ammette al beneficio l'opera 'eseguita', ossia quella già realizzata, e soltanto quando venga verificata la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria" (Cass. Sez. 3^ n. 10601, 30.05.2000, Marinaro RV217577). La sentenza, sul punto, va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia che si atterrà al principio sopraindicato anche in ordine all'emissione dell'ordine di demolizione.
Il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, poiché, in materia paesaggistica, neppure la concessione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato può estinguere il reato paesaggistico e tale effetto, a maggior ragione, non può conseguire dal rilascio di una concessione urbanistica in sanatoria illegittima.
Va, infine, rilevato che:
"in materia ambientale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori. In tale ultimo caso l'effetto del provvedimento postumo non è l'estinzione del reato, ma soltanto l'esclusione della remissione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l'ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera realizzata" (Cass. Sez. 3^, n. 12697, 20.10.1998, Boscarato RV 212419). Pertanto, essendo intervenuta autorizzazione in sanatoria, deve essere eliminato l'ordine di remissione in pristino, sicché, sul punto la sentenza va annullata senza rinvio.
P.M.Q.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla legge n. 47/1985, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia e senza rinvio limitatamente all'ordine di remissione in pristino, che elimina.
Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso dell'imputato. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2002