Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2003, n. 11845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11845 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITY DI M ACCIO. POSSESSO" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 14719/00 PP. 31821 1 845/03 Consigliere Cron. 25727 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giandonato NAPOLET O Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.13/02/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA И sul ricorso proposto da: CU DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO MASTRI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO PIZZOLI, che lo difende unitamente agli avvocati LIVIO BONCI, GIANCARLO PIZZOLI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 262 avverso la sentenza n. 512/99 del Tribunale di ANCONA, -1- depositata il 09/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato DEL VECCHIO Sergio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PIZZOLI Marcello, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità ° in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29.10.1992 DO CU chiedeva al Pretore di Osimo l'adozione di provvedimenti interdittali a tutela del possesso di una servitù di passaggio da lui esercitata sul fondo di proprietà di TO Saraceni, nonché il RICONOSCIMENTO risarcimento del relativo diritto di servitù di passaggio anche per destinazione del padre di famiglia. Premesso che i due immobili delle parti in passato erano compresi in un unico fondo oggetto di proprietà da parte di IO EA e che il LAVORATO quale mezzadro ricorrente che già aveva (chiamato i nel terreno di quest'ultimo, aveva sempre l'accesso al propri fondo il utilizzato per passaggio attraverso la corte del fondo EA, assumeva che il Saraceni aveva posto in essere atti di spoglio mediante la chiusura dell'accesso al fondo con una recinzione. Si costituiva in giudizio il Saraceni contestando l'esistenza del possesso vantato dalla controparte;
assumeva che il CU, quale mezzadro del EA, aveva detenuto il fondo senza esserne possessore e che, successivamente - all'acquisto del fondo da parte dell'istante, 3 avvenuto il 10.7.1989, aveva esercitato il passaggio solo previo consenso del Saraceni. Con sentenza del 26.7.1993 il Pretore adito NEL ordinava al Saraceni di reintegrare il CU: KC:CC:CE: possesso della servitù di passaggio, eliminando а tal fine le opere realizzate sul percorso che ne rendevano più difficoltoso l'esercizio, e rigettava l'ulteriore domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del Saraceni cui resisteva il CU che proponeva a sua volta appello incidentale il Tribunale di Ancona con sentenza del 9.8.1999 respingeva la domanda del CU di reintegrazione NEL possesso della servitù di passaggio suddetta e rigettava altresì l'appello incidentale Il giudice d'appello, per quanto ancora interessa in questa sede premesso che il possesso di una servitù di passaggio tutelabile in sede possessoria deve estrinsecarsi in una serie di transiti del possessore di un fondo sul preteso Fondo servente ancorchè di carattere saltuario, e - rilevato che antecedentemente al luglio 1989 i fondi di proprietà dell parte appartenevano 4 all'unico proprietario IO EA, assumeva che, deposizioni testimoniali e delle sulla base delle risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, era emerso che, successivamente all'anno 1989, il CU aveva esercitato il passaggio sul fondo del Saraceni una ○ due volte al massimo su autorizzazione di cuest'ultimo; pertanto uno 0 due transiti non integravano quella serie di passaggi, sia pure discontinui, necessari per configurare da parte di chi li eserciti una servitù di passaggio tutelabile in via di reintegra. Per la cassazione di tale sentenza il CU ha proposto un ricorso basato su due motivi al quale il Saraceni ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1168 C.C. censura la sentenza 1 impugnata per avere affermato che la tutela del possesso della servitù di passaggio presuppone l'esercizio continuo del passaggio medesimo;
al contrario, assume il ricorrente, la tutela suddetta accordata anche in presenza di un esercizio COME saltuario della servitù appunto nella fattispecie, là dove il CU praticava il 5 passaggio sul fondo di proprietà del Saraceni in relazione alle esigenze di coltivazione del proprio fondo che non comportava transiti frequenti;
pertanto erroneamente è stato ritenuto che l'esponente per tali caratteristiche del passaggio PERSO esercitato aveva preso il possesso della servitù. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo e falsa applicazione dell'art. 2697 violazione lamenta che il giudice di appello, invertendo C.C., l'onere probatorio, ha ritenuto provata l'eccezione del Saraceni secondo cui il passaggio esercitato dal CU sul proprio fondo era dovuto ad atti di mera tolleranza sulla base della mera dichiarazione del Saraceni stesso, e dunque in assenza di elementi oggettivi in proposito che dovuto essere provati da colui cheavrebbero contestava il possesso della servitù da parte del ricorrente. Le suddette censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione sono 1 infondate. Il giudice di appello sulla base delle risultanze della prova testimoniale e soprattutto delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, ha ritenuto che, 6 successivamente al luglio dell'anno 1989 (allorchè i fondi attualmente di proprietà delle parti CESPARONO cessavano di appartenere all'unico proprietario IO EA), il passaggio relativo alla servitù di cui era stata chiesta la tutela possessoria da parte del CU era stato esercitato da quest'ultimo non più di due volte e previa AMMEDJO autorizzazione da parte del Saraceni, come (assumeva dallo stesso CU. Così argomentando il Tribunale di Ancona ha espresso adeguata e logica motivazione del proprio ritenuto di convincimento, avendo correttamente Integrare ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c. le dichiarazioni quantomai generiche dei testi MA e BA con le ammissioni rese dal medesimo CU in sede di interrogatorio libero. Le censure dei ricorrenti si rivelano quindi infondate, avendo il giudice di appello per un premesso in diritto che ilverso correttamente possesso di una servitù di passaggio è tutelabile in presenza di una serie di transiti anche di Carattere saltuario;
e tuttavia ha ritenuto tale principio inapplicabile nella fattispecie, avendo rilevato che i due passaggi esercitati erano stati 7 autorizzati dal Saraceni, e si erano quindi verificati per mera tolleranza da parte di quest'ultimo, circostanza che esclude ai sensi dell'art. 1144 C.C. la sussistenza dei requisiti che integrano il possesso, e che inoltre uno due costituiscono quella serie di transiti non passaggi sia pure discontinui e sporadici, necessari per la configurabilità del possesso della relativa servitù. Sotto ulteriore profilo, poi, il giudice di appello ha applicato puntualmente i principi normativi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, avendo ritenuto provata l'eccezione del Saraceni in ordine al fatto che il passaggio del CU sul suo fondo era avvenuto solo previo suo consenso sulla base della valutazione degli elementi emersi dall'istruttoria svolta. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 120,00 per spese, dispese euro 1000,00 per onorari di avvocato oltre accessori come per 8 legge. Cosi deciso in VI ЛЕ : Roma il 13.2.2003. н еда тык явним IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPORZIONE Rome - 6 AGO, 2003 IL CANCELLIERE 01 9