CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2023, n. 12332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12332 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IB RT NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc:uratore generale MA Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ric:orso; udito il difensore di fiducia, avvocato Antonio Quintieri, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. RT NI IB, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12332 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 28/02/2023 I Giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di IB accusato di essere partecipe dell'associazione di 'ndrangheta attiva sul territorio cosentino, compagine che vedrebbe al vertice AN IT (artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. in relazione al capo 1), nonché in ordine al contributo materiale e morale del ricorrente in diversi reati- fine della consorteria relativi ad estorsioni pluriaggravate anche ex art. 416-bis.1 cod. pen., consumate e tentate, tentato furto e ricettazione, ai danni di imprenditori della zona (capi 84, 85, 86, 87, 91 e 93). 2. Avverso l'ordinanza il ricorrente propone un unico articolato motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. peri. e 273 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la decisione che ha confermato l'esistenza in capo a IB di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione all'associazione criminale di tipo ‘ndranghetistico facente capo a AN IT di cui al capo 1, è fondata su rapporti di vicinanza e contiguità con UC MA, nonché in ragione del concorso con costui nell'esecuzione dei reati-fine. La circostanza che MA rivestisse un ruolo di vertice nell'ambito della associazione, secondo il Tribunale, costituirebbe elemento idoneo a far ritenere IB partecipe del sodalizio criminale con adesione anche psichica del medesimo alla affectio societatis e tale da inferirne la messa a disposizione rispetto al sodalizio. In realtà - osserva la difesa - erra il Tribunale allorché assegna rilevanza al rapporto privilegiato intercorrente tra l'IB ed il MA, visto che da nessun dato processuale emerge l'assegnato ruolo di vertice del secondo che risulta un semplice partecipe dell'associazione mafiosa, posizione che non consente di ritenere significativa neppure la corresponsabilità nella esecuzione di reati-fine; si evidenzia, piuttosto, un ruolo statico e passivo in capo ad IB che, per giurisprudenza ultima di questa Corte, non risulta inidoneo a Fondare l'accusa di far parte della associazione mafiosa di cui al capo 1. Da nessun elemento emerge che il ricorrente fosse a disposizione dell'organizzazione, visto che nessun collaboratore di giustizia, dei numerosi che hanno consentito di ricostruire la compagine di 'ndrangheta, ha fatto cenno alla partecipazione del ricorrente ovvero che lo stesso fosse affiliato al sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2 2. Si deve premettere che il ricorrente, oltre ad essere accusato della partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, è gravemente indiziato in ordine alla plurima partecipazione di reati-fine nell'ambito della stessa misura. In particolare IB, in concorso con altri partecipi della medesima associazione mafiosa, è gravemente indiziato di aver costretto NI UI e RP RI - titolari del supermercato "Conad City" di Cosenza - a corrispondere indebitamente alla consorteria somme di denaro e "cesti natalizi" (capo 84); costretto MA MO - titolare dell'omonimo esercizio di vendita di generi alimentari di Cosenza - a corrispondere indebitamente alla consorteria somme di denaro (capo 85); costretto, mediante minacce espresse e indirette, IN D'AN - titolare del salone di parrucchiere "Agostyle" di Cosenza - a corrispondere indebitamente alila consorteria somme di denaro e prestazioni professionali non retribuite (capo 86); costretto GE PI - titolare dell'impresa "Ambulatorio Flora S.A.S." di Cosenza - a corrispondere indebitamente alla consorteria somme di denaro quale corrispettivo per l'opera di intermediazione svolta per far interrompere le indebite richieste di danaro avanzate da IE UF nei confronti della persona offesa (capo 86); compiuto, al fine di eseguire il delitto di danneggiamento a scopo di estorsione in danno della "DELCOM S.r.l." di cui al capo 93, atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due autovetture, sottraendole ai legittimi possessori, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà (capo 91); acquistato ed utilizzato, al fine di eseguire il delitto di danneggiamento a scopo estorsivo in danno della "DELCOM S.r.l." di cui al capo 93, l'autovettura Fiat Panda targata F3065LG, provento di furto (capo 92); appiccato fuoco a due trattori stradali di proprietà dell'azienda "DELCOM S.r.l.", così da costringere i vertici di società a corrispondere alla consorteria somme di danaro quale contropartita per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa (capo 93), reati tutti posti in essere unitamente ad altri compartecipi dello stesso 'sodalizio aggravati del cosiddetto "avvalimento" del metodo mafioso e posti in essere al fine di agevolare la compagine di 'ndrangheta di appartenenza. La contestazione di partecipazione all'associazione di 'ndrangheta lo include nel sodalizio in quanto attivo nella commissione dei reati fine del sodalizio con particolare riferimento alle attività estorsive che avrebbe portato a compimento unitamente a UC MA, attività rientrante nella "competenza" dell'articolazione a cui avrebbe partecipato il ricorrente. 3. Ciò premesso, seppure il ricorrente in sede di gravame cautelare non abbia inteso rivolgere censure in ordine ai reati-fine se non con esclusivo 3 riferimento al capo 87, il Tribunale del riesame si è premurato di rilevare come in ordine a tali reati oggetto di contestazione sussistesse un solido quadro cautelare. Secondo il Tribunale, l'esistenza e la qualità del vincolo associativo intercorrente tra ricorrente ed associazione di ‘ndrangheta emerge, oltre che dai privilegiati rapporti da questo intrattenuti con un elemento apicale quale il MA, anche dal sistematico apporto fornito nella gestione delle vicende estorsive del gruppo e, quindi, in quanto attivo in ordine alla perpetuazione della sua forza intimidatoria sul territorio, risultando egli stabilmente e continuativamente a disposizione del clan per tali azioni, nonché fattivamente partecipe delle attività di riscossione e delle relative scelte strategiche ed esecutive. Entro tale contesto, i giudici precisano che il ruolo apicale ascritto al MA (nota 6 pagina 24 della ordinanza impugnata) deriva - secondo canoni tipici della attuale fase cautelare - dalla fondamentale funzione di "cerniera" realizzata tra il clan degli "italiani" e quello degli "zingari", attività che, oltre ad avvincerlo ai principali referenti dell'organizzazione, lo avrebbe portato, durante il periodo transitorio seguito agli arresti effettuati nell'ambito dell'operazione "testa di serpente", ad assumere il ruolo di reggente. Il ricorso risulta infondato nella parte in cui, omettendo un reale confronto rispetto ai fatti di reato di natura estorsiva rivolta ai danni di imprenditori della zona costretti a pagare con cadenza periodica plurime somme di denaro di cui ai capi 84, 85 e 86 - reati valorizzati nell'enunciazione della contestazione in ordine al capo 1 - che si giustificavano espressamente con la necessità di mantenere, sotto plurimi profili, i detenuti facenti parte dell'associazione,, reputa quella del ricorrente come condotta non dinamica e, pertanto, non significativa della partecipazione. Il Tribunale, invero, facendo rinvio a dette condotte delittuose nella parte in cui dà comunque atto dell'esistenza della loro gravità indiziaria, ha inteso valorizzare proprio tale apporto, elemento che, unitamente alla sua posizione di "braccio destro" del MA, soggetto di vertice del sodalizio per come con motivazione certamente non illogica e priva di lacune risulta essere stata adeguatamente valutata dai Giudici della cautela allorché ne hanno valorizzato il sistematico apporto fornito al sodalizio in favore della perpetuazione della sua forza intimidatoria sul territorio, risultando egli stabilmente e continuativamente a disposizione del clan per tali azioni, nonché fattivamente partecipe delle attività di riscossione e delle relative scelte strategiche ed esecutive. Ur.) 4 4. Non risulta determinante, come invece dedotto nel ricorso, il mancato riferimento dei collaboratori di giustizia all'affiliazione ovvero alla partecipazione di IB al sodalizio. Seppure, per autorevole giurisprudenza di questa Corte, che si è pronunciata sul punto attraverso il suo massimo consesso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, R. 281889 - 02), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, detta investitura formale (ma anche la stessa commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti) non risulta essenziale, dovendosi piuttosto porre l'accento sulla stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571). Il Tribunale ha, in verità, apprezzato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori con particolare riferimento alla complessiva ricostruzione operata (anche sulla base di precedenti decisioni passate in giudicato) in ordine alla compagine di 'ndrangheta, specie nella parte in cui è stato rappresentato come l'unica "confederazione" che insiste sul territorio di Cosenza e zone limitrofe, a sua volta era costituita da plurime articolazioni, con a capo distinti soggetti, e che ognuna di esse fosse "competente" ed attiva nella commissione di determinate tipologie di reati;
ha rilevato come proprio la perpetrazione dei delitti di estorsione a carico degli imprenditori e commercianti della zona fosse un sistema consolidato attraverso cui far confluire le somme nella cosiddetta "bacinella", sistema che costituiva una collaudata modalità attraverso cui finanziare l'associazione e provvedere al sostentamento dei sodali detenuti e delle relative famiglie. La ricostruzione del contesto associativo da parte del Tribunale, pertanto, in uno ai valorizzati reati di estorsione ai danni di commercianti e imprenditori della zona e i privilegiati rapporti intrattenuti da IB con un elemento apicale quale il MA quanto a sistematico apporto fornito nella esecuzione delle vicende estorsive del gruppo, costituiscono elementi con logicità e completezza apprezzati dal Collegio della cautela ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e fanno ritenere non rilevante la mancanza di indicazioni in 5 ordine alla partecipazione ed al ruolo di 011ibano da parte dei collaboratori di giustizia. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc:uratore generale MA Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ric:orso; udito il difensore di fiducia, avvocato Antonio Quintieri, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. RT NI IB, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12332 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 28/02/2023 I Giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di IB accusato di essere partecipe dell'associazione di 'ndrangheta attiva sul territorio cosentino, compagine che vedrebbe al vertice AN IT (artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen. in relazione al capo 1), nonché in ordine al contributo materiale e morale del ricorrente in diversi reati- fine della consorteria relativi ad estorsioni pluriaggravate anche ex art. 416-bis.1 cod. pen., consumate e tentate, tentato furto e ricettazione, ai danni di imprenditori della zona (capi 84, 85, 86, 87, 91 e 93). 2. Avverso l'ordinanza il ricorrente propone un unico articolato motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. peri. e 273 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la decisione che ha confermato l'esistenza in capo a IB di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione all'associazione criminale di tipo ‘ndranghetistico facente capo a AN IT di cui al capo 1, è fondata su rapporti di vicinanza e contiguità con UC MA, nonché in ragione del concorso con costui nell'esecuzione dei reati-fine. La circostanza che MA rivestisse un ruolo di vertice nell'ambito della associazione, secondo il Tribunale, costituirebbe elemento idoneo a far ritenere IB partecipe del sodalizio criminale con adesione anche psichica del medesimo alla affectio societatis e tale da inferirne la messa a disposizione rispetto al sodalizio. In realtà - osserva la difesa - erra il Tribunale allorché assegna rilevanza al rapporto privilegiato intercorrente tra l'IB ed il MA, visto che da nessun dato processuale emerge l'assegnato ruolo di vertice del secondo che risulta un semplice partecipe dell'associazione mafiosa, posizione che non consente di ritenere significativa neppure la corresponsabilità nella esecuzione di reati-fine; si evidenzia, piuttosto, un ruolo statico e passivo in capo ad IB che, per giurisprudenza ultima di questa Corte, non risulta inidoneo a Fondare l'accusa di far parte della associazione mafiosa di cui al capo 1. Da nessun elemento emerge che il ricorrente fosse a disposizione dell'organizzazione, visto che nessun collaboratore di giustizia, dei numerosi che hanno consentito di ricostruire la compagine di 'ndrangheta, ha fatto cenno alla partecipazione del ricorrente ovvero che lo stesso fosse affiliato al sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2 2. Si deve premettere che il ricorrente, oltre ad essere accusato della partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, è gravemente indiziato in ordine alla plurima partecipazione di reati-fine nell'ambito della stessa misura. In particolare IB, in concorso con altri partecipi della medesima associazione mafiosa, è gravemente indiziato di aver costretto NI UI e RP RI - titolari del supermercato "Conad City" di Cosenza - a corrispondere indebitamente alla consorteria somme di denaro e "cesti natalizi" (capo 84); costretto MA MO - titolare dell'omonimo esercizio di vendita di generi alimentari di Cosenza - a corrispondere indebitamente alla consorteria somme di denaro (capo 85); costretto, mediante minacce espresse e indirette, IN D'AN - titolare del salone di parrucchiere "Agostyle" di Cosenza - a corrispondere indebitamente alila consorteria somme di denaro e prestazioni professionali non retribuite (capo 86); costretto GE PI - titolare dell'impresa "Ambulatorio Flora S.A.S." di Cosenza - a corrispondere indebitamente alla consorteria somme di denaro quale corrispettivo per l'opera di intermediazione svolta per far interrompere le indebite richieste di danaro avanzate da IE UF nei confronti della persona offesa (capo 86); compiuto, al fine di eseguire il delitto di danneggiamento a scopo di estorsione in danno della "DELCOM S.r.l." di cui al capo 93, atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due autovetture, sottraendole ai legittimi possessori, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà (capo 91); acquistato ed utilizzato, al fine di eseguire il delitto di danneggiamento a scopo estorsivo in danno della "DELCOM S.r.l." di cui al capo 93, l'autovettura Fiat Panda targata F3065LG, provento di furto (capo 92); appiccato fuoco a due trattori stradali di proprietà dell'azienda "DELCOM S.r.l.", così da costringere i vertici di società a corrispondere alla consorteria somme di danaro quale contropartita per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa (capo 93), reati tutti posti in essere unitamente ad altri compartecipi dello stesso 'sodalizio aggravati del cosiddetto "avvalimento" del metodo mafioso e posti in essere al fine di agevolare la compagine di 'ndrangheta di appartenenza. La contestazione di partecipazione all'associazione di 'ndrangheta lo include nel sodalizio in quanto attivo nella commissione dei reati fine del sodalizio con particolare riferimento alle attività estorsive che avrebbe portato a compimento unitamente a UC MA, attività rientrante nella "competenza" dell'articolazione a cui avrebbe partecipato il ricorrente. 3. Ciò premesso, seppure il ricorrente in sede di gravame cautelare non abbia inteso rivolgere censure in ordine ai reati-fine se non con esclusivo 3 riferimento al capo 87, il Tribunale del riesame si è premurato di rilevare come in ordine a tali reati oggetto di contestazione sussistesse un solido quadro cautelare. Secondo il Tribunale, l'esistenza e la qualità del vincolo associativo intercorrente tra ricorrente ed associazione di ‘ndrangheta emerge, oltre che dai privilegiati rapporti da questo intrattenuti con un elemento apicale quale il MA, anche dal sistematico apporto fornito nella gestione delle vicende estorsive del gruppo e, quindi, in quanto attivo in ordine alla perpetuazione della sua forza intimidatoria sul territorio, risultando egli stabilmente e continuativamente a disposizione del clan per tali azioni, nonché fattivamente partecipe delle attività di riscossione e delle relative scelte strategiche ed esecutive. Entro tale contesto, i giudici precisano che il ruolo apicale ascritto al MA (nota 6 pagina 24 della ordinanza impugnata) deriva - secondo canoni tipici della attuale fase cautelare - dalla fondamentale funzione di "cerniera" realizzata tra il clan degli "italiani" e quello degli "zingari", attività che, oltre ad avvincerlo ai principali referenti dell'organizzazione, lo avrebbe portato, durante il periodo transitorio seguito agli arresti effettuati nell'ambito dell'operazione "testa di serpente", ad assumere il ruolo di reggente. Il ricorso risulta infondato nella parte in cui, omettendo un reale confronto rispetto ai fatti di reato di natura estorsiva rivolta ai danni di imprenditori della zona costretti a pagare con cadenza periodica plurime somme di denaro di cui ai capi 84, 85 e 86 - reati valorizzati nell'enunciazione della contestazione in ordine al capo 1 - che si giustificavano espressamente con la necessità di mantenere, sotto plurimi profili, i detenuti facenti parte dell'associazione,, reputa quella del ricorrente come condotta non dinamica e, pertanto, non significativa della partecipazione. Il Tribunale, invero, facendo rinvio a dette condotte delittuose nella parte in cui dà comunque atto dell'esistenza della loro gravità indiziaria, ha inteso valorizzare proprio tale apporto, elemento che, unitamente alla sua posizione di "braccio destro" del MA, soggetto di vertice del sodalizio per come con motivazione certamente non illogica e priva di lacune risulta essere stata adeguatamente valutata dai Giudici della cautela allorché ne hanno valorizzato il sistematico apporto fornito al sodalizio in favore della perpetuazione della sua forza intimidatoria sul territorio, risultando egli stabilmente e continuativamente a disposizione del clan per tali azioni, nonché fattivamente partecipe delle attività di riscossione e delle relative scelte strategiche ed esecutive. Ur.) 4 4. Non risulta determinante, come invece dedotto nel ricorso, il mancato riferimento dei collaboratori di giustizia all'affiliazione ovvero alla partecipazione di IB al sodalizio. Seppure, per autorevole giurisprudenza di questa Corte, che si è pronunciata sul punto attraverso il suo massimo consesso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, R. 281889 - 02), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, detta investitura formale (ma anche la stessa commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti) non risulta essenziale, dovendosi piuttosto porre l'accento sulla stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571). Il Tribunale ha, in verità, apprezzato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori con particolare riferimento alla complessiva ricostruzione operata (anche sulla base di precedenti decisioni passate in giudicato) in ordine alla compagine di 'ndrangheta, specie nella parte in cui è stato rappresentato come l'unica "confederazione" che insiste sul territorio di Cosenza e zone limitrofe, a sua volta era costituita da plurime articolazioni, con a capo distinti soggetti, e che ognuna di esse fosse "competente" ed attiva nella commissione di determinate tipologie di reati;
ha rilevato come proprio la perpetrazione dei delitti di estorsione a carico degli imprenditori e commercianti della zona fosse un sistema consolidato attraverso cui far confluire le somme nella cosiddetta "bacinella", sistema che costituiva una collaudata modalità attraverso cui finanziare l'associazione e provvedere al sostentamento dei sodali detenuti e delle relative famiglie. La ricostruzione del contesto associativo da parte del Tribunale, pertanto, in uno ai valorizzati reati di estorsione ai danni di commercianti e imprenditori della zona e i privilegiati rapporti intrattenuti da IB con un elemento apicale quale il MA quanto a sistematico apporto fornito nella esecuzione delle vicende estorsive del gruppo, costituiscono elementi con logicità e completezza apprezzati dal Collegio della cautela ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e fanno ritenere non rilevante la mancanza di indicazioni in 5 ordine alla partecipazione ed al ruolo di 011ibano da parte dei collaboratori di giustizia. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/02/2023.