Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15890 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B N E , ) E 1 E N 9 C 9 O 1 I A - Z 1 P A 1 I R - 1 T D S 2 I E . G L C E I R 9 3 D A U E D I REPUBBLICA ITALIANA E 6 G T 4 N . E T E N T S . E R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S (I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Alfredo 158 9 0703 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra Presidente Dott. Mario R.G.N. 18177/00 Cron. 32402 ENSITIERI M Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Rep. Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere Ud.11/06/03 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3 ARREDAMENTI NC OR DITTA, in persona del " OR NC, elettivamente domiciliatotitolare in ROMA VLE ANICIO GALLO 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUCCHESE, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FALLIMENTO BELLONI SRL, in persona del Curatore pro tempore STEFANO COTTICI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO AR, che lo difende 2003 unitamente all'avvocato MARIDA MOLINARI, giusta delega 969 -1- in atti;
controricorrente nonchè
contro
SNC, in persona del legale UR & CO rappresentante pro tempore;
intimato - avverso la sentenza n. 397/00 del Giudice di pace di PARMA, depositata il 17/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato LUCCHESE Giuseppe difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
AR udito l'Avvocato BARANTINI Goffredo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per accoglimento primo motivo, assorbiti gli altri motivi. -2- R.G.N.18177/2000 Oggetto: Obbligazioni-inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 maggio 2000, il giudice di pace di Parma, accogliendo la domanda proposta dalla curatela del fallimento ON s.r.l. nei confronti della ditta ED NC ZO, in persona del suo titolare, ha condannato quest'ultima a pagare al fallimento la somma di lire 816.089, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per forniture di merce, avendo disatteso l'eccezione del convenuto di avere effettuato i pagamenti richiesti direttamente nelle mani di ZO RT, dipendente della Murgia e Cossa s.n.c., agente con deposito della ON s.r.l. Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta ED NC ZO, in persona del suo titolare, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso il fallimento ON s.r.l., in persona del curatore. Non ha svolto attività difensiva la Murgia e Cossa s.n.c., già contumace nel giudizio davanti al giudice di pace. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.112 c.p.c. (art.360 n.4 c.p.c.), per avere omesso di pronunciarsi, il giudice di pace, sulla domanda proposta dalla ditta ED ZO nei confronti della chiamata in causa Murgia e Cossa s.n.c., dalla quale essa convenuta intendeva essere sollevata da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti richiesti dal fallimento. 2) Mancato ed insufficiente esame di punti decisivi controversia, prospettati dalle partidella (art. 360 n.5 c.p.c.), con riferimento alle bolle quietanzate relative alle forniture per cui causa, comprovanti i pagamenti effettuati alla Murgia e Cossa, agente con deposito in Sardegna della ON s.r.l. 3) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) con riferimento all'affermazione del giudice, secondo cui, da un lato, la convenuta non avrebbe provato i pagamenti delle somme richieste dal fallimento, che, invece, risultano per tabulas effettuati (ved. 3 e, dall'altro, non vi sarebbe bolle quietanzate); prova che tali pagamenti siano stati poi la devoluti al fallimento. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Non sussiste la violazione di legge denunciata con il primo motivo. sentenza che, nel Risulta dalla impugnata la convenuta ditta costituirsi in giudizio, ED ZO chiese ed ottenne di chiamare in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la a suo dire agente conMurgia e Cossa s.n.c., they deposito della ON, "quale unico soggetto eventualmente obbligato al pagamento delle somme richieste dal fallimento attoreo"; concludendo, poi, nei seguenti termini: "I dichiararsi che la ditta ED NC ZO nulla deve al fallimento ON srl per i titoli di cui all'atto di citazione, in quanto i pagamenti sono stati regolarmente effettuati alla ditta Murgia & Cossa s.n.c. con sede in Salsomaggiore". Nessuna domanda di condanna nei confronti di quest'ultima è stata proposta, pertanto, dall'attuale ricorrente, sul dedotto assunto del pagamento alla stessa, quale asserita agente con deposito della ON s.r.l., del prezzo delle 4 forniture effettuate dall'attrice; er conseguentemente, nessuna pronuncia il giudice avrebbe dovuto emettere su una domanda in realtà non formulata. Altrettanto prive di pregio sono le censure di cui al secondo e terzo motivo del ricorso, che si prestano ad essere esaminate congiuntamente. La decisione impugnata, contrariamente a quanto denunciato dalla ricorrente con riguardo a pretesa violazione dell'art.360 n.5 c.p.c., è sorretta, infatti, da motivazione congrua ed aderente ai dati ed elementi acquisiti al processo, risultando da questi, secondo il convincimento del giudice chiaramente espresso in sentenza, che, da un lato, il ON ha effettuato in favore di ZO le forniture per le quali ha chiesto il pagamento del corrispettivo, e, dall'altro, che non è provato che tale pagamento, a dire di ZO fatto a Murgia Cossa, sia stato poi "devoluto" a ON. Non si riscontra, pertanto, nel ragionamento che ha portato il giudice di pace alla statuizione qui censurata alcuna illogicità о contraddittorietà; conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Cha ppellema крайни миг IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IA Di ZO Kuors Mame Di 23.011 2003 Oggl IL CANCELLIERE IA Di UZ От Диого