Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2000, n. 8117
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Sentenza 25 gennaio 2000

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In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, è realizzato l'elemento materiale del delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328 cod. pen., allorché il rifiuto si sia verificato senza alcuna valida ragione di legittimazione e cioè quando tale fatto non trovi giustificazione nella legge o in un atto dell'autorità competente o nell'assoluta impossibilità. Non impedisce la configurabilità del reato la circostanza che, per l'esecuzione dell'atto richiesto, sia necessario passare attraverso il filtro organizzativo della struttura dell'ufficio, ai fini della designazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio destinatario dell'obbligo di adempimento, in quanto l'interposizione della struttura è finalizzata soltanto ad un momento del procedimento esecutivo e non può ritenersi idonea, per la natura strumentale che la caratterizza, ad operare una censura tra la fonte dell'obbligo e il soggetto finale tenuto ad adempierlo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2000, n. 8117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8117
    Data del deposito : 25 gennaio 2000

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