Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, è realizzato l'elemento materiale del delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328 cod. pen., allorché il rifiuto si sia verificato senza alcuna valida ragione di legittimazione e cioè quando tale fatto non trovi giustificazione nella legge o in un atto dell'autorità competente o nell'assoluta impossibilità. Non impedisce la configurabilità del reato la circostanza che, per l'esecuzione dell'atto richiesto, sia necessario passare attraverso il filtro organizzativo della struttura dell'ufficio, ai fini della designazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio destinatario dell'obbligo di adempimento, in quanto l'interposizione della struttura è finalizzata soltanto ad un momento del procedimento esecutivo e non può ritenersi idonea, per la natura strumentale che la caratterizza, ad operare una censura tra la fonte dell'obbligo e il soggetto finale tenuto ad adempierlo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2000, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO - Presidente del 25/1/2000
Dott. Luigi SANSONE - Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele LEONASI - Consigliere N. 128
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Luciano DERIU - Consigliere N. 43978/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. DI NO IU, nato in [...] il [...], 2. UR RM, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 19.3.1999. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco COSENTINO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore presente, avv.to Paolo RIBOUDET in sostituzione dell'avv.to Armando ZAMPARDI.
La CORTE osserva:
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25.11.1994, assolveva DI NO IU e UR RM, medici assistenti di medicina legale presso la USL 60 di Palermo, dall'imputazione di rifiuto di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen., loro ascritta, perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che mancasse la prova della consapevole violazione dei doveri imposti loro dall'ordinamento giuridico della professione medica, avendo voluto gli imputati inteso tutelare la loro posizione lavorativa, agendo con la convinzione che l'osservanza degli ordini di servizio del dirigente sanitario con disposizione di eseguire le visite fiscali mediche esterne, richieste dall'autorità giudiziaria e da quella di polizia in persona di EN OV, NI IU, LU IU. UR OV, LI SA, OT LF e IS GA, cui avevano opposto rifiuto in assenza delle garanzie e dei benefici concessi ai medici convenzionati esterni, non fosse dovuta.
La Corte d'Appello di Palermo, con decisione del 19.3.1999, in riforma della sentenza appellata dal Procuratore Generale, ritenuto indebito il rifiuto opposto dagli imputati DI NO e UR all'esecuzione delle visite domiciliari disposte per ragioni di giustizia dall'autorità giudiziaria e richieste agli imputati nell'adempimento del servizio di medicina legale dell'USL 60 di Palermo, ne affermava la penale responsabilità per il reato loro ascritto e condannava ciascuno, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione e disponeva, in favore degli stessi e alle condizioni di legge, la sospensione dell'esecuzione della pena e la non menzione della condanna nei certificati penali.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei loro difensori.
Il DI NO IU denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., di inosservanza o di erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Deduce, in punto di ritenuta sussistenza di responsabilità per una condotta assistita dall'elemento soggettivo, che nella specie il dolo risulterebbe manifestamente carente, attesa la convinzione di esso ricorrente di tutelare la sua posizione lavorativa, in primo luogo perché nell'ambito dell'USL 60 egli era destinato all'attività ambulatoriale interna e quindi perché, essendo responsabile del servizio, non gli era consentito assolvere ad altri compiti senza disposizione scritta del capo ufficio diretta: ai) a sollevarlo dalle responsabilità per gli inevitabili disservizi che si sarebbero verificati, a2) ad assicurargli l'assistenza della forza pubblica nell'espletamento del servizio esterno, a3) ad autorizzarlo alla fruizione di auto di servizio e/o in mancanza all'uso di mezzo propri con riconoscimento del dovuto trattamento retributivo in relazione alla spettante indennità chilometrica.
L'altro ricorrente UR RM denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità e deduce l'insussistenza dell'obbligo delle prestazioni esterne perché: a) non dovute a1) non esistendo alcuna prescrizione normativa, supposta da inesistente circolare dell'assessorato regionale alla sanità e a2) non rientrando nelle prescrizioni del mansionario corrente;
b) non richieste b1) con specifico ordine di servizio e b2) con determinazione individuale dell'obbligato all'accertamento sanitario.
I ricorsi non meritano accoglimento.
L'articolato motivo di ricorso del DI NO, relativo alla dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tener conto, è infondato. Giova premettere che, nel caso di specie si versa in ipotesi di rifiuto di atti qualificati, richiesti per ragioni di giustizia, ai sensi del comma 1^ dell'art. 328 cod. pen.. Infatti, la Corte d'Appello ha ritenuto accertate le seguenti circostanze, che devono ritenersi pacifiche, non essendo oggetto di specifiche contestazioni dei ricorrenti: a) che le visite mediche, elencate specificamente nella rubrica d'imputazione, erano state disposte dall'autorità giudiziaria per accertare senza ritardo, a fini di giustizia, lo stato di salute di detenuti agli arresti domiciliari;
b) che l'esecuzione di tali accertamenti rientrava tra i compiti di ufficio della medicina legale della USL 60, c) che i ricorrenti Di NO e UR erano, tra i medici operanti nella struttura sanitaria, gli unici specialisti in medicina legale addetti allo specifico servizio;
d) che le visite ai detenuti agli arresti domiciliari, indicate in rubrica d'imputazione, vennero eseguite successivamente dal dott. GALANTE SA, all'epoca dirigente sanitario del servizio di medicina legale della USL 60 di Palermo. Tanto premesso, ritenuto per principio di diritto costantemente affermato che, in seguito alla modifica, apportata dall'art. 16 della legge 26.4.1990 n. 86, al testo dell'art. 328 cod. pen., risultano punibili ai sensi del comma 1^ dell'art. cit. i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che indebitamente rifiutino atti di ufficio che debbano essere compiuti "per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità ... senza ritardo", deve sottolinearsi che, in modo speciale e cogente per le ipotesi di richiesta di assolvimento di compiti connessi con ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, la "ratio" dell'incriminazione risiede nell'esigenza di assicurare il più puntuale e rigoroso funzionamento della pubblica amministrazione, imponendosi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di assolvere scrupolosamente e tempestivamente i doveri inerenti all'ufficio o al servizio. Di conseguenza, si deve ritenere realizzato l'elemento materiale del delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328 cod. pen., allorché il rifiuto si sia verificato senza alcuna valida ragione di legittimazione e cioè quando tale fatto non trovi giustificazione nella legge o in un atto dell'autorità competente o nell'assoluta impossibilità.
Cosicché, come nel caso di specie, - non riferendosi il rifiuto ad atti o provvedimenti che appartengano alla sfera della discrezionalità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, per i quali neppure si attingerebbe alla nozione tecnico- giuridica del sostrato di condotta richiesto per la sussistenza della stessa materialità del reato di cui all'art. 328 cod. pen. -, non può ritenersi legittimo un comportamento contrario alla soddisfazione della richiesta, non eccedente i limiti posti dalle norme che disciplinano l'esercizio dell'ufficio, riguardando la stessa comportamenti imposti e strettamente doverosi nell'interesse generale e della funzione giudiziaria. Nè la circostanza che, per l'esecuzione dell'atto richiesto, sia necessario passare attraverso il filtro organizzativo della struttura dell'ufficio, ai fini della designazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio destinatario dell'obbligo di adempimento, può valere a dequalificare l'atto richiesto per ragioni di giustizia (o altro di cui al comma 1^ dell'art. 328 cod. pen.) declassandolo riguardo al destinatario finale, in quanto l'interposizione della struttura è finalizzata soltanto ad un momento del procedimento esecutivo e non può ritenersi idonea, per la natura strumentale che la caratterizza, ad operare una cesura tra la fonte dell'obbligo e le ragioni che la muovono e il soggetto finale tenuto ad adempierlo.
Peraltro, avendo la Corte d'Appello ritenuto per certo che il Di NO fosse il destinatario finale del dovere imposto per ragioni di giustizia, legittimamente ha negato l'esistenza di cause di legittimazione del rifiuto, pertanto qualificato come indebito, di compiere l'atto d'ufficio richiesto. Non possono assurgere a tale valenza, come dedotto dal ricorrente: - a) la previsione di probabile disservizio nel funzionamento dell'ambulatorio della USL, ricadendone la responsabilità sull'organo designante il medico tenuto alla visita esterna;
- b) le contestazioni di ordine sindacale e di natura retributiva, fatte valere al di fuori dei meccanismi di tutela appositamente previsti;
- c) la prospettata impossibilità di adempiere al compito in mancanza di assistenza della forza pubblica, risultando questa certamente attivabile a richiesta personale e diretta del pubblico ufficiale interessato.
Pertanto motivatamente e senza errore la Corte d'Appello, propriamente per le ragioni dedotte a giustificazione del rifiuto a fronte di un atto richiesto per ragioni di giustizia, ha ritenuto che l'agente abbia avuto la consapevolezza e la volontà non solo di rifiutare un atto del proprio ufficio ma anche quella di agire, così operando, indebitamente e cioè in violazione dei doveri impostigli. Invero, sotto il profilo psicologico, si richiede soltanto il dolo generico. Osservandosi che l'avverbio "indebitamente" inserito nel dettato legislativo, qualificando l'omissione di atti d'ufficio come reato ad antigiuridicità cd. espressa o speciale, influenza l'elemento soggettivo limitatamente alla sottolineata necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti ma non tale fine e, pertanto, non comporta l'esigenza di un dolo specifico. Del pari infondato è il motivo di ricorso del UR RM circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità per l'insussistenza dell'obbligo delle prestazioni esterne perché non dovute ai sensi del mansionario corrente e non richieste con ordine scritto diretto a designare il funzionario destinatario del compito.
In primo luogo, il dovere del compimento dell'atto d'ufficio richiesto per ragioni di giustizia, ammessa e non concessa la supposta inesistenza della circolare dell'assessorato regionale alla sanità che attribuiva il compito delle visite esterne a fini di giustizia ai medici interni della USL specialisti di medicina legale, derivava direttamente dall'incardinamento del UR nell'organico della USL 60 di Palermo con la qualifica e le mansioni di medico specialista di medicina legale;
ne' l'allegata esistenza di un mansionario corrente limitato all'espletamento di funzioni interne, può ritenersi idoneo ad eliminare l'obbligo di adempiere alla richiesta dell'autorità giudiziaria, quando sia assistito da uno specifico ordine di servizio interno alla struttura. Il quale risulta valido anche se dato dal dirigente nella sola forma verbale, in ragione del fatto, già prima indicato, che esso si caratterizza come momento meramente procedimentale, privo di autonomia finalizzante rispetto alla richiesta dell'autorità giudiziaria e al dovere del designato di procedere alle visite esterne di accertamento dello stato di salute di detenuti agli arresti domiciliari. Inoltre, il dedotto motivo di manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della designazione del UR, quale obbligato all'accertamento sanitario richiesto per ragioni di giustizia, involge censure di fatto non consentite in questa sede di legittimità.
La Corte d'Appello ha esposto in motivazione un percorso argomentativo conseguente e non illogico dell'apprezzamento dei fatti e della valutazione delle prove;
ne' è compito di questa Corte Suprema di Cassazione, nello svolgimento del compito di legittimità, verificare la fondatezza di prospettazione dei fatti, non consentita al ricorrente e diversa da quella motivatamente ritenuta dai giudici di merito.
Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000