Sentenza 30 dicembre 2002
Massime • 1
La proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie, usucapione) rispetto a quello (nella specie, contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova , ne' come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.
Commentario • 1
- 1. Proprietà, diritti autodeterminati, rivendicazione, domanda nuovaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18370 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, che lo difende unitamente all'avvocato EOLO RUTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA AR, IA LI, IA PA, IA UC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. INNOCENTI 32, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARNO, difesi dagli avvocati NI GUIDA, GIUSEPPINA CENNAMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IA ND, IR NI, NI IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 49/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 19/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato EOLO RUTA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NI GUIDA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20 marzo 1981, i coniugi DO MA e AR LL convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Campobasso, NO CI, TO RU e IN IU per ottenere, previo abbattimento della costruzione realizzata in luogo, il rilascio dell'orto di proprietà di essi coniugi, che il CI aveva arbitrariamente occupato, per poi venderlo al RU ed al IU.
Sostenevano, infatti, di aver acquistato da tale Filacchione, in Salcito, con distinti atti per notaio Fonzo dell'8 settembre 1942, una casa ed un orto di cinquanta centiare, bene - quest'ultimo - che il CI aveva poi occupato, arbitrariamente, realizzandovi una costruzione, e, quindi, venduto al RU ed al IU. Dei convenuti si costituiva soltanto NO CI e resisteva alla domanda. Assumeva che erronea era l'estensione dell'orto, come indicata nell'atto di compravendita del 1942, essendone proprietario il dante causa degli attori in misura di sole venti centiare, come appunto acquistate a suo tempo, nel 1929. Deduceva, inoltre, di aver acquistato da AR SA la proprietà di trenta centiare di quell'orto e di aver in ogni caso usucapito tale proprietà. Con sentenza del 13 giugno 1994, il Tribunale di Campobasso dichiarava che l'intero orto di cinquanta centiare era di proprietà degli attori e condannava i convenuti a rilasciarne la porzione occupata, previo abbattimento della costruzione realizzata in luogo. NO CI interponeva gravame, cui resistevano AR LL nonché EL, ON, PA e CI MA, quali eredi - quest'ultime - di DO MA, deceduto nel frattempo. TO RU e IN IU erano contumaci. Con sentenza del 3/19 maggio 1999, la Corte di appello di Campobasso rigettava il gravame.
In particolare, nel rispondere alle critiche sollevate dall'appellante, rilevava che quella esercitata dai coniugi MA- LL era una tipica azione di rivendicazione, diretta al riconoscimento della proprietà dell'intero orto ed al suo recupero, ai sensi dell'art. 948 c.c.. Riteneva, poi, che costituisse mero e consentito mutamento della causa petendi, ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (nel testo previgente alla riforma del 1990), l'allegazione di un titolo di acquisto della proprietà del bene, quale l'usucapione, diverso da quello contrattuale, inizialmente dedotto. Osservava, infine, che i materiali probatori comprovavano l'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero orto in capo ai coniugi MA- LL, per usucapione (decennale), prima ancora che il CI avesse ad occuparlo con la costruzione, in epoca successiva al 1964, senza possibilità di usucapirne a sua volta la proprietà, per sopravvenute e tempestive diffide di controparte.
Per la cassazione di tale sentenza, NO CI ha proposto ricorso in forza di due motivi.
AR LL nonché CI, PA e EL MA hanno resistito con controricorso.
Gli altri intimati, ON MA, TO RU e IN IU non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi di ricorso, il ricorrente si duole che, in violazione di norme di diritto e con vizi di motivazione, sia stata accolta l'azione di rivendicazione, esercitata dalle controparti. In particolare, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c. c., nonché vizi di motivazione, per essere stata accolta l'azione, senza che le controparti abbiano provato la proprietà del bene rivendicato, risalendo (anche attraverso i propri danti causa) fino ad uno acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento della usucapione (mediante il cumulo di successivi possessi uti dominus).
Denuncia, poi, violazione e falsa applicazione dell'art. 1159 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, per essere stata accolta l'azione, in forza di una supposta usucapione decennale del bene rivendicato, senza che le controparti abbiano mai invocato tutela ex art. 1159 c.c.. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono privi di pregio.
Ed invero, quanto alla violazione e falsa applicazione denunciate degli artt. 1159 c.c. e 112 c.p.c., va osservato che, come più volte chiarito da questa Corte, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, diversamente da quelle a difesa dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con lo stesso diritto, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 6627/98). Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso rispetto a quello iniziale, posto a fondamento della domanda, costituisce soltanto una integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, ne' come rinuncia alla valutazione del diverso titolo, dedotto in precedenza (v. ex plurimis Cass. n. 13270/99, n. 9851/97, n. 4460/97 e n. 7033/95). La sentenza impugnata, dunque, che ha evidenziato come i coniugi MA-LL ebbero successivamente a dedurre in primo grado - a fronte delle contestazioni della controparte CI - di aver usucapito la proprietà del bene in questione, nella sua interezza, così come nella sua interezza risultava indicato nel loro atto d'acquisto del 1942, non può ritenersi sia incorsa nelle violazioni o false applicazioni di norme, che il ricorrente le attribuisce, peraltro corredandole da non meglio chiariti e, quindi, inapprezzabili vizi di motivazione.
Quanto alla violazione e falsa applicazione dello art. 948 c.c. e vizi connessi di motivazione, va osservato che, al di là del dato formale, ora prospettato, le doglianze del ricorrente si risolvono in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità ad essa Corte riservata, peraltro dandone motivazione adeguata ed in sè coerente. L'irriducibilità di tali doglianze al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è ammesso il ricorso per cassazione, appare ancor più evidente, ove si consideri che, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente neppure precisa, compiutamente, il contenuto dei materiali probatori, che assume mal valutati dalla Corte di merito. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, in favore delle controricorrenti (: AR LL, nonché CI, PA e EL MA), nulla dovendosi invece disporre per gli intimati, che non hanno svolto alcuna difesa (:
ON MA, TO RU e IN IU).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 185,00, oltre euro 1.800,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2002