Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE SICILIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore;
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
BI GI, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della CO.TR.AL. PESCA Soc. Coop. a r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio Bazzocchi 15, presso lo studio dell'Avv. Pietro Celere, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Ingraldo e Francesco Vasile del foro di Marsala per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala - Sezione Distaccata di Mazara del Vallo n. 50 del 24.4.2001/27.4.2001 nella causa iscritta al R.G. 32 del 2001;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7.10.2003 dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 12.2.2001, OV UM, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CO.TR.AL. PESCA S.p.A., proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dal Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Trapani in data 11.1.2001 (notificata al UM il 15.1.2001 e alla CO.TR.AL. PESCA il 13.1.2001).
L'opponente deduceva, in via preliminare, la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, in relazione ad omessa motivazione in ordine al rigetto del ricorso amministrativo;
assumeva, nel merito, l'insussistenza della contestava violazione (mancata comunicazione allo SCICA, nel termine di cinque giorni, dell'assunzione di alcuni lavoratori), per non essere stati individuati in sede di ispezione dipendenti della CO.TR.AL. , ma di altra società, ossia della Coop. Laserpesca;
deduceva, in via subordinata, la violazione dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981. Si costituiva l'Ispettorato del Lavoro della Provincia di Trapani, che contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito il Giudice Unico del Tribunale di Marsala - Sezione Distaccata di Mazara del Vallo con sentenza n. 50 del 2001 accoglieva l'opposizione.
Tale giudice riteneva l'ordinanza - ingiunzione opposta viziata da difetto di motivazione, in quanto l'Ispettorato del Lavoro non aveva dato ragione dei motivi sui quali era fondata la difesa della CO.TR.AL., la quale nel ricorso amministrativo aveva sostenuto che i lavoratori rinvenuti in sede di ispezione non erano alle sue dipendenze, ma della Cooperativa Laserpesca.
Contro l'anzidetta sentenza ricorrono per Cassazione la Regione Sicilia e l'Ispettorato del Lavoro di Trapani con unico articolato motivo.
Resiste con controricorso il UM, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CO.TR.AL. PESCA Coop. a r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente in via preliminare ha eccepito nei confronti della Regione Sicilia inammissibilità dell'impugnazione perché proposta da soggetto non legittimato.
L'eccezione è fondata, atteso che la Regione Sicilia non è stata parte del giudizio svoltosi in primo e secondo grado, sicché non è legittimata a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello.
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione su un punto rilevante della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Al riguardo si osserva che l'ordinanza - ingiunzione era congruamente e correttamente motivata, giacché confermava una precedente determinazione (rigetto del ricorso in via amministrativa), comunicata con nota del 13.11.1997; si rileva che, alla stregua di quanto precede, l'ingiunto era stato posto in condizioni di conoscere la violazione a lui addebitata e di tutelare i suoi diritti. Da parte sua il UM ha ritenuto privi di pregio i rilievi mossi da parte ricorrente chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Ciò premesso e puntualizzato in ordine alle opposte linee difensive, questa Corte ritiene di non condividere la censura mossa dal ricorrente Ispettorato del Lavoro.
Il giudice di prima istanza con accertamento in fatto, non censu- rabile in sede di legittimità, ha ritenuto che l'ordinanza opposta fosse carente di motivazione, per non avere indicato le specifiche ragioni per le quali le difese, proposte in sede di ricorso amministrativo, erano state disattese.
Lo stesso giudice ha richiamato le sintetiche espressioni utilizzate nell'opposta ordinanza ("rilevato che per le modalità del fatto, la condotta dell'autore della violazione, la responsabilità del Sig. UM OV sopra generalizzato è risultata fondata"), traendo da esse la conferma della mancanza di spiegazione delle ragioni dell'infondatezza delle difese dell'ingiunto. Le valutazioni del giudice di prima istanza, congrue e improntate a criteri di logicità, sono in linea con l'orientamento giurisprudenziale, secondo la quale "i motivi allegati al ricorso amministrativo devono essere specificamente esaminati e specificamente confutati nell'ordinanza - ingiunzione, senza il ricorso a tautologiche clausole di stile" (Cass. sentenza n. 391 del 15 gennaio 1999 richiamata nella sentenza impugnata). Nè è, infine, decisivo ai fini della presente controversia il richiamo da parte della difesa del ricorrente Ispettorato a più recenti decisioni di questa Corte (in specie sentenza n, 4588 di 2001 e sentenza n. 8520 del 2001), che non sembrano contraddire il citato indirizzo giurisprudenziale, ispirato all'esigenza di deflazionare l'accesso alla giurisdizione nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa dell'interessato.
In conclusione va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della Regione Sicilia e va rigettato il ricorso proposto dall'Ispettorato del Lavoro di Trapani.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Regione Sicilia e rigetta quello proposto dall'Ispettorato del Lavoro di Trapani, condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in Euro 15,80 oltre Euro 2000/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004