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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17651 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17651 Anno 2023 Presidente: CIAMPI CO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia di applicazione nel confronti di CE NE della misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, commesso il 15 novembre 2022. NE era stato arrestato in flagranza, dopo che nel corso di una perquisizione effettuata di iniziativa i carabinieri avevano rinvenuto: -all'interno di un muro di un casolare abbandonato adiacente la sua abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 23,7 ripartita in n. 4 involucri;
-occultati nel cortile di pertinenza del casolare un bilancino di precisione elettronico, due contenitori, n. 12 ritagli di bustine in cellophane dello steso tipo di quelle con cui era confezionata la sostanza. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore lamenta che il Tribunale aveva fatto derivare la disponibilità di quanto in sequestro in capo a NE dalla indimostrata pertinenzialità del cortiletto all'abitazione, salvo poi precisare che l'accesso al cortiletto risultava agevole al ricorrente per il tramite della porta finestra insistente nella camera da letto. In realtà la difesa attraverso la produzione di rilievi fotografici aveva evidenziato l'esistenza di una intercapedine larga oltre un metro rispetto al terrapieno (cortile) funzionale al deflusso delle acque ed utilizzata al solo scopo di poter accedere all'interno del vuoto per eventuali manutenzioni, e non già per accedere al cortile di pertinenza del casolare abbandonato. Inoltre la tesi per cui era inverosimile che un terzo soggetto avesse celato la sostanza in quei luoghi, in quanto si sarebbe dovuto ipotizzare che tale soggetto avesse fatto accesso al casolare, percorso le stanze, aperto la porta (priva di maniglia), praticato il foro nel muro e sotterrato il bilancino nel cortile, così esponendosi al rischio di essere visto dalle finestre che si affacciano sul cortiletto (fra cui quella del ricorrente), e la tesi per cui le massime di esperienza indicano che gli spacciatori nascondono la droga in luoghi vicini alla loro abitazione e/o facilmente controllabili sarebbero — secondo il difensore- illogiche. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'accesso ai 2 (Ò7 luoghi di cui si discute è possibile non solo dalla porta finestra di NE, ma anche da una porta di accesso sul cortiletto. Il casolare, in realtà, in quanto abbandonato poteva essere raggiunto da chiunque si fosse affacciato sul cortiletto. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione quanto alle ravvisate esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe affermato, al pari del Gip nell'ordinanza genetica, la sussistenza del pericolo di reiterazione senza ancorare tale giudizio a dati concreti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto NE Perelli, ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Ga/te/li, Rv. 3 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1.11 Tribunale del riesame ha fondato il giudizio della riconducibilità della sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento a CE NE sulla base dei seguenti elementi: - l'accesso al cortiletto era possibile tramite la porta finestra della stanza da letto della sua abitazione, così come confermato anche dallo stesso indagato, il quale aveva precisato che tale accesso era funzionale ad eventuali manutenzioni;
- l'edificio abbandonato nel cui muro era stata nascosta la sostanza stupefacente insisteva pure su detto cortile;
- la tesi per cui la sostanza fosse stata ivi celata da terze persone presupponeva che costoro avessero fatto accesso al casolare, percorso le stanze disabitate dello stesso, praticato un foro nel muro e infine sotterrato il bilancino, correndo in tal modo il rischio di essere viste dalle finestre che si affacciavano sul cortiletto;
tale tesi era in ogni caso in contrasto con la massima di esperienza per cui uno spacciatore non nasconde la droga in luoghi che siano accessibili a terzi e non controllabili;
- al momento dell'accesso da parte delle forze dell'ordine l'indagato aveva assunto un atteggiamento nervoso, destando in tal modo sospetto. A fronte di tale motivazione, coerente con i dati riportati, il ricorrente adduce la mancanza di un collegamento certo che valga a ricondurre quanto rinvenuto e sequestrato alla sua persona, ma, in tal modo, non si confronta con la pertinenza degli argomenti usati dal Tribunale. Piuttosto il ricorrente con la sua doglianza pare sollecitare una rivalutazione di circostanze di fatto, preclusa, come detto, in sede di legittimità, senza incrinare la logicità degli argomenti utilizzati dal Tribunale per ricondurre la disponibilità della sostanza a NE. 3. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha ancorato il giudizio sulla sussistenza del concreto ed attuale pericolo di recidivanza, a dati concreti ed in particolare alla gravità del fatto, valorizzando in tal senso il significativo dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta, e alla pericolosità del NE, desunta anche da numerosi precedenti anche specifici. Anche sotto tale profilo, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta a censure in quanto logica e in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., secondo la quale la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere condotta attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che 4 Deciso il Il Consi A n n 2023 sore tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presidente France o CI
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17651 Anno 2023 Presidente: CIAMPI CO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia di applicazione nel confronti di CE NE della misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, commesso il 15 novembre 2022. NE era stato arrestato in flagranza, dopo che nel corso di una perquisizione effettuata di iniziativa i carabinieri avevano rinvenuto: -all'interno di un muro di un casolare abbandonato adiacente la sua abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 23,7 ripartita in n. 4 involucri;
-occultati nel cortile di pertinenza del casolare un bilancino di precisione elettronico, due contenitori, n. 12 ritagli di bustine in cellophane dello steso tipo di quelle con cui era confezionata la sostanza. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore lamenta che il Tribunale aveva fatto derivare la disponibilità di quanto in sequestro in capo a NE dalla indimostrata pertinenzialità del cortiletto all'abitazione, salvo poi precisare che l'accesso al cortiletto risultava agevole al ricorrente per il tramite della porta finestra insistente nella camera da letto. In realtà la difesa attraverso la produzione di rilievi fotografici aveva evidenziato l'esistenza di una intercapedine larga oltre un metro rispetto al terrapieno (cortile) funzionale al deflusso delle acque ed utilizzata al solo scopo di poter accedere all'interno del vuoto per eventuali manutenzioni, e non già per accedere al cortile di pertinenza del casolare abbandonato. Inoltre la tesi per cui era inverosimile che un terzo soggetto avesse celato la sostanza in quei luoghi, in quanto si sarebbe dovuto ipotizzare che tale soggetto avesse fatto accesso al casolare, percorso le stanze, aperto la porta (priva di maniglia), praticato il foro nel muro e sotterrato il bilancino nel cortile, così esponendosi al rischio di essere visto dalle finestre che si affacciano sul cortiletto (fra cui quella del ricorrente), e la tesi per cui le massime di esperienza indicano che gli spacciatori nascondono la droga in luoghi vicini alla loro abitazione e/o facilmente controllabili sarebbero — secondo il difensore- illogiche. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'accesso ai 2 (Ò7 luoghi di cui si discute è possibile non solo dalla porta finestra di NE, ma anche da una porta di accesso sul cortiletto. Il casolare, in realtà, in quanto abbandonato poteva essere raggiunto da chiunque si fosse affacciato sul cortiletto. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione quanto alle ravvisate esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe affermato, al pari del Gip nell'ordinanza genetica, la sussistenza del pericolo di reiterazione senza ancorare tale giudizio a dati concreti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto NE Perelli, ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Ga/te/li, Rv. 3 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1.11 Tribunale del riesame ha fondato il giudizio della riconducibilità della sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento a CE NE sulla base dei seguenti elementi: - l'accesso al cortiletto era possibile tramite la porta finestra della stanza da letto della sua abitazione, così come confermato anche dallo stesso indagato, il quale aveva precisato che tale accesso era funzionale ad eventuali manutenzioni;
- l'edificio abbandonato nel cui muro era stata nascosta la sostanza stupefacente insisteva pure su detto cortile;
- la tesi per cui la sostanza fosse stata ivi celata da terze persone presupponeva che costoro avessero fatto accesso al casolare, percorso le stanze disabitate dello stesso, praticato un foro nel muro e infine sotterrato il bilancino, correndo in tal modo il rischio di essere viste dalle finestre che si affacciavano sul cortiletto;
tale tesi era in ogni caso in contrasto con la massima di esperienza per cui uno spacciatore non nasconde la droga in luoghi che siano accessibili a terzi e non controllabili;
- al momento dell'accesso da parte delle forze dell'ordine l'indagato aveva assunto un atteggiamento nervoso, destando in tal modo sospetto. A fronte di tale motivazione, coerente con i dati riportati, il ricorrente adduce la mancanza di un collegamento certo che valga a ricondurre quanto rinvenuto e sequestrato alla sua persona, ma, in tal modo, non si confronta con la pertinenza degli argomenti usati dal Tribunale. Piuttosto il ricorrente con la sua doglianza pare sollecitare una rivalutazione di circostanze di fatto, preclusa, come detto, in sede di legittimità, senza incrinare la logicità degli argomenti utilizzati dal Tribunale per ricondurre la disponibilità della sostanza a NE. 3. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha ancorato il giudizio sulla sussistenza del concreto ed attuale pericolo di recidivanza, a dati concreti ed in particolare alla gravità del fatto, valorizzando in tal senso il significativo dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta, e alla pericolosità del NE, desunta anche da numerosi precedenti anche specifici. Anche sotto tale profilo, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta a censure in quanto logica e in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., secondo la quale la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere condotta attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che 4 Deciso il Il Consi A n n 2023 sore tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presidente France o CI