Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore postula l'accertamento, in concreto, di una reale, motivata, situazione di abbandono, e, pertanto, non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori e parenti del medesimo, senza il positivo riscontro del determinarsi, come effetto della lamentata inidoneità, della situazione di abbandono del minore richiesta rigorosamente dalla legge. Sotto un tal punto di vista, non può essere trascurata la considerazione anche della posizione dei nonni, la quale diventa sempre più rilevante nell'ambito della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare che trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.).
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23801 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 14/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23801 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 21367/2020 proposto da: L.R., e K.A., rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Miraglia, in forza di procura speciale alle liti conferita su supporto cartaceo in calce al ricorso per cassazione; – ricorrenti – contro Avv. A.E., già curatore e ora tutore provvisorio dei …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4746 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25196/2019 proposto da: P.Y.D.L.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Capasso Teresa, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro M.G., nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 23797 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23797 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 9591/2020 proposto da: Avv. A.G.S., nella qualità di curatore speciale e difensore della minore, O.I., nata a (OMISSIS), con l'assistenza legale di sé stessa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione; – ricorrente – contro T.E.; O.Z., e S.S.; C.A., tutore …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 40308 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, (ud. 15/11/2021, dep. 15/12/2021), n.40308 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 12472/2021 proposto da: Procura Generale presso la Corte d'appello di Torino, nella persona del Procuratore Generale; – ricorrente – contro S.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Franco, per procura in calce al controricorso; – controricorrente – e Consorzio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato PIETRO MORGANTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA GUERCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VITALE ALIDA NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE AK AK,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, TUTORE DEL MINORE AK AK IN PERSONA DELL'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA DEL COMUNE DI TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 374/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione Minori, depositata il 03/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Morganti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA ZA nasce a Torino il 14.10.1995 ed è
riconosciuto dai entrambi i genitori naturali, all'epoca conviventi. Il servizio sociale segnala che la tossicodipendenza della madre aveva conseguenze sullo stato di salute del minore, mentre il padre cittadino tunisino lavorava clandestinamente in Italia. Con decreto del 16.1.1996, il Tribunale per i minorenni di Torino apriva il procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore, attesa la relazione dei servizi sull'irrecuperabilità della madre, vittima della droga e sulla inidoneità del padre e della nonna materna. Con successivo decreto 11.6.1996 è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore.
A seguito delle opposizioni della madre e della nonna materna, il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza del 2.5.1997, ribadisce il concetto di inidoneità dei genitori naturali anche per le ripercussione negative sul minore, nonché la mancanza di un rapporto valido con la nonna materna non in grado di dar al minore, al di là delle cure materiali, quell'apporto affettivo e psicologico idoneo a assicurare lo sviluppo della sua personalità. Avverso la decisione di primo grado ha proposto gravame la sola nonna. I giudici del gravame, ascoltata anche la madre del minore, detenuta in espiazione di pena, mentre il padre si era reso irreperibile, hanno ribadito il giudizio sulla loro inidoneità genitoriale. In relazione all'impugnazione della nonna, tenuto conto di una seconda consulenza svolta in sede di gravame hanno fatto proprio il responso peritale sulla fragilità ed insicurezza della giovane nonna che spera ancora di diventare madre.
La soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi ed ha altresì depositata tempestiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente, la OL, nella qualità di nonna materna, censura l'impugnata sentenza, per violazione degli art. 1 e 8 della legge 184 del 1983. La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la dichiarazione di adottabilità del minore postula l'accertamento in concreto di una reale, motivata situazione di abbandono, e, pertanto, non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità di genitori e parenti del medesimo, senza il positivo riscontro del determinarsi, come effetto della lamentata inidoneità, della situazione di abbandono del minore richiesta rigorosamente dalla legge (Cass., sez. I, 4.7.1991, 7358). Al contrario, tutta la motivazione della sentenza impugnata si sostanzia nel riportare pedissequamente le relazioni dei servizi sociali o le consulenze tecniche, a volte interi brani tra virgolette, fermando esclusivamente l'attenzione sulla personalità dei vari soggetti, su luci e ombre dei singoli parenti del minore, ed in particolare sulla nonna, ancor giovane, commerciante con una situazione familiare, stabile ma di fatto, senza però valutare le ripercussioni di questi atteggiamenti sulle cure materiali ed affettive del minore, sul suo sviluppo e sulla sua educazione.
Eppure, più volte, i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che lo stato di abbandono del minore, che giustifica la dichiarazione di adottabilità, con conseguente sacrificio dell'esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia di origine, è ravvisabile solo se si sia verificata una carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, non dovuta a forza maggiore, intesa quest'ultima come causa contingente e comunque reversibile, estranea alla condotta dei genitori (Cass., sez. I, 25.5.1995, n. 5739). In questi sensi va inteso lo stato di abbandono, che solo giustifica la sottrazione del minore alla sua famiglia di origine, per cui non può pronunciarsi la dichiarazione di adottabilità - e, se emessa, deve venir meno a seguito dell'accoglimento dell'opposizione ed il minore che ne sia stato allontanato, deve essere restituito alla famiglia di origine - senza che rilevi, in contrario, il fatto della migliore sistemazione del minore stesso presso la famiglia affidataria, rispetto a quella offertagli dalla famiglia di sangue, o la circostanza del temporaneo pregiudizio derivante al medesimo minore dal ritorno presso quest'ultima (Cass., 20.11.1989 n. 4956). I giudici a quo, inoltre, non hanno preso posizione sulla presenza di rapporti significativi tra nonna e nipote, obliterando che la dichiarazione di adottabilità non deve aver alcun carattere sanzionatorio nei confronti dei parenti. Eppure di recente questa Corte con alcune sentenze (Cass. civ., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9606 e Cass.22 settembre 1998 n. 9500), proprio in relazione ai rapporti significativi con i nonni, più che soffermarsi sulla situazione culturale o sulla professione esercitata (nella specie, commercianti ai mercati generali) o sul rapporto familiare (convivenza di fatto), avevano posto l'accento sull'attitudine a creare un valido rapporto con il minore cui sono legati da vincolo di sangue, sull'idoneità a conservare e rafforzare i rapporti economici ed affettivi, nonché di seguire al tempo stesso la sua crescita, la sua educazione e la sua vita, qualora risulti accertata l'utilità, di tali rapporti per il minore medesimo.
Nel costume attuale, la posizione dei nonni diventa sempre più rilevante nell'ambito della famiglia regolamentare;
ne' possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare che trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.), laddove, invece, anche un tal tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore. Eppure la sentenza impugnata riconosce che la nonna è una donna "che si impegna, attiva e intraprendente", che "può dare a IA le cure e i mezzi materiali per la sua crescita", ma le si rimprovera di non essere stata a suo tempo brava ad evitare che la figlia si drogasse, di avere un convivente più giovane, con un rapporto di fatto che dura da otto anni", di essere una giovane nonna che si sente più mamma", soffermandosi a lungo ma solo sui rapporti emozionali tra mamma e nonna o sulla famiglia di fatto, peraltro durevole, che la nonna si è creata, senza tener conto del tessuto normativo cui la decisione si deve ispirare. L'attuale ordinamento consente la dichiarazione di adottabilità solo in presenza di una situazione di abbandono, nella specie insussistente perché si è sempre impedito che il piccolo vivesse con la nonna, anche a titolo sperimentale. L'art. 1 della l.184 del 1983, inoltre, privilegia il diritto del minore a vivere nella famiglia d'origine, ad essere allevato mantenuto ed educato da una nonna affettuosa e benestante, in mancanza di genitori validi, in presenza di rapporti significativi virtuali tra nonna e nipote, finora illegittimamente impediti.
Risultano, pertanto, violati gli artt. 1, 8 e 12 della l.184 del 1983 che legittimano la dichiarazione di adottabilità solo in presenza di minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi che hanno potuto esprimere un rapporto significativo con il minore, nella specie, di fatto non ancora sperimentato perché le pressanti richieste di occuparsi del bambino da parte della nonna materna sono state sempre sistematicamente respinte.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio che si designa nella sezione per i minorenni della Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche per le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino, sezione per i minorenni, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999