Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3362
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Sentenza 6 marzo 2003

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L'art. 2103 cod. civ. impone che il prestatore di lavoro venga adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti mentre, salvo espresse pattuizioni in tal senso, nessun rilievo spiegano le mansioni precedentemente esercitate dal prestatore di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro; ne consegue che non può considerarsi violazione del divieto di esercitare in senso peggiorativo lo ius variandi da parte del datore di lavoro il fatto che il dipendente sia adibito a mansioni contrattualmente previste, ma inferiori a quelle che in passato aveva esercitato con un diverso datore di lavoro in un rapporto ormai concluso (fattispecie relativa ad un giornalista con mansioni di redattore ordinario di cronaca locale che lamentava di aver maturato in passato presso altri giornali una professionalità più elevata, avendo svolto inchieste di cronaca nazionale)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3362
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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