Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
L'art. 2103 cod. civ. impone che il prestatore di lavoro venga adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti mentre, salvo espresse pattuizioni in tal senso, nessun rilievo spiegano le mansioni precedentemente esercitate dal prestatore di lavoro alle dipendenze di altri datori di lavoro; ne consegue che non può considerarsi violazione del divieto di esercitare in senso peggiorativo lo ius variandi da parte del datore di lavoro il fatto che il dipendente sia adibito a mansioni contrattualmente previste, ma inferiori a quelle che in passato aveva esercitato con un diverso datore di lavoro in un rapporto ormai concluso (fattispecie relativa ad un giornalista con mansioni di redattore ordinario di cronaca locale che lamentava di aver maturato in passato presso altri giornali una professionalità più elevata, avendo svolto inchieste di cronaca nazionale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - rel. Presidente -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU TT, elettivamente domiciliato in Roma in via Toscana 1 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cerulli Irelli, 1;
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Cavallucci per giusta delega a margine del ricorso;
contro la società Poligrafici Editoriale - Divisione La Nazione, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Mattia Persiani, che, unitamente all'avvocato Marco Papaleoni, la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze del 14 luglio 1999, depositata il successivo giorno 22, numero 290, r.g. 557/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 dicembre 2002 dal Consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Eugenio Cavallucci e, per delega dell'avvocato Persiani, Giampiero Proia;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Federico Sorrentino, che ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata rigettato l'appello proposto da CU TT avverso la pronuncia del pretore di Firenze che aveva ritenuto infondata la domanda con la quale lo stesso - premesso che era stato assunto dal giornale quotidiano La Nazione in data 17 dicembre 1984 in qualità di giornalista prestando le sue mansioni fino alla data del licenziamento del 14 giugno 1996 e che, pur essendosi inizialmente concordato che si sarebbe occupato di questioni economiche, era stato invece destinato alla redazione della cronaca, subendo quindi una consistente dequalificazione professionale rispetto alla professionalità acquisita in precedenza, avendo lui svolto nel passato attività per importanti quotidiani e settimanali con lo svolgimento di inchieste di notevole rilievo - aveva chiesto la condanna della società Poligrafici Editoriale al risarcimento dei danni subiti, quantificati in lire 799.227.000. Il giudice di secondo grado ha rilevato che nessuna dequalificazione era dato riscontrare nella specie, essendo stato lo CU assunto per espletare attività di redattore ordinario, proprio in tali compiti era stato utilizzato. Nè era stata fornita prova alcuna in ordine agli accordi verbali che si affermava essere intervenuti. Infine non poteva rilevare che, precedentemente alla instaurazione del rapporto con il quotidiano La Nazione, lo CU avesse prestato attività giornalistica di maggiore rilievo presso altri editori.
Della decisione viene chiesta la cassazione dallo CU con ricorso sostenuto da quattro motivi. La società intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 del codice civile. Sostiene che la norma in questione non si limita a prescrivere solo che al lavoratore vengano mantenute mansioni rientranti nella previsione contrattuale del livello iniziale, ma anche che queste siano compatibili con la professionalità già acquisita.
Con il secondo motivo, viene lamentata la omessa motivazione in punto di dequalificazione, prospettata sotto il profilo della destinazione del ricorrente a compiti che, anche se formalmente rientranti tra quelli di un redattore ordinario, erano però assolutamente incompatibili con la sua figura professionale di giornalista "inchientista" quale egli era. Con il terzo motivo, si denuncia insufficienza della motivazione per la parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di non disporre la richiesta prova per testi tendente a dimostrare la natura della attività lavorativa svolta in precedenza presso i settimanali "L'Espresso" e "Panorama" e le assicurazioni fornitegli in ordine agli incarichi che gli sarebbero stati affidati una volta assunto quale redattore del quotidiano "La Nazione".
Con il quarto motivo, il ricorrente espone che la motivazione della sentenza è totalmente illogica nella parte in cui, valutando le risposte da lui fornite all'interrogatorio libero ha ritenuto di potere interpretare il "va bene", detto personalmente dall'editore alla sua richiesta di essere utilizzato in specifici campi specialistici di attività giornalistica, non nel suo significato letterale di manifestazione di assenso ma esclusivamente nel senso di una generica predisposizione a prendere in considerazione la richiesta. Le quattro ragioni di censura, il cui esame va compiuto congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono infondate.
Occorre preliminarmente osservare che, in punto di fatto, il ricorrente ha ancorato la pretesa di risarcimento del danno all'inadempimento, da parte dell'editore, delle assicurazioni - fornitegli verbalmente, antecedentemente alla conclusione del contratto o contestualmente a questa - circa la concreta attività alla quale, da redattore ordinario del quotidiano "La Nazione", sarebbe stato destinato, circostanza da desumersi dalla risposta "va bene" alle sollecitazioni da lui rivolte.
Orbene, il giudice del merito ha sul punto rilevato che, anche a volere ritenere come rispondente al vero la circostanza dedotta, a questa non poteva assegnarsi, di per sè, il significato conferito dallo CU, attesa la equivocità della risposta, ben potendo la risposta "va bene" interpretarsi nel senso di una disponibilità, in linea di massima, a tenere conto delle aspirazioni dell'assumendo. La osservazione appare del tutto corretta sul piano della sua logicità e non viene assolutamente scalfita dalle contrarie critiche del ricorrente.
Tanto premesso, è necessario marcare che non è contestato dallo stesso ricorrente che le mansioni nelle quali venne utilizzato (di redazione delle provincie e di cronaca locale), per tutto il non breve periodo di circa dodici anni durante il quale si protrasse la sua permanenza presso il quotidiano, appartenevano a quelle di un redattore ordinario, e cioè proprio a quelle della figura professionale nella quale fu assunto, sicché nessuna dequalificazione può, da questo punto di vista, configurarsi come avvenuta rispetto alla attività di formale inquadramento. Peraltro, si assume con l'atto di ricorso che la dequalificazione sarebbe ugualmente da ravvisarsi rispetto alla professionalità precedentemente acquisita dal lavoratore, essendo stato lo stesso impiegato, dai settimanali per i quali aveva esercitato la attività di giornalista, in compiti di ben più elevata qualità (svolgimento di inchieste su fatti di interesse nazionale), conseguendone la immodificabilità di questi da parte del nuovo datore di lavoro. L'obiezione è destituita di un qualsiasi pregio. E infatti, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto... ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte", operando quindi le limitazioni allo ius variandi del datore di lavoro all'interno del rapporto instauratosi attraverso la intervenuta conclusione dello specifico contratto con adesione delle reciproche volontà, derivandone che, salve espresse pattuizioni, nessun rilievo possono assumere le mansioni precedentemente esercitate dal lavoratore alle dipendenze di altri datori di lavoro, sicché totalmente inconferenti appaiono nella specie i principi - reiteratamente richiamati nel ricorso a sostegno dello stesso - enunciati da questa Corte nella materia, non potendo neanche ipotizzarsi una variazione in pejus di mansioni nello svolgimento di quelle conferite in conformità alle previsioni del contratto di assunzione al lavoro solo perché non equivalenti a quelle svolte nel corso di un diverso rapporto (totalmente esauritosi) regolato da un diverso contratto con un diverso datore di lavoro. Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente CU TT a rimborsare alla resistente società Poligrafici Editoriale - Divisione La Nazione le spese del giudizio che liquida in euro 30,00 oltre euro duemilacinquecento per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003