Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronuncia negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di sorveglianza speciale di p. s. presentata da persona nei cui confronti pendevano due procedimenti penali, rispettivamente per evasione fiscale e per concorso in alterazione di stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/1998, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio dott. Vito La Gioia Presidente del 06/11/1998
dott. Antonio Marchese Consigliere SENTENZA
dott. Gianfranco Riggio " N. 5470
dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
dott. Enrico Delehaye " N. 21877/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO LE, avverso la ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria in data 4 marzo 1998. Sentita la relazione fatta dai Consigliere dott. Dario De Pascaiis;
preso atto delle conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento con invio dell'impugnato provvedimento;
OSSERVA
Con decreto in data 30 maggio 1991 il Tribunale di Reggio Calabria applicava a CO LE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia per la durata di anni due. Con decreto in data 14 aggio 1993 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto dal CO avverso tale precedente decisione.
Tale misura di prevenzione cessava il 18 giugno 1993 ed il CO, trascorsi più di tre anni da tale data, presentava domanda di riabilitazione ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n.327. Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, pronunciandosi su tale istanza, la rigettava con provvedimento depositato il 9 marzo 1998. Avverso tale provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il CO per violazione dell'art. 606 lettere b) ed e) c.p.p. con riferimento all'art. 15 legge 327/88 ed all'art. 179 c.p. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza, premesso che per concedersi la riabilitazione occorreva verificare la costante ed effettiva buona condotta del richiedente nel triennio successivo alla cessazione della misura, ha ritenuto insussistente nel caso di specie tale circostanza, in considerazione della informativa di polizia che in data 24 settembre 1997 aveva qualificato il CO come elemento di dubbia condotta in genere essendo inserito nell'omonimo clan capeggiato dal proprio zio CO NI, ed in considerazione delle pendenze penali a suo carico. Fra queste ultime, proseguiva il Tribunale di Sorveglianza, vi era anche quella che aveva visto il CO assolto in primo ed in secondo grado dalla imputazione ex art. 416 bis c.p., ma condannato in un primo momento per una serie di altri delitti dai quali peraltro era stato alla fine assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con sentenza pronunciata in data 17 giugno 1997 in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente decisione di condanna della medesima Corte territoriale. Dalla motivazione di tale ultima decisione della Corte territoriale, proseguiva il Tribunale di Sorveglianza, emergeva la sussistenza di un quadro indiziario inidoneo alla affermazione di responsabilità penale del CO per i reati ascrittigli, ma non anche la sussistenza di un "contesto indiziario eventualmente apprezzabile in senso contrario nella valutazione relativa alla buona condotta propedeutica all'ottenimento del beneficio della riabilitazione".
A tutto ciò andava poi aggiunto, infine, che il CO risultava gravato da altri due procedimenti penali tuttora pendenti per fatti risalenti proprio al periodo di valutazione, di guisa che, mancando la prova della buona condotta ed anzi sussistendo degli elementi atti a far dubitare della stessa, dovevasi rigettare la istanza di riabilitazione.
In sede di ricorso il difensore del CO ha lamentato che il Tribunale di Sorveglianza avesse in primo luogo tratto elementì negativi per il proprio assistito, dalla conclusione di un travagliato giudizio che lo aveva visto peraltro assolto da tutti i reati originariamente ascrittigli, fra i quali, per giunta, vi era anche quello ex art. 416 bis c.p. che aveva costituito il principale elemento di ritenuta pericolosità in sede di emissione della misura di prevenzione.
Ha poi contestato la legittimità del provvedimento impugnato là dove il giudice aveva tratto dalle due pendenze richiamate (una per evasione fiscale e l'altra per concorso in alterazione di stato) gli elementi per rigettare la istanza di riabilitazione, così contravvenendo a pronunce di questa Corte che avevano invece asserito la inidoneità di una o più denunce o di una pendenza a legittimare il rigetto di una istanza di riabilitazione.
Ha infine concluso rilevando che nessuna menzione era stata fatta dal giudice a quo in merito alla costante osservanza da parte del proprio assistito delle prescrizioni della misura di prevenzione, circostanza questa che, in forza del disposto dell'art. 179 c.p., avrebbe dovuto essere invece presa in debita considerazione ai fini dell'accoglimento della domanda di riabilitazione. Il ricorso va rigettato in quanto, in sede di pronuncia su di una domanda di riabilitazione, la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronuncia negativa (sia poi essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. E in tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto una assenza di altri rilievi negativi, così come pare ritenere il ricorrente, bensì delle "prove effettive e costanti di buona condotta" del condannato (art. 79 c.p.). Ne consegue che mentre il totale silenzio sulla sua condotta (con conseguente assenza di qualsiasi riferimento, ne' in positivo ne' in negativo, al genere di vita tenuta nel detto periodo intermedio) risulta insufficiente a fornire quelle prove effettive e costanti di buona condotta di cui sopra, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento, costituisce una prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1999