Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17460 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
In nome4 74 60/ 02 Aula B REPUBBL Po olo 1 aliano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Presidente R.G.10618/00Dott. Bruno D'Angelo Consigliere Alberto Spanò Rep. Mario Putaturo Donati V. Cron. 41096 "I IA VI " " Francesco A. Maiorano t Ud. 19/9/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto : da ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro- - tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre n. 144, presso la sede legale, unitamente agli avv.Adriana Pignataro e Saverio Muccio che lo rappresentano e difendono, per procura speciale a rogito Notar Carlo Federico Tuccari di Roma,rep. N.53850 del 4 aprile 2000; RICORRENTE 3539
CONTRO
CURATELA FALLIMENTARE DELLA COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO NOE'; INTIMATA A 1 per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 7 settembre 1999, n.482 (R.G.N.426/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/9/2002,la Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Viscido;
vot. law. Marco Savers;
Pubblico Ministero, nella persona del udito il Palmieri che ha concluso per Sost.Proc. Gen.Dr.Raffaele del primo motivo, assorbito o, in l'accoglimento subordine, inammissibilità del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INAIL conveniva davanti al Tribunale di Crotone la curatela fallimento della Cooperativa Produzione e Lavoro Noè del e, assumendo che, in data 18 giugno 1990, era stato dichiarato il fallimento della stessa e che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo, chiedeva ammettersi al passivo il credito di lire 201.253.313, ai sensi dell'art.101,3° comma, .L.F. Tribunale, all'esito Nella contumacia della convenuta, il la dell'istruttoria, con sentenza del 22 giugno 1998, rigettava domanda dichiarando irripetibili le spese di giudizio,ma la decisione veniva riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con sentenza del 7 settembre 1999, in parziale accoglimento del gravame dell'INAIL, disponeva l'ammissione al passivo del detto fallimento del credito dell'Istituto di lire 201.253.33,con collocazione al n.8 dell'art.2778 C.C. per lire 151.373.294 (corrispondenti ai premi ordinari ed al 50% degli accessori) e,in 2 (corrispondenti al residuo via chirografaria,per lire 49.880.019 50% degli accessori), dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Osservava, in particolare, il Tribunale che:l'anteriorità del era attestata dal certificato, rilasciato il 13credito azionato dicembre 1996 dal Direttore della Sede di Catanzaro dell'Ente in conformità delle risultanze dei registri di contabilità, tenuti a norma di legge;
il documento era assistito da una presunzione di legittimità ed era analitico sull'ammontare dei premi assicurativi dovuti per i vari periodi e degli accessori, calcolati sulla base della prima denuncia fatta dalla Cooperativa;
l'ammissione al passivo fallimentare andava disposta con collocazione al n.
8 - e non al n.1 dello stesso articolo come dell'art.2778 C.C. - poiché il credito era compreso frainvece richiesto dall'INAIL quelli di cui all'art.2754 c.c. e non all'art.2753 c.c. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.4 del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito in legge dall'art.l legge 7 dicembre 1989, n.389,con riferimento agli artt.2753,2754 e 2778 c.c., ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 censura l'impugnata sentenza per avere ammesso ilc.p.c., si credito al passivo fallimentare, con collocazione al n.8 dell'art.2778 c.c., senza considerare che, trattandosi nella specie di forme di assicurazione obbligatoria comunque inerenti ipotesi 3 invalidità, anche a tutela dei superstiti dei caduti suldi applicazione l'art.2753 C.C. e quindi il n.1 lavoro, trova c.c.Né tanto meno la Corte d'Appello ha rilevato dell'art.2778 che,a dirimere la questione dell'ordine di privilegio dei crediti dell'Istituto, è intervenuto il D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito dall'art. 1 della legge n.389 del 1989 che con la disposizione di cui all'art. 4, comma 3 ha risolto ogni dubbio interpretativo sul punto. Il motivo va accolto perché fondato. Ai sensi della norma da ultimo richiamata, "i crediti per i premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'art.2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo". E' quindi palese la violazione di legge in cui è incorsa la decisione impugnata che, nella specie,in applicazione della norma citata, avrebbe dovuto ammettere il credito dell'Istituto di lire 151.373.294 al n.1 del primo comma dell'art.2778 c.c. al passivo del fallimento de quo. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, non ha rilevato che aveva dovuto ricorrere a due gradi di giudizio per l'Istituto conseguire l'ammissione al passivo di un credito già esistente e 4 M i giusti motivi" andavano individuati per che, in ogni caso, spese nell'ipotesi di giustificare la statuizione sulle accoglimento della domanda principale. Il motivo va rigettato perché infondato. I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, dato che non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima latitudine, non necessitano di specifica enunciazione, con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano espliciti,la loro indicazione risulti illogica o erronea Cass., 19 giugno 1987, n.5413;25 febbraio 1987,n. 1982). L'impugnata sentenza va quindi in parte cassata in relazione Corte, poiché non sono necessari ulteriorial primo motivo.La accertamenti di fatto, ai sensi del primo comma dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito statuendo l'ammissione al passivo fallimentare della Cooperativa Produzione e Lavoro Noè del credito dell'INAIL di lire 201.253.313,con collocazione al n. 1 dell'art.2778 C.C. per la somma di lire 151.373.294 (corrispondente ai premi ordinari ed al 50% degli accessori); conferma nel resto l'impugnata sentenza e, in particolare, l'ammissione del credito al passivo per la parte (corrispondente al residuo 50% chirografaria di lire 49.880.019 degli accessori). 50 S IN OLLINIC O Sussistono giusti motivi per compensare interamen i VBIZŌle OMISIDIN 977401 IN OV parti le spese di questo giudizio. I VA N 1 71081 VIS
P.Q.M.
10 La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il pe secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel al passivo fallimentare della Cooperativa par ad EUR. 103.938,66 merito, ammette Produzione e Lavoro Noè il credito dell'INAIL di lire 201.253.313 Chez le comm- & Cu 151.373.284, pazad EURO 78177, 78 con collocazione al n.1 dell'art.2778 c.c.,confermando nel resto la sentenza impugnata anche per la parte chirografaria di lire (per ad Eu to 25.760,88 49.880.019 compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 19 settembre 2002 Il Consigliere est. ... Il Presidente IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria 7.81C. 2002 IL CANCELLIERE 6