Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Il mancato esame, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'istanza di ammissione all'oblazione non determina alcuna nullità, dovendo escludersi che tale omissione possa inquadrarsi nell'ambito delle nullità di ordine generale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2008, n. 40055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40055 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1168
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018209/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR NG, N. IL 05/02/1966;
avverso SENTENZA del 04/10/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Motta Masini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.10.2007, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione emessa dal tribunale della stessa città in data 7.4.2006, concedeva a De AR GE le circostanze attenuanti generiche e riduceva ad un mese e dieci giorni di arresto la pena inflitta per il reato di molestie continuate consistite nell'avere arrecato disturbo, per biasimevole motivo, alla famiglia NE con numerose telefonate anche in orario notturno. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, con riferimento all'art. 32 Cost., sul rilievo che il tribunale aveva respinto la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento del difensore senza sentire il difensore dell'imputato e con una motivazione del tutto inaccettabile, non potendo peraltro pretendersi che il difensore impedito nominasse un sostituto;
b) nullità per mancata trasmissione al GIP dell'istanza di ammissione all'oblazione risultando irrilevante la successiva riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento;
c) illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione dei fatti nei quali erano stati erroneamente individuati gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 660 c.p.; d) insufficienza della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di oblazione speciale effettuata nel dibattimento;
e) carenza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla valutazione della gravità del fatto ed alla entità della pena, nonché al rigetto della richiesta di conversione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere disattese, per la loro infondatezza, tutte le censure in rito dedotte dal ricorrente.
In primo luogo, manca del tutto di consistenza l'asserita omissione della notifica dell'estratto contumaciale, denunciata con la memoria difensiva, in quanto dall'annotazione in calce alla sentenza risulta che l'adempimento è stato eseguito in data 2.4.2008. Manca di pregio anche il motivo di ricorso con cui è stata prospettata la nullità del procedimento per non essere stato sentito il difensore di ufficio prima della pronuncia di rigetto della richiesta di rinvio per impedimento del difensore di fiducia. Invero, premesso che la documentazione sanitaria prodotta è stata giustamente considerata inidonea a legittimare l'impedimento a comparire del difensore di fiducia non essendo neppure indicata l'infermità che aveva colpito il legale, deve sottolinearsi che la pronuncia di rigetto della richiesta di rinvio è stata emessa alla presenza del difensore di ufficio e senza alcuna obiezione da parte di quest'ultimo.
È infondata anche la censura riguardante la mancata decisione del GIP sulla richiesta di oblazione in dipendenza dell'omessa trasmissione dell'istanza, in quanto nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità: deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 c.p.p., e tale sanzione - per l'evenienza in esame - non è prevista da alcuna norma, ne' l'omissione in oggetto può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale;
il sistema delineato dall'art. 162 c.p., art. 557 c.p.p. e art. 141 disp. att. c.p.p., non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi di dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato (Cass., Sez. 3, 26 giugno 1995, Fondacaro, rv. 202713). Le ulteriori censure riguardanti la ricostruzione probatoria dei fatti, nonché la valutazione della loro gravità ai fini del rigetto della richiesta di oblazione e del trattamento sanzionatorio, sono dirette a sollecitare il riesame del merito della decisione e, quindi, si palesano inammissibili nel giudizio di legittimità. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la consequenziale statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008