Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la finalità rieducativa di tale misura alternativa alla detenzione non viene meno quando il soggetto sia bensì integrato nel tessuto sociale, ma come elemento deviante e capace di influenzare l'ambiente in direzione incompatibile con le regole del diritto e dell'ordinato vivere civile (principio affermato, nella specie, con riferimento a soggetto al quale era stata applicata una pena per reati di corruzione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico ai partiti politici, commessi nell'esercizio dell'attività di amministratore di una società di capitali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 15680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15680 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 10/01/2002
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - N. 62
3. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 21893/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: BI RO, n.
4.8.1947 a Castelnuovo del Garda,
avverso l'ordinanza in data 17.11.2000 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe è stata respinta la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata da BI RO, con accoglimento della subordinata istanza di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la più ampia misura alternativa non fosse idonea a prevenire il pericolo di recidiva, poiché il richiedente, cui era stata applicata la pena di un anno di reclusione per corruzione, ricettazione e violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, era amministratore unico di una società di capitali specializzata, fra l'altro, in consulenza aziendale, intermediazioni e relazioni pubbliche;
attività che lo ponevano in contatto con lo stesso mondo affaristico - imprenditoriale in cui era maturato l'impulso criminogeno. Nè il prospettato impegno sociale - che si risolveva nella disponibilità ad organizzare incontri "sul concetto di legalità" con i giovani iscritti ad una società sportiva di cui è presidente - appariva indice di effettivo progresso verso il ravvedimento, attesa l'inconsistenza dei contenuti e le modalità "protette" con cui era stato programmato.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando carenza di motivazione in quanto il provvedimento era fondato su preconcetti ed illazioni gratuite, non teneva conto della buona condotta osservata dopo il commesso reato e, in particolare, da quando il richiedente aveva iniziato l'attuale attività lavorativa, disattendeva l'opposto parere degli operatori sociali e, per dichiarata scelta, trattandosi di persona pienamente inserita nel contesto sociale non prendeva in esame gli obbiettivi di recupero e rieducazione inerenti alla misura alternativa richiesta. Il ricorso - per il resto generico o rivolto a prospettare censure in punto di fatto in questa sede inammissibili - solleva una questione in astratto fondata a proposito delle finalità rieducative della misura, che l'ordinanza impugnata, con ottica riduttiva, non prende in considerazione affermando "si può ritenere non necessario il recupero sociale trattandosi di reato commesso... da persona perfettamente inserita socialmente... la cui commissione è stata resa possibile proprio dal grado di inserimento sociale e politico raggiunto" e così ponendosi in contrasto con la regola costituzionale della indefettibile tendenza alla rieducazione di ogni forma, anche alternativa, di trattamento sanzionatorio e con l'esplicita previsione dell'art. 47 L. 26.7.1975 n. 354; funzione che non viene certamente meno quando il soggetto sia bensì integrato nel contesto sociale, ma come elemento deviante e capace di influenzare l'ambiente in direzione incompatibile con le regole del diritto e dell'ordinato vivere civile. Anche in tal caso - a prescindere dagli aspetti "operativi" di maggiore delicatezza e complessità - il recupero di valori socialmente accettabili deve essere perseguito e, ove utilmente intrapreso, sorretto con gli opportuni interventi trattamentali. La censura, tuttavia, è in concreto superata dalla congiunta considerazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, della persistenza del "rischio ambientale", cioè della contiguità e continuità dell'attività imprenditoriale attualmente svolta rispetto al contesto che aveva fornito incentivo al delitto, e delll'assenza di segni effettivi dell'avvio di un processo di distacco dalle scelte del passato che possa essere utilmente supportato con la misura richiesta. A quest'ultimo proposito va considerato che, al di là di mere manifestazioni verbali di ammissione o "pentimento", la cui sincerità e consistenza non sono normalmente verificabili, nel caso di soggetto ben inserito viene essenzialmente in considerazione, per il suo positivo valore sintomatico, l'impegno in attività socialmente utili, che nella fattispecie è mancato o ridotto all'intento di svolgere, in ambiente controllato, un'attività di conferenziere non significativa. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002