Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Nel dettare le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dello Stato, la Carta Costituzionale regola la funzione legislativa, ripartendola tra il Governo ed il Parlamento, quale espressione di potere politico, libera cioè nei fini e sottratta pertanto a qualsiasi sindacato giurisdizionale. Ne consegue che in relazione all'esercizio di tale potere non sono configurabili situazioni soggettive protette dei singoli, onde deve escludersi che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'esercizio del potere legislativo - che è libero nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale -, e che possa comunque qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato - persona, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato - ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrente -
contro
LA OL AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato GIAN FRANCO COPPEDÈ, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ROMOLO DE DOMINICIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/98 del Giudice di pace di PIETRASANTA, emessa e depositata il 30/09/98 (R.G. 70/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Francesco SCLAFANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12/06/1991 LA MI IM acquistò nel proprio domicilio alcuni libri da un rappresentante della Publi IN s.r.l., ma due giorni dopo comunicò alla ditta venditrice la propria volontà di recedere dal contratto in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva CEE n. 577/85 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. La Publi IN contestò il diritto dell'acquirente di recedere dal contratto e pertanto il LA IM la convenne in risoluzione dinanzi al Pretore di Pietrasanta, che con sentenza del 3/3/1994 rigettò la domanda sul rilievo che al momento dell'acquisto dei libri la direttiva CEE non era stata ancora attuata nell'ordinamento giuridico italiano. Successivamente il LA MI ha versato alla Publi IN la somma di L. 750.000 a titolo transattivo ed ha ottenuto la risoluzione consensuale del contratto.
Indi, allegando d'essere stato danneggiato (per l'esborso effettuato in via transattiva e per le spese legali sostenute nel giudizio pretorile) dalla tardiva attuazione della direttiva CEE (avvenuta con decreto 15/1/1992, n. 50), ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Pietrasanta lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L..2.000.000 a titolo di risarcimento. La Presidenza del Consiglio ha resistito alla domanda, che è stata invece accolta dal Giudice di pace con sentenza del 30/9/1998, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ed in base ad un "superiore principio d'equità" lo Stato italiano doveva rispondere del danno dedotto dall'attore. Ricorre la Presidenza del Consiglio con tre motivi. Resiste il LA MI con controricorso.
MOTIVI LA DECISIONE
Col primo motivo la Presidenza ricorrente lamenta che il Giudice di pace, condannando lo Stato italiano a risarcire il danno allegato dal LA MI per la ritardata attuazione della direttiva CEE n. 577/85, abbia violato il principio generale dell'ordinamento giuridico italiano secondo cui l'attività legislativa di spettanza di organi costituzionali non può essere sindacata dalla autorità giudiziaria. La doglianza è fondata.
La Carta Costituzionale nel dettare le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dello Stato, regola la funzione legislativa, ripartendola tra il Governo e il Parlamento, quale espressione di potere politico, libero cioè nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale (Cass., 11/10/1995, n. 1067, in motivazione). Ne consegue che di fronte all'esercizio del potere politico non sono configurabili situazioni soggettive protette dai singoli, onde deve escludersi che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell'ordinamento italiano, il diritto del singolo all'esercizio del potere legislativo e comunque la qualificazione in termini di illecito, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ, da imputare allo Stato-persona, di quella che è una determinata conformazione dello Stato-ordinamento (Cass 1067/1995 cit.). Questo principio, che è di rango costituzionale, è stato pretermesso dal giudice di pace, la cui decisone, ancorché emessa in giudizio di equità, è reprensibile in questa sede (Cass. S.U. 15/10/1999, n. 716), giacché è stata emessa su una domanda che per l'anzidetta ragione non avrebbe potuto essere proposta. L'accoglimento del motivo testè esaminato rende superfluo l'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso (con cui si lamenta che il Giudice di pace abbia violato i principi in tema di nesso di causalità tra condotta ed evento ed in tema di prescrizione), che appaiono assorbiti.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata senza rinvio. Stimasi di compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa senza rinvio la impugnata sentenza. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003