Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4915
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Sentenza 1 aprile 2003

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Nel dettare le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dello Stato, la Carta Costituzionale regola la funzione legislativa, ripartendola tra il Governo ed il Parlamento, quale espressione di potere politico, libera cioè nei fini e sottratta pertanto a qualsiasi sindacato giurisdizionale. Ne consegue che in relazione all'esercizio di tale potere non sono configurabili situazioni soggettive protette dei singoli, onde deve escludersi che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'esercizio del potere legislativo - che è libero nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale -, e che possa comunque qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato - persona, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato - ordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4915
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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