Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
Il piazzale, dotato di recinzione, antistante il casello di uscita dell'autostrada, costituisce la parte finale di uno "svincolo" autostradale e l'inversione su di esso del senso di marcia del veicolo integra la violazione dell'art. 176, comma primo, lett. a) del C.d.S., sanzionata dal comma diciannovesimo del medesimo articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Su ricorso iscritto al n^. 16126 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
LT AR, elettivamente domiciliato in Roma, V. Salandra n. 6, presso l'avv. Giovanna Fiore che lo rappresenta e difende, con l'avv. Gianluigi Ceriotti da Busto Arsizio, per procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE -
CONTRO
PREFETTO DI GENOVA, già rappresentato da funzionario delegato nel giudizio pretorile.
- INTIMATO -
avverso la sentenza del Pretore di Genova n. 1632, del 7 luglio - 3 agosto 1998. Udita, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Consigliere Dott. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. Dott. Raffaele Ceniccola, che conclude per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 3 agosto 1998, il Pretore di Genova rigettava l'opposizione di LT AR all'ordinanza del locale prefetto del 23 ottobre 1997, di sospensione della patente dell'opponente per mesi sei, a seguito del ritiro della stessa dagli organi accertatori della violazione dell'art. 176, 1^ co., lett. a e 19^ co. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), essendo stato consegnato all'incolpato il verbale d'accertamento dell'inversione di marcia in autostrada, fatto rilevato direttamente dal verbalizzante. In particolare il pretore, qualificando "autostrada" il piazzale antistante il casello di uscita di questa, ove è avvenuta l'inversione di marcia, ha ritenuto la violazione sussistente, rigettando l'opposizione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il AR e il prefetto di Genova non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, per avere il ricorrente proceduto a inversione di marcia sul piazzale antistante al casello dell'uscita autostradale di Genova est, prima di avere superato la barriera per il pagamento del pedaggio.
Il legislatore vieta l'inversione di marcia sulle carreggiate dell'autostrada e in altri punti individuati nella norma, quali le "rampe" e gli "svincoli", tra i quali non rientrerebbe per il ricorrente l'area antistante il casello per il pagamento del pedaggio, salvo a dilatare il concetto di carreggiata, fino a comprendere aree di sosta e/o servizio.
2. Il ricorso è infondato.
L'art. 3 del C.d.S., rispettivamente ai n.ri 43 e 53, definisce le aree qualificate come "rampa" e "svincolo", sulle quali è incontestatamente vietato, ex art. 176 dello stesso codice, l'inversione di marcia sulla carreggiata: rampa è "la strada destinata a collegare due rami di un'intersezione" dell'autostrada con altre strade, analoghe o di diversa natura, e lo svincolo è l'"intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari si intersecano tra loro".
Le due denominazioni, secondo il codice, indicano solo situazioni materiali di evidente accessorietà e pertinenzialità dei tratti stradali costituiti da rampe e svincoli all'autostrada, nella quale è vietata l'inversione di marcia;
peraltro nella definizione di autostrada, fornita dall'art. 2, co. 3, lett. A del C.d.S., è precisato che questa è "dotata di recinzione" a detta situazione materiale esclude l'esistenza di valutazioni o giudizi dei verbalizzanti, i quali hanno constatato detta situazione del piazzale antistante il casello di uscita, che è solo la parte finale di uno "svincolo" autostradale, al quale in genere si accede attraverso una "rampa", trattandosi in linea di massima di un'intersezione sfalsata. Il ricorso è quindi infondato e deve rigettarsi.
Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difeso il prefetto di Genova nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001