Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
Le spese della custodia cautelare - che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 cod. pen., 692, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell'imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2000, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 04/12/2000
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO " N. 5404
3. Dott. COLARUSSO VINCENZO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COSTANZO ENZO " N. 024597/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG SE N. IL 25/06/1972
2) BARRETTA CIRO N. IL 05/11/1976
avverso SENTENZA del 03/05/2000
GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLARUSSO VINCENZO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza epigrafe - applicativa della pena su richiesta ex artt. 444 e 445 c.p.p. - si duole la difesa dell'imputato per avere il G.I.P. illegittimamente fatto accedere alla applicazione della pena la condanna alle spese processuali. Il ricorso è fondato e la impugnata sentenza va cassata senza rinvio limitatamente al punto, dovendosi eliminare la statuizione di condanna alle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere che alle prime sono equiparate a tenore dell'art. 535 c.p.p.. Le spese di custodia cautelare debbono, ad avviso del Collegio, essere considerate alla stessa stregua delle spese processuali, per le quali il titolo di recupero è costituito dalla sentenza di condanna ex art. 535 c.p.p., dovendosi esse mantenere diversificate da quelle di mantenimento in carcere (in espiazione della pena definitiva) sulla base dei combinati disposti degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p. e 692, primo e u.c. c.p.p. per cui dovrà, in definitiva, concludersi che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non può contenere ne' la condanna alle spese processuali nè quella alle spese di custodia cautelare che nelle prime sono ricomprese.
Quindi, la doglianza avanzata col ricorso e riflettente la illegittimità della condanna alle spese processuali, coinvolge nella specie anche le spese di custodia cautelare per le quali pure vi è stata condanna, con unica statuizione che le ha entrambe per oggetto comune.
P.Q.M.
La CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali e di custodia cautelare, che elimina.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001