Sentenza 12 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, nel caso di sospensione dell'espiazione della libertà controllata per violazione degli obblighi, la data della riconversione, ai fini del calcolo della pena residua, deve essere fatta decorrere dal momento in cui l'esecuzione della pena sostitutiva era effettivamente cessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2007, n. 12470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12470 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 12/01/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 116
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 024716/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIARVESIO ALEX, N. IL 23/05/1980;
avverso ORDINANZA del 28/03/2006 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. TINDARI BAGLIONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. - Il difensore del condannato ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, che - in seguito alla violazione di obblighi - ha convertito la sanzione sostitutiva della libertà controllata inflitta al condannato, facendo decorrere la conversione, ai fini del calcolo della sanzione residua, dalla data in cui il magistrato di sorveglianza, avuta notizia della violazione degli obblighi, ha disposto la sospensione della sanzione sostitutiva e rimesso gli atti al tribunale.
Non vi è contrasto sugli elementi fattuali concernenti le date considerate dal tribunale e sul calcolo aritmetico della conversione, ma si pone il problema di diritto inerente alla individuazione della data da cui far decorrere il calcolo della pena sostituita residua ai fini della conversione in pena detentiva. Il tribunale ha ritenuto di condividere una soluzione pragmatica, volta a colmare un asserito vuoto legislativo nel determinare le regole per calcolare la decorrenza, secondo la quale quest'ultima, ai fini del calcolo, vada individuata nell'ordinanza sospensiva emessa dal magistrato di sorveglianza, a sua volta pragmaticamente adottata per cristallizzare in maniera oggettiva la data di cui trattasi.
Sostiene, invece, il ricorrente, rifacendosi ai precedenti di questa Corte, che la decorrenza ai fini del calcolo vada individuata nella data del provvedimento di conversione, argomentando contestualmente che il magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto disporre la sospensione della espiazione della pena convertita, perché avrebbe agito al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce questo potere. Cita a questo proposito il precedente di questa corte e di questa stessa sezione del 31 ottobre 1995 n. 5442 (imputato Piras).
2. - La regola di diritto più volte affermata dalla giurisprudenza di questa corte a proposito della data di decorrenza per il calcolo della pena residua, da individuarsi nel provvedimento di riconversione e non nella data della violazione, non può ricevere applicazione in questo caso, perché il magistrato di sorveglianza, in linea di fatto, e con provvedimento autonomo che non è stato impugnato, ha disposto la sospensione della espiazione della pena sostitutiva della libertà controllata.
In questa situazione di fatto, il tribune di sorveglianza, pur avendo affermato erroneamente, rispetto al precedente citato dal ricorrente medesimo, che il magistrato di sorveglianza aveva il potere di sospendere l'espiazione della pena sostitutiva nel momento in cui, come dispone la legge, trasmetteva gli atti al tribunale di sorveglianza, non aveva altra scelta che far decorrere la data della riconversione, ai fini del calcolo della della pena residua, dal momento in cui l'esecuzione della pena sostitutiva era formalmente cessata in seguito a, provvedimento, legittimo o no che fosse, del magistrato di sorveglianza. Con questa precisazione, che corregge la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, ma che non incide su. suo contenuto dispositivo, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2007