Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di appalti pubblici, l'obbligo penalmente sanzionato - art.1 del d.l. 6 settembre 1982, convertito con legge 12 ottobre 1982, n.726 - per l'impresa partecipante alla gara di fornire le richieste informazioni all'Alto Commissario per la coordinazione della lotta contro la delinquenza mafiosa (ora, al Ministero dell'Interno, ex d.l. 29 ottobre 1991, n.345, convertito con legge 30 dicembre 1991, n.410 e successive modifiche)comprende anche i dati relativi al volume d'affari, che rappresentano un elemento significativo per la conoscenza delle dimensioni reali dell'impresa e per la valutazione della sua capacità di esecuzione dei lavori appaltati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 35904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35904 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 22/06/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 2300
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 3912/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NE NC, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello 4 dicembre 2000 n. 1665, con la quale, in riforma della sentenza del TO di Gela 29 aprile 1999 n. 320, è stato dichiarato colpevole b) del reato p. e p. dall'art. 1 cc. 4 e 5 L. 1982 n. 726, accertato in Gela il 20 gennaio 1997,
e condannato con le attenuanti generiche alla pena, sospesa, di quattro mesi di arresto.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello 4 dicembre 2000 n.1665, con la quale, in riforma della sentenza del TO di Gela 29 aprile 1999 n.320, è stato dichiarato colpevole - NC LO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 1 cc. 4 e 5 L. 1982 n. 762 perché la Corte d'appello ha ritenuto apoditticamente la negligenza inescusabile dell'imputato nel fornire il dato relativo alla determinazione del suo volume di affari;
2. omessa motivazione sul punto oggetto del primo motivo. L'impugnazione è manifestamente infondata.
La ratio della disposizione del quinto comma dell'art.1 D.L. 6 settembre 1982 n.629, conv. in L. 12 ottobre 1982 n.726 - il quale fa carico alle imprese, sia individuali che associative, aggiudicatarie o partecipanti a gare di appalto o a trattative private, di fornire a richiesta dell'Alto Commissario per la coordinazione della lotta contro la delinquenza mafiosa (ora, del Ministro dell'Interno con facoltà di delega: art.2 c.2 quater D.L. 29 ottobre 1991 n. 345, conv. in L. 30 dicembre 1991 n. 410 e succ. modd.) notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività nonché ogni indicazione ritenuta utile a individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali - è di esercitare il controllo sulla regolarità degli appalti e delle procedure concorsuali pubbliche al fine di prevenire l'infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso, individuando l'effettiva identità degli aggiudicatari e la reale consistenza delle imprese esecutrici delle opere pubbliche appaltate. Le notizie relative al volume di affari non possono considerarsi irrilevanti ai fini dell'interesse tutelato dalla norma, perché contribuiscono a fornire indicazioni sull'effettiva operatività e sulle dimensioni dell'impresa in relazione alla capacità di esecuzione dell'appalto aggiudicato o in corso di aggiudicazione e, quindi, rientrano nella clausola di chiusura della disposizione in quanto contengono indicazioni utili all'individuazione degli effettivi titolari dell'impresa aggiudicataria.
Pertanto, le censure mosse e col primo e con secondo motivo d'impugnazione appaiono manifestamente infondate. Non è, infatti, immotivata l'affermazione dell'inescusabilità della negligenza dell'imputato, perché, contrariamente a quanto lui afferma e secondo quanto risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, il TO non ha ritenuto sufficientemente provata la sua colpevolezza in base alla mera contrapposizione delle dichiarazioni da lui rese ai fini dell'I.V.A. e in risposta alla richiesta ex art. 1 c. 5 L. n.726/82 ed ha disposto ex art. 507 c.p.p. una perizia, accertando che l'impresa dell'imputato aveva realizzato negli anni di riferimento della richiesta (1994 e 1995), volumi di affari completamente diversi da quelli dichiarati e ottenendo così la prova della colpevolezza dell'imputato. L'impugnazione è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2001