Sentenza 10 maggio 2000
Massime • 1
Non esiste alcun rapporto di sussidiarietà tra il reato di cui all'art. 3, comma 1, n. 6, della legge n. 75 del 1958 (induzione di taluno a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitare la prostituzione) ed il reato di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 39 del 1990 (favoreggiamento all'ingresso clandestino di stranieri, attualmente previsto e sanzionato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 40 del 1998) essendo diversi gli interessi tutelati e le condotte sanzionate dalle due norme, atteso che la prima è esclusivamente finalizzata ad impedire l'induzione e la diffusione della prostituzione e sanziona la condotta di colui che induce taluno a recarsi nel territorio di altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della residenza abituale, per esercitarvi la prostituzione, mentre la seconda tutela i beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro e sanziona la condotta di colui che favorisce l'ingresso "clandestino" di stranieri nel territorio dello Stato italiano, sicché quest'ultima fattispecie criminosa non può ritenersi compresa nella prima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2000, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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