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Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23735 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al 2 motivo del ricorso ed inammissibilità nel resto. udito il difensore. E' presente l'avvocato BUOMPANE FRANCESCA del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processsuale dell'avv. VECCHIO GIOVANNI SISTO del foro di VI AL difensore di NO ES riportandosi ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23735 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, resa in data 16 Settembre 2022 con la quale veniva applicata a NO SC la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel comune di Rosarno, diretta da LO MB e organizzata da COTRONEO EP e che vedeva come partecipi GR NN, HU RS, PE AR, GO LO, AR IO, DI CO SC, dedita alla movimentazione, al trasporto e alla commercializzazione di rilevanti partite di sostanza stupefacente, importata anche dall'estero, con le circostanze aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantitativo. 1.1 Allo stesso erano ascritte inoltre due ipotesi di reati fine consistenti, quanto al capo 2 di avere svolto, unitamente ad altri sodali, una attività di intermediazione e commercializzazione di una partita di 50 kg di cocaina proveniente dal Brasile, per essersi interessato di mantenere i contatti tra il fornitore brasiliano, gli esponenti dell'associazione calabrese che avevano garantito e promosso l'affare e i destinatari albanesi dello stupefacente, impegnandosi in prima persona sia nella fase dell'acquisizione dello stupefacente, tra la Lombardia e la Svizzera, sia nella fase della destinazione ai referenti albanesi, sia infine nella soluzione del contenzioso insorto tra le diversi componenti interessate al successo dell'affare dopo che i destinatari albanesi avevano mancato di saldare il prezzo della fornitura. Ulteriore contestazione attiene alla coltivazione in concorso di 1227 piante di cannabis indica in un terreno sito nel comune del reggino, adiacente a casolare rurale, al cui interno erano stati rinvenuti grandi quantitativi di inflorescenze posti ad essiccare e marijuana già essiccata pronta per il successivo commercio, in occasione del quale erano stati posti in arresto due sodali (AC e PE). 2. Il giudice del riesame indicava le fonti da cui erano state acquisite le evidenze relative al sodalizio criminoso evocando l'attività di intercettazione mediante captatore informatico di messaggeria intercorsa con utenze dedicate, fornite da terzi soggetti, funzionali a conversazioni riservate non suscettibili di intercettazione ordinaria, i servizi di osservazione e controllo, 1 le perquisizioni, i sequestri e gli arresti, ponendo in particolare rilievo la veste dell'NO quale stabile punto di riferimento, operativo anello di congiunzione e dinamico referente tra le componenti del sodalizio rosarnese, con le quali intratteneva fitte e costanti relazioni;
manteneva altresì i collegamenti con i canali di rifornimento dello stupefacente e si occupava della successiva movimentazione, con gli interlocutori in grado di procurare lo stupefacente (De Castro Caldas in relazione alla importazione dal Brasile, TI RS e PE AR con riferimento ai fornitori di droga leggera). In particolare veniva riportata una rilevante sequenza di esiti di intercettazioni telefoniche e di accertamenti di PG che, in relazione al capo 2 della rubrica, indicavano l'NO quale costante collegamento con la provincia di Mantova, ove esisteva una base operativa della criminalità albanese, per la finalizzazione della cessione della cocaina proveniente dal Brasile recuperata in Svizzera, nonché per la definizione del contenzioso che ne era seguito per il mancato saldo del pagamento dello stupefacente, in un arco temporale compreso tra il Marzo e l'Estate 2018, allorquando l'NO era stato in costante collegamento con il referente degli acquirenti albanesi CORAPI, il fornitore dello stupefacente DE TR AS, che aveva incontrato a Roma, e in diretto e ripetuto contatto (testimoniato da almeno 10 viaggi verso la provincia lombarda di Mantova) con i referenti albanesi. 2.1 Parimenti veniva evidenziata la partecipazione del ricorrente alla coltivazione delle piante di marijuana, attraverso l'ascolto delle intercettazioni telefoniche, da cui emergeva la sua presenza presso il casolare ove la canapa veniva lavorata, essiccata e destinata alla successiva movimentazione, impegnato in attività materiali, nonché nelle fasi in cui interagiva e si relazionava con i complici, fino al giorno 27 Luglio 2018 allorquando la coltivazione veniva scoperta, lo stupefacente sequestrato, i complici arrestati, mentre il ricorrente e il MACRI' riuscivano a fuggire prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Le successiva captazioni evidenziavano come l'NO avesse comunque preso parte all'intrapresa criminosa in quanto, nell'immediatezza della perquisizione, aveva cercato ricovero presso un casolare non distante dai luoghi dei fatti, riuscendo poi a sottrarsi all'arresto, e aveva poi partecipato alle spese legali dei sodali coinvolti. 2.2 Quanto al delitto associativo, sia attraverso il richiamo al materiale investigativo acquisito in relazione ai due reati fine, sia con riferimento al materiale captativo successivo all'Agosto 2018 fino all'inizio del 2019, il Tribunale del Riesame evidenziava come l'NO costituisse uno stabile, attivo, plurifunzionale punto di riferimento della compagine operante nel territorio di Rosarno, capeggiata dal LL, di cui vantava all'esterno lo spessore criminale, nell'organizzazione di traffici di sostanze stupefacenti, nel reperimento di nuovi canali di approvvigionamento, nello stoccaggio dello stupefacente in ambienti dedicati, nella utilizzazione di utenze dedicate impermeabili a intercettazioni telefoniche convenzionali, che venivano fornite da terzi che si occupavano anche della manutenzione e della sostituzione degli apparecchi in ipotesi, non infrequente, di guasto. 2.3 Quanto alle esigenze cautelari rappresentava che l'operatività criminale dell'NO, assistita dalla doppia presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo pluriaggravato, era accompagnata da una capacità criminale di primo piano, sia in ragione della multiforme e duttile operatività criminosa, sia in ragione di una persistente e attuale capacità di reperire affari concernenti gli stupefacenti. In particolare evidenziava la inidoneità di una misura cautelare gradata, quali gli arresti domiciliari, tenuto conto della capacità dell'NO di rapportarsi con realtà criminali variegate e con strumenti sofisticati, anche per interposta persona. 3. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa dell'Agostino con una prima articolazione deduce manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione in relazione all'editto accusatorio di cui ai reati fine di cui ai capi 2 e 3 anche per omessa valutazione delle doglianze espresse nella richiesta di riesame, laddove la prospettazione accusatoria relativa all'attività di partecipazione, o comunque di intermediazione nella fornitura di 5 kg di stupefacente proveniente dal Brasile, risultava contrastata dal fatto che l'NO era soggetto inviso al referente albanese CORAPI, il quale aveva addirittura rifiutato di incontrarlo e comunque aveva manifestato contrarietà a farsi carico degli impegni assunti verso il fornitore brasiliano. 3.1 Quanto poi alla partecipazione alla illecita coltivazione di marijuana lamenta che, a prescindere dal valore sintomatico attribuito dall'autorità giudiziaria ai contatti con gli altri sodali, tali interlocuzioni non erano in grado di esplicitare, in termini obiettivi, la natura del coinvolgimento del prevenuto nella coltivazione, né a delineare la natura del concorso nel reato, sia pure a livello morale, quale rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, atteso che l'azione del prevenuto non era inquadrabile in alcuna 3 ipotesi di concorso nel reato, non essendo stato compiutamente enucleato il contributo dallo stesso offerto alla condotta criminale. 3.2 In relazione al delitto associativo evidenziava la mancanza di dimostrazione della ricorrenza di una stabile adesione del prevenuto alla struttura organizzativa, sia in ragione del breve arco temporale in cui sarebbe stato svolto il nnonitoraggio del prevenuto e ravvisato un suo collegamento con gli altri sodali, sia in ragione della carenza di gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione dell'Agostino, in qualsiasi veste, alla importazione dello stupefacente dal Brasile e alla successiva destinazione ai referenti albanesi. 3.3 Lamenta altresì difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate, laddove la qualificazione giuridica del fatto, anche a livello circostanziale, assumeva rilievo ai fini della graduazione della misura cautelare e in relazione alla intensità delle esigenze cautelari. 3.4 Con una ultima articolazione lamenta violazione di legge in relazione agli art.274 e 275 comma 3 bis cod.proc.pen. e quindi vizio motivazionale nella scelta della custodia cautelare in carcere come strumento più idoneo per salvaguardare le esigenze cautelari, con particolare riferimento al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti (anno 2018), laddove la distanza temporale dall'epoca di commissione del fatto costituisce un indicatore fondamentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della verifica dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato nonché privo di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, la quale ha del tutto adeguatamente argomentato sulla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo e ai reati fine contestati all'NO. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nei provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a 4 una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
sez.2, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro;
sez.6, n.11194 del 8/03/2012; Sez.2, 16 gennaio 2014, Kazarian). 2. In particolare il giudice del riesame ha evidenziato come la gravità indiziaria si fondi sul fatto che l'NO, seppure privo di compiti apicali, alla stregua della congerie di intercettazioni telefoniche che lo vedevano quale interlocutore, costituiva l'intermediario e il supporto di operazioni criminose concernenti la movimentazione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente nell'interesse del sodalizio costituito da LL, punto di riferimento dell'organizzazione per il buon esito della operazione di importazione della cocaina dal Brasile non solo nella fase del pagamento del corrispettivo, che non era stato onorato, ma ancor prima nella fase del completamento delle attività di trasferimento ai destinatari albanesi, come plasticamente rappresentato nelle operazioni di O.P.G. e di monitoraggio dei suoi spostamenti sul territorio nazionale verso la Lombardia ove manteneva i contatti con gli emissari albanesi di stanza tra Milano e Mantova. Quanto alla gravità indiziaria concernente la coltivazione della marijuana le intercettazioni telefoniche danno conto della sua presenza e attiva partecipazione alle operazioni materiali relative alla gestione del fondo ove era coltivata la canapa, della sua costante colleganza con gli altri partecipi e delle concitate fasi della fuga che lo hanno visto protagonista in occasione della perquisizione del fondo e dell'arresto di alcuni dei partecipi, in relazione ai quali garantiva la sua disponibilità al pagamento delle spese legali. 2.1 Invero va ribadito che secondo il costante insegnamento del S.C. in tema di valutazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si è del tutto conformato, viene riconosciuta agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza 5 dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano;
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251526; sez.1, n.37588 del 18.6.2014, Amaniera e altri;
Rv.260842). Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.28246 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314). 2.2 Il Tribunale del riesame, invero, con motivazione logica ed aderente al contenuto e al senso dei dialoghi intercettati, ha ravvisato elementi di riscontro alla prospettazione accusatoria in ragione dell'inequivoco riferimento a elementi circostanziali idonei a rappresentare riscontro all'editto accusatorio in relazione ad entrambe le operazioni illecite in cui l'NO risultava inserito e svolgeva rilevanti compiti di raccordo e di ausilio nell'interesse dei vertici della compagine criminosa. 2.3 In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, rv 263715- 01) che potrà realizzarsi solo per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389). Invero in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia 6 \-? consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati sez.3, n.12705 del 15 Febbraio 2019, Bilello Antonino, 275478). 3. La ricorrenza di una relazione organica del prevenuto con l'organizzazione criminale diretta dal LL è stata inoltre ricondotta, con argomentazioni prive di contraddizioni e fratture logico giuridiche, al dinamismo operativo dell'NO, testimoniato dalla vicenda della importazione della cocaina del Brasile, alla costante disponibilità da questi manifestata agli esponenti di spicco dell'associazione (LL e COTRONEO), alle garanzie di solidità criminale e economica assicurate personalmente al fornitore della cocaina (De Castro Caldas), alla ripetitività dei reati fine, allo scambio di comunicazioni e messaggi con gli altri partecipi con i quali concordava ogni minimo dettaglio del proprio operato, all'utilizzazione di utenze telefoniche con messaggerie criptate assicurate da un comune fornitore, al fatto che l'NO vantava all'esterno la protezione di rilevanti esponenti criminali del proprio referente LL e che, a sua volta garantiva il pagamento delle spese legali ai complici arrestati, quale espressione di solidarietà e cooperazione criminosa in forma strutturata. 3.1 In termini logici e coerenti il giudice del riesame ha attribuito a tale condotta gli elementi tipici dell'adesione ad un accordo criminoso stabile ed organizzato, fondato su equilibri e ruoli ben definiti, cui corrispondono responsabilità diversificate e, in relazione al ruolo operativo rivestito dall'NO, ha ravvisato una forma di collaborazione organica e strutturata, adeguatamente riconosciuta e ricompensata dai vertici. In definitiva il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto l'NO consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dall'organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, del suo apporto fornito all'ente, intimamente collegato ad uno dei vertici dell'ente (LL), del quale spendeva il nome e l'appartenenza a una blasonata famiglia criminale e, in tale consapevolezza, risultava del tutto adesivo alle finalità del sodalizio. 5. Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso teso a valorizzare la mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della ricorrenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale della transnazionalità dell'associazione e dell'ingente quantitativo in quanto, a prescindere dalle 7 considerazioni in ordine alla sussistenza e alla graduazione di esigenze cautelari, di cui all'ultimo motivo di doglianza, la difesa dell'NO risulta priva di interesse a denunciare il vizio, in ragione della irrilevanza della questione ai fini dell'accertamento delle condizioni di applicabilità della misura (sez.3, n.31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv.276237; n.20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508). 6. Infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla ritenuta ricorrenza di esigenze cautelari da salvaguardare e all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura custodiale applicata. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama la presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.1, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comma terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione volta alla commercializzazione di stupefacente il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.2, n.19283 del 3/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; sez.5, n.23671 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766). 6.1 Nella specie il Tribunale del Riesame ha poi considerato la questione della distanza temporale (circa quattro anni) intercorsa tra la sottoposizione dell'NO alla prima ordinanza cautelare in relazione ad uno dei reati fine del programma associativo (Agosto 2018), valutando adeguatamente la rilevanza del "tempo silente" ai fini dell'accertamento del mantenimento, ovvero della elisione del vincolo associativo, a fronte della personalità del prevenuto fortemente orientata verso il crimine, desunta 8 Il Presidente non soltanto dalla molteplicità dei fatti reato contestati e della poliedrica attività di ausilio alla compagine associativa ma anche dalla continua ricerca, manifestata dall'NO nel corso delle intercettazioni telefoniche, di nuovi canali di rifornimento e di possibili occasioni di illecito guadagno attraverso l'acquisizione di nuovi affari, che rendono attuale l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione e l'assoluta mancanza di elementi da cui inferire qualsiasi resipiscenza e rescissione di legami con l'organizzazione criminosa (sez.1, n.23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv.276316; sez.5, 91 del 1/12/2020, Panese, Rv.280248). 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio del 29 Marzo 2023 Il consigliere estensore
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine al 2 motivo del ricorso ed inammissibilità nel resto. udito il difensore. E' presente l'avvocato BUOMPANE FRANCESCA del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processsuale dell'avv. VECCHIO GIOVANNI SISTO del foro di VI AL difensore di NO ES riportandosi ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23735 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, resa in data 16 Settembre 2022 con la quale veniva applicata a NO SC la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel comune di Rosarno, diretta da LO MB e organizzata da COTRONEO EP e che vedeva come partecipi GR NN, HU RS, PE AR, GO LO, AR IO, DI CO SC, dedita alla movimentazione, al trasporto e alla commercializzazione di rilevanti partite di sostanza stupefacente, importata anche dall'estero, con le circostanze aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantitativo. 1.1 Allo stesso erano ascritte inoltre due ipotesi di reati fine consistenti, quanto al capo 2 di avere svolto, unitamente ad altri sodali, una attività di intermediazione e commercializzazione di una partita di 50 kg di cocaina proveniente dal Brasile, per essersi interessato di mantenere i contatti tra il fornitore brasiliano, gli esponenti dell'associazione calabrese che avevano garantito e promosso l'affare e i destinatari albanesi dello stupefacente, impegnandosi in prima persona sia nella fase dell'acquisizione dello stupefacente, tra la Lombardia e la Svizzera, sia nella fase della destinazione ai referenti albanesi, sia infine nella soluzione del contenzioso insorto tra le diversi componenti interessate al successo dell'affare dopo che i destinatari albanesi avevano mancato di saldare il prezzo della fornitura. Ulteriore contestazione attiene alla coltivazione in concorso di 1227 piante di cannabis indica in un terreno sito nel comune del reggino, adiacente a casolare rurale, al cui interno erano stati rinvenuti grandi quantitativi di inflorescenze posti ad essiccare e marijuana già essiccata pronta per il successivo commercio, in occasione del quale erano stati posti in arresto due sodali (AC e PE). 2. Il giudice del riesame indicava le fonti da cui erano state acquisite le evidenze relative al sodalizio criminoso evocando l'attività di intercettazione mediante captatore informatico di messaggeria intercorsa con utenze dedicate, fornite da terzi soggetti, funzionali a conversazioni riservate non suscettibili di intercettazione ordinaria, i servizi di osservazione e controllo, 1 le perquisizioni, i sequestri e gli arresti, ponendo in particolare rilievo la veste dell'NO quale stabile punto di riferimento, operativo anello di congiunzione e dinamico referente tra le componenti del sodalizio rosarnese, con le quali intratteneva fitte e costanti relazioni;
manteneva altresì i collegamenti con i canali di rifornimento dello stupefacente e si occupava della successiva movimentazione, con gli interlocutori in grado di procurare lo stupefacente (De Castro Caldas in relazione alla importazione dal Brasile, TI RS e PE AR con riferimento ai fornitori di droga leggera). In particolare veniva riportata una rilevante sequenza di esiti di intercettazioni telefoniche e di accertamenti di PG che, in relazione al capo 2 della rubrica, indicavano l'NO quale costante collegamento con la provincia di Mantova, ove esisteva una base operativa della criminalità albanese, per la finalizzazione della cessione della cocaina proveniente dal Brasile recuperata in Svizzera, nonché per la definizione del contenzioso che ne era seguito per il mancato saldo del pagamento dello stupefacente, in un arco temporale compreso tra il Marzo e l'Estate 2018, allorquando l'NO era stato in costante collegamento con il referente degli acquirenti albanesi CORAPI, il fornitore dello stupefacente DE TR AS, che aveva incontrato a Roma, e in diretto e ripetuto contatto (testimoniato da almeno 10 viaggi verso la provincia lombarda di Mantova) con i referenti albanesi. 2.1 Parimenti veniva evidenziata la partecipazione del ricorrente alla coltivazione delle piante di marijuana, attraverso l'ascolto delle intercettazioni telefoniche, da cui emergeva la sua presenza presso il casolare ove la canapa veniva lavorata, essiccata e destinata alla successiva movimentazione, impegnato in attività materiali, nonché nelle fasi in cui interagiva e si relazionava con i complici, fino al giorno 27 Luglio 2018 allorquando la coltivazione veniva scoperta, lo stupefacente sequestrato, i complici arrestati, mentre il ricorrente e il MACRI' riuscivano a fuggire prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Le successiva captazioni evidenziavano come l'NO avesse comunque preso parte all'intrapresa criminosa in quanto, nell'immediatezza della perquisizione, aveva cercato ricovero presso un casolare non distante dai luoghi dei fatti, riuscendo poi a sottrarsi all'arresto, e aveva poi partecipato alle spese legali dei sodali coinvolti. 2.2 Quanto al delitto associativo, sia attraverso il richiamo al materiale investigativo acquisito in relazione ai due reati fine, sia con riferimento al materiale captativo successivo all'Agosto 2018 fino all'inizio del 2019, il Tribunale del Riesame evidenziava come l'NO costituisse uno stabile, attivo, plurifunzionale punto di riferimento della compagine operante nel territorio di Rosarno, capeggiata dal LL, di cui vantava all'esterno lo spessore criminale, nell'organizzazione di traffici di sostanze stupefacenti, nel reperimento di nuovi canali di approvvigionamento, nello stoccaggio dello stupefacente in ambienti dedicati, nella utilizzazione di utenze dedicate impermeabili a intercettazioni telefoniche convenzionali, che venivano fornite da terzi che si occupavano anche della manutenzione e della sostituzione degli apparecchi in ipotesi, non infrequente, di guasto. 2.3 Quanto alle esigenze cautelari rappresentava che l'operatività criminale dell'NO, assistita dalla doppia presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo pluriaggravato, era accompagnata da una capacità criminale di primo piano, sia in ragione della multiforme e duttile operatività criminosa, sia in ragione di una persistente e attuale capacità di reperire affari concernenti gli stupefacenti. In particolare evidenziava la inidoneità di una misura cautelare gradata, quali gli arresti domiciliari, tenuto conto della capacità dell'NO di rapportarsi con realtà criminali variegate e con strumenti sofisticati, anche per interposta persona. 3. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa dell'Agostino con una prima articolazione deduce manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione in relazione all'editto accusatorio di cui ai reati fine di cui ai capi 2 e 3 anche per omessa valutazione delle doglianze espresse nella richiesta di riesame, laddove la prospettazione accusatoria relativa all'attività di partecipazione, o comunque di intermediazione nella fornitura di 5 kg di stupefacente proveniente dal Brasile, risultava contrastata dal fatto che l'NO era soggetto inviso al referente albanese CORAPI, il quale aveva addirittura rifiutato di incontrarlo e comunque aveva manifestato contrarietà a farsi carico degli impegni assunti verso il fornitore brasiliano. 3.1 Quanto poi alla partecipazione alla illecita coltivazione di marijuana lamenta che, a prescindere dal valore sintomatico attribuito dall'autorità giudiziaria ai contatti con gli altri sodali, tali interlocuzioni non erano in grado di esplicitare, in termini obiettivi, la natura del coinvolgimento del prevenuto nella coltivazione, né a delineare la natura del concorso nel reato, sia pure a livello morale, quale rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, atteso che l'azione del prevenuto non era inquadrabile in alcuna 3 ipotesi di concorso nel reato, non essendo stato compiutamente enucleato il contributo dallo stesso offerto alla condotta criminale. 3.2 In relazione al delitto associativo evidenziava la mancanza di dimostrazione della ricorrenza di una stabile adesione del prevenuto alla struttura organizzativa, sia in ragione del breve arco temporale in cui sarebbe stato svolto il nnonitoraggio del prevenuto e ravvisato un suo collegamento con gli altri sodali, sia in ragione della carenza di gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione dell'Agostino, in qualsiasi veste, alla importazione dello stupefacente dal Brasile e alla successiva destinazione ai referenti albanesi. 3.3 Lamenta altresì difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate, laddove la qualificazione giuridica del fatto, anche a livello circostanziale, assumeva rilievo ai fini della graduazione della misura cautelare e in relazione alla intensità delle esigenze cautelari. 3.4 Con una ultima articolazione lamenta violazione di legge in relazione agli art.274 e 275 comma 3 bis cod.proc.pen. e quindi vizio motivazionale nella scelta della custodia cautelare in carcere come strumento più idoneo per salvaguardare le esigenze cautelari, con particolare riferimento al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti (anno 2018), laddove la distanza temporale dall'epoca di commissione del fatto costituisce un indicatore fondamentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della verifica dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato nonché privo di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, la quale ha del tutto adeguatamente argomentato sulla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo e ai reati fine contestati all'NO. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nei provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a 4 una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
sez.2, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro;
sez.6, n.11194 del 8/03/2012; Sez.2, 16 gennaio 2014, Kazarian). 2. In particolare il giudice del riesame ha evidenziato come la gravità indiziaria si fondi sul fatto che l'NO, seppure privo di compiti apicali, alla stregua della congerie di intercettazioni telefoniche che lo vedevano quale interlocutore, costituiva l'intermediario e il supporto di operazioni criminose concernenti la movimentazione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente nell'interesse del sodalizio costituito da LL, punto di riferimento dell'organizzazione per il buon esito della operazione di importazione della cocaina dal Brasile non solo nella fase del pagamento del corrispettivo, che non era stato onorato, ma ancor prima nella fase del completamento delle attività di trasferimento ai destinatari albanesi, come plasticamente rappresentato nelle operazioni di O.P.G. e di monitoraggio dei suoi spostamenti sul territorio nazionale verso la Lombardia ove manteneva i contatti con gli emissari albanesi di stanza tra Milano e Mantova. Quanto alla gravità indiziaria concernente la coltivazione della marijuana le intercettazioni telefoniche danno conto della sua presenza e attiva partecipazione alle operazioni materiali relative alla gestione del fondo ove era coltivata la canapa, della sua costante colleganza con gli altri partecipi e delle concitate fasi della fuga che lo hanno visto protagonista in occasione della perquisizione del fondo e dell'arresto di alcuni dei partecipi, in relazione ai quali garantiva la sua disponibilità al pagamento delle spese legali. 2.1 Invero va ribadito che secondo il costante insegnamento del S.C. in tema di valutazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si è del tutto conformato, viene riconosciuta agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza 5 dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano;
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251526; sez.1, n.37588 del 18.6.2014, Amaniera e altri;
Rv.260842). Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.28246 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314). 2.2 Il Tribunale del riesame, invero, con motivazione logica ed aderente al contenuto e al senso dei dialoghi intercettati, ha ravvisato elementi di riscontro alla prospettazione accusatoria in ragione dell'inequivoco riferimento a elementi circostanziali idonei a rappresentare riscontro all'editto accusatorio in relazione ad entrambe le operazioni illecite in cui l'NO risultava inserito e svolgeva rilevanti compiti di raccordo e di ausilio nell'interesse dei vertici della compagine criminosa. 2.3 In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, rv 263715- 01) che potrà realizzarsi solo per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389). Invero in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia 6 \-? consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati sez.3, n.12705 del 15 Febbraio 2019, Bilello Antonino, 275478). 3. La ricorrenza di una relazione organica del prevenuto con l'organizzazione criminale diretta dal LL è stata inoltre ricondotta, con argomentazioni prive di contraddizioni e fratture logico giuridiche, al dinamismo operativo dell'NO, testimoniato dalla vicenda della importazione della cocaina del Brasile, alla costante disponibilità da questi manifestata agli esponenti di spicco dell'associazione (LL e COTRONEO), alle garanzie di solidità criminale e economica assicurate personalmente al fornitore della cocaina (De Castro Caldas), alla ripetitività dei reati fine, allo scambio di comunicazioni e messaggi con gli altri partecipi con i quali concordava ogni minimo dettaglio del proprio operato, all'utilizzazione di utenze telefoniche con messaggerie criptate assicurate da un comune fornitore, al fatto che l'NO vantava all'esterno la protezione di rilevanti esponenti criminali del proprio referente LL e che, a sua volta garantiva il pagamento delle spese legali ai complici arrestati, quale espressione di solidarietà e cooperazione criminosa in forma strutturata. 3.1 In termini logici e coerenti il giudice del riesame ha attribuito a tale condotta gli elementi tipici dell'adesione ad un accordo criminoso stabile ed organizzato, fondato su equilibri e ruoli ben definiti, cui corrispondono responsabilità diversificate e, in relazione al ruolo operativo rivestito dall'NO, ha ravvisato una forma di collaborazione organica e strutturata, adeguatamente riconosciuta e ricompensata dai vertici. In definitiva il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto l'NO consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dall'organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, del suo apporto fornito all'ente, intimamente collegato ad uno dei vertici dell'ente (LL), del quale spendeva il nome e l'appartenenza a una blasonata famiglia criminale e, in tale consapevolezza, risultava del tutto adesivo alle finalità del sodalizio. 5. Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso teso a valorizzare la mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della ricorrenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale della transnazionalità dell'associazione e dell'ingente quantitativo in quanto, a prescindere dalle 7 considerazioni in ordine alla sussistenza e alla graduazione di esigenze cautelari, di cui all'ultimo motivo di doglianza, la difesa dell'NO risulta priva di interesse a denunciare il vizio, in ragione della irrilevanza della questione ai fini dell'accertamento delle condizioni di applicabilità della misura (sez.3, n.31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv.276237; n.20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508). 6. Infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla ritenuta ricorrenza di esigenze cautelari da salvaguardare e all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura custodiale applicata. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama la presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.1, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comma terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione volta alla commercializzazione di stupefacente il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.2, n.19283 del 3/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; sez.5, n.23671 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766). 6.1 Nella specie il Tribunale del Riesame ha poi considerato la questione della distanza temporale (circa quattro anni) intercorsa tra la sottoposizione dell'NO alla prima ordinanza cautelare in relazione ad uno dei reati fine del programma associativo (Agosto 2018), valutando adeguatamente la rilevanza del "tempo silente" ai fini dell'accertamento del mantenimento, ovvero della elisione del vincolo associativo, a fronte della personalità del prevenuto fortemente orientata verso il crimine, desunta 8 Il Presidente non soltanto dalla molteplicità dei fatti reato contestati e della poliedrica attività di ausilio alla compagine associativa ma anche dalla continua ricerca, manifestata dall'NO nel corso delle intercettazioni telefoniche, di nuovi canali di rifornimento e di possibili occasioni di illecito guadagno attraverso l'acquisizione di nuovi affari, che rendono attuale l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione e l'assoluta mancanza di elementi da cui inferire qualsiasi resipiscenza e rescissione di legami con l'organizzazione criminosa (sez.1, n.23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv.276316; sez.5, 91 del 1/12/2020, Panese, Rv.280248). 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio del 29 Marzo 2023 Il consigliere estensore