Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 2238
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Sentenza 17 dicembre 2004

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In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo alla applicazione del beneficio il fatto che il condannato si trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertà, atteso che il Tribunale di sorveglianza, per valutare le condizioni del ravvedimento, dispone di tutti gli strumenti previsti dagli artt. 666 e 678 del codice di rito, ivi compresa la possibilità di disporre indagini comportamentali attraverso i servizi sociali del del Ministero della giustizia e degli enti locali territoriali. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto manifestamente illogica ed in contrasto con la legge la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reiettivo dell'istanza e fondato sulla considerazione che, non essendo il condannato detenuto, egli non poteva dimostrare il suo ravvedimento e il suo riscatto morale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 2238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2238
    Data del deposito : 17 dicembre 2004

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