Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo alla applicazione del beneficio il fatto che il condannato si trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertà, atteso che il Tribunale di sorveglianza, per valutare le condizioni del ravvedimento, dispone di tutti gli strumenti previsti dagli artt. 666 e 678 del codice di rito, ivi compresa la possibilità di disporre indagini comportamentali attraverso i servizi sociali del del Ministero della giustizia e degli enti locali territoriali. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto manifestamente illogica ed in contrasto con la legge la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reiettivo dell'istanza e fondato sulla considerazione che, non essendo il condannato detenuto, egli non poteva dimostrare il suo ravvedimento e il suo riscatto morale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/12/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5088
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 007421/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA ON, N. IL 11/06/1962;
avverso ORDINANZA del 20/01/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20.1.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto la istanza di liberazione condizionale presentata da EL FO, condannato alla pena di anni sedici di reclusione per i reati di omicidio e di porto e detenzione illegale di arma commessi il 5.2.1994 nel corso di una lite scoppiata per probabili motivi legati ad un contrabbando internazionale di tabacchi lavorati esteri, ritenendo che difettasse il requisito del ravvedimento, avendo il condannato risarcito il danno ai parenti della vittima nell'ambito di un calcolo utilitaristico volto a "potersela cavare" con una limitata detenzione, come emergente da una intercettazione telefonica riportata in sentenza e non avendo, per il resto, offerto alcun elemento idoneo a dimostrare un processo di revisione critica della propria vita, considerato anche che dal 1998, dopo una brevissima detenzione in carcere, si trovava in stato di detenzione domiciliare per motivi di salute. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del ZA lamentando manifesta illogicità della motivazione laddove aveva preteso una intima accettazione non richiesta ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale e non aveva valutato la buona condotta tenuta dal condannato durante la detenzione domiciliare, senza neppure acquisire una relazione del Servizio Sociale, cui era affidato il condannato, che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto richiedere se la avesse ritenuta necessaria. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 176 C.P. per non avere il Tribunale adeguatamente valutato il notevole sacrificio che il condannato aveva affrontato versando ben lire 100.000.000 ai parenti della vittima e che ancora affrontava vivendo da solo a Bari, lontano dai suoi familiari e dal luogo di commissione del reato, serbando condotta corretta. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto della sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti previsti dal comma 1, seconda parte, ed ultimo comma C.P. per la concessione del beneficio richiesto, avendo il condannato scontato la parte di pena richiesta dalla legge ed avendo altresì adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, mentre ha ritenuto la mancanza di prova in ordine alla condizione del ravvedimento, non essendo stato il condannato in grado di dimostrare, in aggiunta alla pacifica buona condotta sia durante il periodo di detenzione in carcere che successivamente, durante la detenzione domiciliare cui era stato sottoposto per gravi motivi di salute incompatibili con il regime carcerario, anche il proprio riscatto morale. Lo stesso Tribunale ha rilevato altresì che, qualora il ZA fosse stato detenuto in carcere, l'esame della sussistenza del requisito del ravvedimento sarebbe stato agevole in quanto la osservazione carceraria avrebbe fornito un quadro dettagliato del suo comportamento in relazione al rapporto con i familiari, con il personale carcerario, con i compagni di detenzione, oltre che delle attività svolte e dell'interessamento nei riguardi degli eredi del defunto, mentre invece ciò non sarebbe possibile nei confronti del condannato che si trovi in detenzione domiciliare. Orbene, tale motivazione, manifestamente illogica e comunque in contrasto con l'art. 176 C.P., integra violazione di legge. Posto infatti che, in tema di liberazione condizionale non costituisce ostacolo alla applicazione del beneficio il fatto che 3 condannato si trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertà, avendo ad esempio fruito del differimento previsto dagli artt. 146 o 147 C.P. (v. Cass. Sez. 1^, 26.3.1992 n. 806), il Tribunale di Sorveglianza non può esimersi dal valutare la condizione del ravvedimento anche nel caso di condannato che non si trovi in carcere;
e per farlo dispone d'ufficio di tutti gli strumenti previsti dal combinato disposto degli artt. 678 e 666 comma 5 C.P.P. ivi comprese indagini comportamentali e di personalità che avrebbe dovuto richiedere, visto che il condannato non era sottoposto ad osservazione e trattamento da parte del personale educativo carcerario, agli altri organi preposti al trattamento, alla osservazione ed al sostegno dei condannati liberi o in detenzione domiciliare e cioè il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia, i servizi sociali, psicologici e pedagogici territoriali, i Consultori familiari, i servizi della Azienda Sanitaria Locale presso cui il ricorrente è in terapia per i gravi motivi di salute che hanno determinato la sua detenzione domiciliare ecc. Non si può infatti pretendere dal condannato la prova circa la propria ulteriore resipiscenza che soltanto una indagine psicologica e comportamentale può offrire e che quindi non può essere nella sua disponibilità, ne' si può in via di principio escluderlo dal beneficio della liberazione condizionale soltanto perché non si trova in carcere a causa di gravi motivi di salute, mentre invece spetta al Tribunale di Sorveglianza, nel caso di condannato non detenuto in carcere, analogamente a quanto avviene per il detenuto in carcere, richiedere una osservazione psicologica e di personalità da cui possa desumersi, o meno, l'avvenuta trasformazione ideologica e psicologica del condannato mediante la presa di coscienza del disvalore etico sociale a cui veniva improntata la condotta anteriormente alla commissione del reato, la propensione verso una nuova visione di vita con l'accettazione anche di principi e valori di ordine morale in precedenza negletti e l'avvenuta positiva evoluzione verso una coesistenza sociale implicante il necessario rispetto della persona e della sfera di diritti degli altri.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005