Sentenza 9 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17511 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZION 3 C.C.65365 AI SENSI DEL D.P.R. 26/07/198 MATE N. 131 TAB. ALL. B N. 1 75 11/ 02 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA LA CORTE U REMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 14550/99 Presidente Cron.41147 Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Ud.19/04/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER SPAGNA MUSSO - Consigliere C.C. Dott. Bruno Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUFRIMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65365sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da UFF REGISTRO RAVENNA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 1617
- ricorrente -
1-
contro
RE TO;
intimato avverso la sentenza n. 72/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/04/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Ravenna notificava in data 23.5.1989 a EI AL un avviso di liquidazione con il quale revocava le agevolazioni richieste ai sensi del DL 1150/1967,convertito con modificazioni in L. 26/1968, per i fabbricati non di lusso ed ingiungeva il pagamento dell'imposta di registro nella misura ordinaria e delle conseguenti soprattasse. La revoca dell'agevolazione veniva giustificata con la mancata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori,corredata della prevista documentazione, nel termine ( un anno dal completamento degli stessi) previsto dall'art.6 della indicata fonte normativa. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Ravenna con decisione n. 66/02/95,sul rilievo della natura non perentoria dell'indicato termine. L'appello proposto dall'Ufficio veniva disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna con sentenza n.72/5/98, depositata il 28 maggio 1998. Ricorrono per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Ravenna, deducendo con un unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art.6 dell'indicata fonte normativa in quanto il termine di un anno per la denuncia della fine dei lavori previsto dell'art.6 del DL citato avrebbe natura perentoria. L'intimato non si è costituito. Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 30.1.2002 ha chiesto ai sensi dell'art.375 cpc l'accoglimento manifesta del ricorso per fondatezza,richiamandosi al consolidato orientamento di legittimità circa la natura perentoria del termine previsto dal menzionato art.6 del Dl 1150/1967. Motivi della decisione Ritiene la Corte di dover condividere la richiesta del Procuratore Generale,non essendovi ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità(ex plurimis, Cass. 11606/2001 e Cass. 8459/2001;Cass.7533/2000 - e 7516/2000;Cass. 10253/1999; Cass.3772/1994;Cass. 11239/1993) 1 secondo il quale a1 sensi dell'art.6 del DL n.1150/1967,convertito in L n.24/1968, la fruizioni delle agevolazioni tributarie concesse nel settore edilizio dalla L.n.408/1949( cd legge Tupini) e successive modificazioni è subordinata,sotto pena di decadenza,alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa,di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per detta fruizione con la conseguenza che tale presentazione costituisce non una facoltà del contribuente,ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all'attribuzione del beneficio. Il ricorso deve essere dunque accolto e conseguentemente deve essere cassata l'impugnata sentenza. Peraltro,non prospettandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito,ai sensi dell'art.384 comma primo cpc. Ritiene al riguardo la Corte - in considerazione dei rilievi prima svolti circa la perentorietà del termine per la denuncia di fine dei lavori e del fatto che la tardività di tale denuncia rispetto al termine di legge è circostanza del tutto pacifica( come si desume dalla stessa sentenza impugnata) - che il ricorso del contribuente introduttivo del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria debba essere rigettato. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.04.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente O th Ammiau Carang 1 Ansei DE CL 1010 MOTLLERIA DEPOSITATE 9 DIC. 2002 Oggi A E 2