Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA T5 84 5 /0 1 A T R 2 . 3 L - 2 1 4 1 - 1 1 9 . . 8 N 6 8 9 IN NOME DEL POPOLO V IAN E S E T N E i m h o c f l a i s d a e s a e i n m t e p l e RTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto L I E B A E T E I L I O N O G Z R S R SEZIONE PRIMA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 4329/99 Cron. 12636 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Ud.16/02/01 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ANTONI GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL INDUSTRIA UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI PALERMO;
intimato 2001 avverso il provvedimento del Pretore di PALERMO, 432 depositato il 29/12/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24.4.1997 avanti al Pretore di Palermo IO Sampferi proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione con cui 1'U.P.I.C.A. di Palermo le aveva ingiunto il pagamento della somma di £ 1.415.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere gestito nella qualità di legale rappresentante della Majra s.r.l. un esercizio commerciale senza essere munita della prescritta autorizzazione amministrativa, come accertato dai в Vigili Urbani con verbale del 24.9.1993. Sosteneva l'opponente la nullità dell'ordinanza-ingiuzione sia perché formulata nei suoi confronti quale legale rappresentante della Majra s.r.l. anziché della MA & MA By Majra s.r.l., che è persona giuridica ben diversa, e sia perché aveva esercitato il diritto di subingresso nell'autorizzazione amministrativa rilasciata ad Sansone che le aveva ceduto la propria Erminia azienda. Si costituiva 1'U.P.I.C.A., sostenendo che l'opponente non poteva far valere alcun diritto alla continuità dell'attività commerciale della dante causa in quanto la MA & MA By Majra 3 s.r.l. non risulterebbe iscritta al R.E.C.. Il Pretore con provvedimento depositato in data 29.12.1997 rigettava l'opposizione, sostenendo che la ricorrente non risultava iscritta al R.E.C. e che conseguentemente non poteva far valere, ai sensi dell'art. 29 della Legge n.426/71, il diritto alla continuità dell'attività commerciale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione IO SA, deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso IO SA denuncia omessa ed erronea motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C., sostenendo che il Pretore, nell'affermare che non era iscritta al R.E.C., ha omesso di considerare la prova documentale prodotta in giudizio, costituita dalla comunicazione del Sindaco relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per subingresso. La censura è inammissibile. Preliminarmente deve rilevarsi che al provvedimento impugnato, ancorchè adottato nelle Ни forme dell'ordinanza, deve essere riconosciuta 4 natura di sentenza, così come prevede l'art. 23 della Legge 689/81 per i procedimenti come quelli in esame di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui viene inflitta una sanzione amministrativa, in considerazione del suo contenuto sostanziale idoneo ad acquisire autorità di giudicato in ordine al dichiarato rigetto dell'opposizione. Quanto al contenuto del ricorso, si Osserva che la pur succinta motivazione del Pretore con cui è stata sottolineata la mancata iscrizione da parte della SA nel Registro istituito presso la Camera di Commercio, come prescrive l'art. 29 della Legge 11.6.1971 n.426, con conseguente preclusione al trasferimento dell'autorizzazione - non è stata puntualmente censurata dalla ricorrente che si è limitata a lamentare l'omessa valutazione da parte del Pretore della comunicazione del Sindaco relativa all'avvenuto rilascio della licenza per subingresso. Avrebbe dovuto, infatti, la ricorrente dedurre le proprie osservazioni alla statuizione di diritto contenuta nell'impugnata sentenza in ordine al richiamato art. 29 e sostenere l'irrilevanza ai fini in esame di detta iscrizione. 5 На Ma pur ammettendo per ipotesi che una tale aurorizzazione sia stata ugualmente rilasciata (circostanza questa non verificabile in sede di legittimità), il Pretore avrebbe dovuto in ogni caso non tenerne conto, disapplicandola, in quanto emessa in violazione del più volte citato art. 29 che richiede appunto, in caso di subingresso, l'iscrizione del subentrante nel REC per ottenere con ja il trasferimento dell'autorizzazione, consequenza che in tal caso il ricorso avrebbe potuto essere proposto unicamente sotto il profilo della buona fede in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988, i cui principi sono invocabili per analogia anche nella materia degli illeciti amministrativi, come da giurisprudenza ormai consolidata. Mancando, pertanto del necessario collegamento con le ragioni della decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16.2.2001 Il Presidente Il Consigliere est. en po R W M IL CANCELLIERE Andrea Blanch