CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38936 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL GI TI BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
,E> lettelset/tite le conclusioni del PG Ce, 2.1.4›, 4 cu2.k.dg-g,m—r- <424, ,.,7 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38936 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da SO NN IS BI per la dedotta ingiusta detenzione sofferta a far tempo dal 3 marzo 2003 al 3 aprile 2004 e poi dal 6 settembre 2004 al 23 dicembre 2004 in regime di custodia cautelare in carcere e successivamente, sino al 26 agosto 2005 in regime di arresti domiciliari, per diversi reati di usura 2. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva per quello che rileva in questa sede con sentenza del 26 febbraio 2015, emessa dal Tribunale di Cosenza con cui l'odierno ricorrente veniva assolto da tutte le contestazioni a suo carico, sentenza divenuta definitiva a seguito di conferma dell'assoluzione da parte della Corte di appello di Catanzaro (sentenza n. 611 del 2018) 3. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e aver ritenuto l'ammissibilità della domanda riparatoria, richiamati i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, in quanto ostava al suo accoglimento la circostanza che la dichiarata prescrizione anche per uno solo dei reati contestati, escludeva la possibilità di ottenere l'indennizzo. 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett, b in relazione agli artt. 314 e 303 c.p.p. 5. Il PG presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 6.. Il giudice della riparazione, si è attenuto ai principi espressi da questa Corte e richiamati dallo stesso ricorrente, secondo cui il proscioglimento da un reato per intervenuta prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo della misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., sia di durata inferiore rispetto alla pena astrattamente irrogabile per tale delitto.
4. Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è I tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». La Consulta ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente ai solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta;
anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha 2 imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». La Suprema Corte (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 2009 - Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado. La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 - Rv. 262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento in affari illeciti. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. L'odierno riferimento ad una ipotesi di ingiustizia formale è formulato solo in questa sede e come tale deve ritenersi tardivo considerato che (cfr. Sez. 4 -, n. 18828 del 28/03/2019 Cc. (dep. 06/05/201 Rv. 276261 - 01) il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, nel senso che laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione - trovano applicazione i principi del processo civile (v. sul punto la sentenza 41081/2010 di questa Corte), laddove ha precisato che le conclusioni delle Sezioni unite non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento in questione). 7. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 DEPOSITATO IN CANCELLEM IL PRESIDENT ESTENSORE
,E> lettelset/tite le conclusioni del PG Ce, 2.1.4›, 4 cu2.k.dg-g,m—r- <424, ,.,7 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38936 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da SO NN IS BI per la dedotta ingiusta detenzione sofferta a far tempo dal 3 marzo 2003 al 3 aprile 2004 e poi dal 6 settembre 2004 al 23 dicembre 2004 in regime di custodia cautelare in carcere e successivamente, sino al 26 agosto 2005 in regime di arresti domiciliari, per diversi reati di usura 2. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva per quello che rileva in questa sede con sentenza del 26 febbraio 2015, emessa dal Tribunale di Cosenza con cui l'odierno ricorrente veniva assolto da tutte le contestazioni a suo carico, sentenza divenuta definitiva a seguito di conferma dell'assoluzione da parte della Corte di appello di Catanzaro (sentenza n. 611 del 2018) 3. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e aver ritenuto l'ammissibilità della domanda riparatoria, richiamati i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, in quanto ostava al suo accoglimento la circostanza che la dichiarata prescrizione anche per uno solo dei reati contestati, escludeva la possibilità di ottenere l'indennizzo. 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett, b in relazione agli artt. 314 e 303 c.p.p. 5. Il PG presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 6.. Il giudice della riparazione, si è attenuto ai principi espressi da questa Corte e richiamati dallo stesso ricorrente, secondo cui il proscioglimento da un reato per intervenuta prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo della misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., sia di durata inferiore rispetto alla pena astrattamente irrogabile per tale delitto.
4. Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 giugno 2008, n. 219, pur ritenendo manifestamente irragionevole e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., la scelta legislativa prevista dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. di limitare il diritto di riparazione ai soli casi di assoluzione nel merito, non è I tuttavia pervenuta ad affermare che gli epiloghi decisori diversi da quelli indicati dalla predetta disposizione radichino, per ciò solo, tale diritto. Ed invero il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente affermato che l'oggetto della decisione riguarda «la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto». La Consulta ha precisato al riguardo che «solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dalla imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, quanto ovviamente ai solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta;
anche in questo caso, risulta di immediata percezione che l'ordinamento giuridico, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha 2 imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che ne travalica il grado di responsabilità personale». La Suprema Corte (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008 - dep. 2009 - Rv. 241855), ha affermato, in applicazione dei principi sopra enunciati, che la riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado cui, poi, abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, qualora non ravvisi cause di esclusione di tale diritto per dolo o colpa grave dell'istante, dovrà tenere conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, esclusivamente della parte di detenzione cautelare patita in eccedenza rispetto alla pena corrisposta con la condanna inflitta in primo grado. La giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014- dep. 2015 - Rv. 262396; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013 Rv. 258086), ha ulteriormente ribadito che, nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez. 4 n. 34661 del 10 giugno 2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre l'ordinamento giudico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 - dep. 2014 - Rv. 258607). rivela che il richiedente ha posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento in affari illeciti. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre gravi imputazioni (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) costituenti di per se sole, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. L'odierno riferimento ad una ipotesi di ingiustizia formale è formulato solo in questa sede e come tale deve ritenersi tardivo considerato che (cfr. Sez. 4 -, n. 18828 del 28/03/2019 Cc. (dep. 06/05/201 Rv. 276261 - 01) il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, nel senso che laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione - trovano applicazione i principi del processo civile (v. sul punto la sentenza 41081/2010 di questa Corte), laddove ha precisato che le conclusioni delle Sezioni unite non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento in questione). 7. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 DEPOSITATO IN CANCELLEM IL PRESIDENT ESTENSORE