Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo)
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- 1. Cosa rischia il proprietario se un ubriaco guida la sua auto?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 luglio 2024
- 2. Il proprietario ubriaco rischia la confisca del veicolo anche se non è alla guidaAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2010, n. 34687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34687 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
M 34 687 / 10 Aer ACR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA13/2060 Dott. PIERO MOCALI
- -Consigliere N. 1039 Dott. VINCENZO ROMIS
Dott. FAUSTO IZZO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 17241/2009 Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO nei confronti di:
1) LV DR N. IL 19/11/1965 * C/
1) OR ROSANNA
avverso l'ordinanza n. 10/2009 TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO, del 23/04/2009
MARINELLI;sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FL Jobbe che ha concluso latte/sentite le conclusioni del PG Dott.Guiseppschiedendo l'annullamento con rinvio.
Udit i difensor Avv.;
Premesso in fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in sede di appello presentato dal
Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il 23 aprile 2009 pronunziava ordinanza con la quale rigettava il predetto appello avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Ascoli
Piceno datato 10 aprile 2009, con cui non veniva convalidato il sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria avente ad oggetto l'autovettura condotta da ES
AN e veniva respinta la richiesta di sequestro preventivo della medesima autovettura.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in
Cassazione il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ascoli Piceno che ne chiedeva l'annullamento.
Ritenuto in diritto
Il Pubblico Ministero ricorrente censura il provvedimento impugnato per: inosservanza ed erronea applicazione del dettato normativo di cui all'art. 240, 2 comma c.p. e di cui all'art. 186, comma 2
e 7 lettera c) del Codice della Strada. Secondo il ricorrente erroneamente il GIP aveva affermato che "la confisca del veicolo è prevista nel solo caso che lo stesso sia di proprietà del conducente colto in stato di ebbrezza", in quanto l'art. 186, 2 comma, lettera c) dispone testualmente che ".. è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, 2 comma c.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato”, e tale non poteva ritenersi la proprietaria del veicolo GA AN, che era a bordo dello stesso come passeggera, mentre il ES, in stato di ebbrezza, lo stava conducendo.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Ascoli Piceno infatti ha erroneamente ritenuto che la confiscabilità dell'autovettura nel caso previsto dall'art. 186 del Codice della Strada presupponga che la stessa sia di proprietà del conducente della stessa, che si è posto alla guida del mezzo in stato di ebbrezza.
Il dettato normativo di cui agli articoli 186 C.d.S. e 240, 2 comma c.p. stabilisce invece che è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Tanto premesso si osserva che la figura dell'estraneo al reato è ben distinta, sul piano letterale e sistematico, dal concorrente nel reato.
Estraneo al reato è infatti chi non abbia avuto nessun collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 3281 del 2.5.2000).
Nella fattispecie di cui è processo, invece, la proprietaria del veicolo non può considerarsi estranea al reato, in quanto presente sul mezzo quale passeggera, mentre lo stesso veniva guidato dal ES AN, anche lei con sintomi esteriori di ebbrezza analoghi a quelli presentati dal conducente.
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Ascoli Piceno.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno.
Flick Ma ll Il Consigliere est II Presidente
Felicetta Marinelli Piero Mocali
Così deciso in Roma, il 14.07.2010 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
M
E
R
P
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IL CANCELLIERE C S
Gulo M TIBERIO