Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
1 Aula 'A' /0 8 REPUBBLICA ITALIANA 13 IN NOME DEL POPOLO ALIA 6 LA CORTES RRE DI CASSAZIONE Oggetto IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO -- Presidente - R.G.N. 16923/98 Cron. 13384Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE - Dott. Pasquale PICONE - Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere- Ud.31/01/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 28, COLA DI RIENZO presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende, CABIBBO SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, *2001 rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI 526 GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2/98 del Tribunale di BIELLA, depositata il 16/06/98 R.G.N. 3/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di BI IN AR esponeva che, nel corso del periodo di fruizione della indennità di mobilità, attribuitagli per ventiquattro mesi, aveva maturato il cinquantesimo anno di età, sicchè aveva richiesto all'INPS il prolungamento del periodo di fruizione del beneficio fino a trentasei mesi, come previsto dall'art. 7 della legge n.223/91 per i lavoratori di età superiore ai cinquant'anni.. Chiedeva pertanto la condanna dell'Istituto a corrispondergli l'indennità per il periodo anzidetto. Il Pretore, con sentenza del 26 novembre 1997, accoglieva la domanda. L'INPS proponeva appello e il Tribunale di BI, con sentenza del 16 giugno 1998, accoglieva l'impugnazione osservando che il tenore letterale dell'art. 7 della legge n.223 del 1991 era assolutamente inequivocabile nel senso di riconoscere il diritto all'indennità per un periodo pari a trentasei mesi solamente ai lavoratori che avessero già compiuto i cinquant'anni alla data della loro collocazione in mobilità e che la predetta interpretazione non era incompatibile con le finalità di protezione proprie della disposizione citata, rispondendo anzi a necessarie esigenze di chiarezza del dato normativo e di contenimento dell'intervento previdenziale. Il AR ricorre per la cassazione della sentenza con un solo motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n.223, nonché dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.) osservando che, per l'ambiguità del testo normativo, il criterio della interpretazione letterale va integrato con quello della ricerca della ratio della norma, la cui finalità è quella di offrire un sostegno economico al lavoratore in vista di un suo possibile reinserimento nel mercato del lavoro. Proprio il rispetto di tale ratio 3 impone di interpretare la disposizione anzidetta nel senso di concedere rilevanza alla maturazione del requisito di età durante la fruizione del periodo di mobilità precedentemente assegnato;
se il soggetto nel corso di detta fruizione raggiunge una delle età previste dalla legge per ottenere l'estensione del periodo di godimento e non ha ancora potuto trovare accesso a un lavoro, per ciò stesso incorre in quelle difficoltà che il legislatore ha voluto temperare con la concessione di un più lungo periodo di indennità. Si osserva ancora che, nel caso di prestazioni di durata, viene per regola considerato rilevante il conseguimento di requisiti migliorativi. La Corte giudica il motivo privo di fondamento. L'interpretazione proposta nella sentenza impugnata, secondo cui il requisito dell'età deve essere accertato con riferimento alla data iniziale di decorrenza della indennità di mobilità, appare conforme al dato letterale dell'art. 7, primo comma, della legge n.223 del 1991 e coerente con il complessivo disposto normativo in cui la relativa disciplina si inserisce. La norma stabilisce infatti che "I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni”. Il dettato normativo esprime con evidenza la regola che la durata del periodo di corresponsione del trattamento indennitario è determinata in relazione alla anzianità anagrafica del lavoratore, assunta a parametro della sua “debolezza” sul mercato del lavoro, del grado di difficoltà, cioè, che è prevedibile che egli incontri nel reperire una nuova occupazione. E' stabilito così un periodo massimo di dodici mesi per i lavoratori con meno di quaranta anni;
di ventiquattro per i lavoratori che hanno 4 raggiunto tale limite di età; di trentasei per i lavoratori che hanno compiuto cinquanta anni. Ma, con altrettanta evidenza, la formulazione del comma 1 dell'art. 7 cit. impone di ritenere che la fruibilità del trattamento indennitario non possa essere modulata in funzione della variazione dell'età nelle more della sua erogazione, così da renderne possibili beneficiari quei lavoratori che, quando iniziano a fruirne rientrano in un determinato scaglione di età, ma, prima che il periodo di durata a questo corrispondente sia esaurito, maturano l'anzianità anagrafica relativa allo scaglione di erogazione superiore. Invero, l'uso della espressione "hanno diritto” (al presente) in diretto collegamento con l'espressione "hanno compiuto" (al passato prossimo) non può che significare che il requisito dell'età, di volta in volta richiesto, deve sussistere al momento dell'attivazione dell'intervento previdenziale, destinato altrimenti e incontrollabilmente ad accrescersi, in contrasto con le esigenze di certezza nelle previsioni di bilancio proprie dell'ente pubblico obbligato. Quanto osservato dal ricorrente e da una parte della dottrina, secondo cui il lavoratore disoccupato che maturi una maggiore anzianità anagrafica avrebbe diritto al prolungamento del periodo di corresponsione del trattamento di mobilità inizialmente determinato, si traduce nell'attribuire alla inequivoca espressione "hanno compiuto" il significato ambivalente di “hanno compiuto o compiano in costanza di erogazione del beneficio”, con la sostituzione di una norma di tutt'altro significato, solo perché ritenuta più equa, a quella che regola compiutamente la fattispecie subordinando l'acquisizione del diritto alla prestazione indennitaria al dato obiettivo consistente nell' avere il lavoratore compiuto una determinata età al momento della iscrizione nella lista speciale di mobilità 5 Pr E' appena il caso di sottolineare, quanto al rilievo che il lavoratore può trovarsi a fruire del beneficio in maggiore o minor misura anche per effetto di un solo giorno di distacco tra il collocamento in mobilità e il compimento della età anagrafica, che l'inconveniente non viene certo meno ove si riconosca il diritto al prolungamento del periodo di corresponsione della indennità al lavoratore che maturi una maggiore anzianità anagrafica, posto che, anche in questo caso, il perfezionamento del requisito potrebbe verificarsi l'ultimo giorno di fruizione dell'indennità o il giorno successivo, con risultati favorevoli o sfavorevoli ugualmente dipendenti da una differenza di età scarsamente significativa. Il ricorso va dunque rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, il lavoratore soccombente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore o 3 el ellololty 3 5 0 1 . . A N T S B S I R 3 D A A ' 7 T , - L , O 8 L A - L E S 1 L D E 1 O P I B S S E I I N N G D E G S G A I O E T L S A A O D O P A T E IL CANCELLIERÉ L M , T I I L O E R I R A Depositato in Cancelleria D T D D S I E O 27 APR. 2001 G T E N R E S oggi, E IL CANCELLIERE 6