Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17780
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 273 cod. proc. pen. e 56, 629, 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 11) e 13) della rubrica (tentata estorsione ambientale)

    Il ricorso è inammissibile perché propone una diversa valutazione degli elementi non illogicamente esaminati dal Tribunale del riesame che, pur nel difetto di esplicite richieste o minacce nei confronti della persona offesa, ha riconosciuto la finalità estorsiva dell’azione criminosa in base al contesto territoriale, alle modalità di realizzazione (ordigno esplosivo confezionato professionalmente) e alla sottoposizione del territorio all'influsso di consorterie mafiose. La Corte ha ritenuto non illogica la valutazione della sentenza impugnata secondo cui le modalità della condotta, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, assumono rilievo determinante con riferimento all’idoneità ad intimidire e coartare le vittime. Né la correttezza della qualificazione può essere inficiata da diverse valutazioni attribuite alla condotta del coindagato o dal rilievo difensivo che la persona offesa non ha percepito la valenza intimidatoria dell’azione.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 648, 264, cod. pen. e 2, 4, 7 legge 895/1967 in relazione ai capi 15), 17), 18), 19 bis), 19 ter), 25), 28) e 29) della rubrica (reati in materia di armi, furto, ricettazione, detenzione arma)

    Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata le censure in ordine alla gravità indiziaria con riferimento alle contestazioni in materia di armi, furto, ricettazione e detenzione di arma. La giurisprudenza di legittimità riconosce che l’interpretazione di fatti comunicativi, l’individuazione del contesto e dei riferimenti personali, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. L’ordinanza impugnata ha dato conto ragionevolmente dell’assoluta chiarezza dei colloqui intercettati sia con riferimento alla codetenzione da parte del ricorrente delle armi, sia alla partecipazione al furto dell’auto, sia in ordine alla ricettazione del furgone, con riferimento alle quali le intercettazioni hanno rilevato anche l’uso di apparati radio.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 56, 624 cod. pen. in relazione ai capi 23) e 24) (tentativo di furto con danneggiamento)

    Anche in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza riconosciuti a carico del ricorrente in ordine al tentativo di furto con danneggiamento vengono prospettate censure che, nella sostanza, contestano la persuasività e deducono l'inadeguatezza delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame con riferimento all’efficacia indiziante delle intercettazioni e delle modalità di identificazione del RA. L'ordinanza impugnata ha evidenziato che il soggetto che inseriva una tessera telefonica cosparsa di colla nella fessura dell’ATM veniva ripreso da una telecamera frontale. Le riprese evidenziavano le modalità della condotta e il RA veniva riconosciuto dalla P.G. operante sia nelle immagini che dall’ascolto della voce, in virtù della pregressa conoscenza del RA da parte degli operanti, non illogicamente ritenuta attendibile. Il ricorso presenta anche profili di aspecificità, laddove non si confronta nemmeno con l’ulteriore elemento indiziario ravvisato dal Tribunale del riesame nel successivo rinvenimento presso l’abitazione di un coindagato, zio del ricorrente, anche della tuta indossata da uno dei soggetti intervenuti nell’episodio.

  • Inammissibile
    Violazione degli art.273 e 292 lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 582 e 416bis1 cod. pen. in relazione al capo 30) della rubrica (spedizione con lesioni)

    Le censure del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una mera rilettura alternativa del compendio indiziario, a fronte di un’ordinanza che senza incorrere in illogicità evidenti ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, laddove riconosceva nel RA uno dei soggetti che, colpendolo con schiaffi e pugni, coadiuvavano chi lo percuoteva con violenza utilizzando una mazza di legno. Le modalità del pestaggio ai danni del Lamoglie descritte nell’ordinanza impugnata, proprie di una spedizione punitiva realizzato in un territorio soggetto a consorterie mafiose, rendono incensurabile in questa sede il riconoscimento della contestata aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., in considerazione della forza intimidatrice esercitata con modalità ritenute non illogicamente evocative dell’appartenenza ad una compagine mafiosa.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. del capo 1 della contestazione (associazione per delinquere)

    L’ordinanza impugnata, senza incorrere in illogicità evidenti, ha reso adeguatamente conto anche delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquere caratterizzata da una stabile organizzazione strutturale, dotata di risorse, di mezzi e di un generico programma criminoso comune. Il tribunale del riesame ha evidenziato come lo spiccato attivismo dei sodali, impegnati nella realizzazione di una pluralità di atti intimidatori, rapine, furti e preventive ricettazioni di veicoli e targhe rubate richiedeva una stabile organizzazione di mezzi, tanto che i sodali disponevano di telefoni e relative SIM intestati a soggetti stranieri, radio ricetrasmittenti ed altri sistemi per le comunicazioni tra gli associati, abbigliamento tecnico ed attrezzi per il travisamento quali mascherine chirurgiche e passamontagna, zaini, cacciaviti, armi e materiale per il confezionamento di ordigni artigianali. Con un percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici l’ordinanza impugnata ne ha desunto la sussistenza del vincolo associativo, caratterizzato dall'indeterminatezza del disegno criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi e, con specifico riferimento al RA, anche la sussistenza dell'affectio societatis. Ai fini della ricostruzione del quadro gravemente indiziario riconosciuto a carico del ricorrente in ordine al reato associativo, infine, non appare determinante la valorizzazione anche della partecipazione del RA ad una rete di sostegno alla latitanza di GI IE, indicato come promotore e dirigente del sodalizio, indicata dal ricorrente come precedente la consumazione dei reati fine attribuitigli.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    L’ultimo motivo di ricorso prospetta una mera rivalutazione degli elementi non illogicamente valutati dal provvedimento impugnato con riferimento alle esigenze cautelari, la cui attualità ed intensità è stata riconosciuta sottolineando la gravità e l'elevata offensività delle condotte ascritte al ricorrente, commesse fino al 2023. L’ordinanza impugnata ha valorizzato la serialità delle condotte criminose verificate e la stabilità di un programma criminoso volto alla realizzazione di reati lucrogenetici implicanti anche violenza contro le persone e la posizione nevralgica attribuita al RO all'interno dell'organizzazione criminale, elementi questi ritenuti non illogicamente prevalenti sulla dedotta incensuratezza del ricorrente, ben potendo desumersi il pericolo di recidiva dalla natura dei reati e dalle modalità concrete di consumazione. Si tratta di valutazioni prive di illogicità alcuna, e conformi all’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17780
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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