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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17780 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE della LIBERTA' di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore, l’avv. MARCO BIANCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GI RA ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della sezione per il riesame del Tribunale di Catanzaro che il 14/10/2025, in parziale riforma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale in data 16/09/2025, ha annullato la misura cautelare della Penale Sent. Sez. 2 Num. 17780 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/02/2026 custodia in carcere in ordine al capo 22) – ipotesi contravvenzionale che non consentiva la misura - confermando nel resto l’ordinanza impugnata, emessa in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. - così riqualificato il capo 1) della contestazione - ed a numerosi reati fine, per la maggior parte dei quali era stata esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. A sostegno del ricorso ha articolato sei motivi di impugnazione.
1.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 56, 629, 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 11) e 13) della rubrica, relativi ad una tentata estorsione ambientale in concorso mediante materiale esplosivo ai danni della Fisiomedical srl, contestata in relazione all’apposizione di un ordigno nei pressi del centro fisioterapico di cui si tratta, ipotesi fondata essenzialmente su intercettazioni ambientali, rilievi di P.G. e denuncia- querela sporta dalla persona offesa. Il ricorrente censura la riconducibilità delle condotte intimidatorie contestate alla fattispecie dell'estorsione ambientale, rilevando il difetto di elementi da cui desumerne la finalità estorsiva, che non è stata riconosciuta con riferimento alla posizione del coindagato FA NC e che è stata smentita anche dalla persona offesa NE CO, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 648, 264, cod. pen. e 2, 4, 7 legge 895/1967 in relazione ai capi 15), 17), 18), 19 bis), 19 ter), 25), 28) e 29) della rubrica. Si tratta di contestazioni in materia di armi (capi 15 e 17), del furto di un’auto di cui al capo 18), della ricettazione di un furgone Fiat Doblò, di cui al capo 19bis) e della detenzione di arma comune da sparo a bordo di questo, di cui al capo 19ter), nonché delle ricettazioni di cui ai capi 25), 28) e 29): il ricorrente contesta che i colloqui captati mediante una serie di intercettazioni ambientali, peraltro privi di riscontri, possano essere ritenuti idonei ad integrare gravi indizi in ordine ai diversi reati, con riferimento sia alla ricostruzione dei fatti che all’identificazione del RA.
1.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 56, 624 cod. pen. in relazione ai capi 23) e 24), un tentativo di furto con danneggiamento ai danni dell’ATM di un ufficio postale in relazione al quale viene contestata l’efficacia indiziante delle intercettazioni e dell’identificazione del ricorrente effettuata anche attraverso il riconoscimento della voce da parte dei carabinieri, senza procedere a perizia fonica.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli art.273 e 292 lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 582 e 416bis1 cod. pen. in relazione al capo 30) della rubrica avente ad oggetto una sorta di spedizione con lesioni ai danni della persona offesa Lamoglie, che sarebbe stato percosso con una mazza di legno del coindagato FA e dal RA e da altri con schiaffi e pugni. Il ricorrente si duole del mancato esame del compendio testimoniale costituito anche dalle dichiarazioni di SC AG e di SS DO. 2 1.5. . Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. del capo 1 della contestazione. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe tratto i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente al delitto associativo dalla consumazione di una serie di reati fine, consumati tutti tra il mese di dicembre 2022 e il mese di giugno 2023, elementi che si assumono compatibili con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato. Le condotte di favoreggiamento della latitanza dell’associato IE GI, poste in essere tra il 03/06/2016 e il 25/02/2017, sarebbero, poi, estranee alla contestazione in esame.
1.6. Con l’ultimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per non essersi adeguatamente considerato che il RA è incensurato e privo di carichi pendenti, così come non si è adeguatamente considerato nemmeno il tempo trascorso dai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti in questa sede, in quanto costituiti da censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, al fine di dimostrare l'estraneità del ricorrente all'associazione criminale e alla consumazione dei reati satellite. In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 – 01). 2. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare non già la riconducibilità al RA della condotta contestata, bensì la finalità estorsiva attribuita all’apposizione di un ordigno nei pressi del centro fisioterapico e riabilitativo “Fisiomedical”, è inammissibile perché propone una diversa valutazione degli elementi non illogicamente esaminati dal Tribunale del riesame che, pur nel difetto di esplicite richieste o minacce nei confronti della persona offesa, ha riconosciuto la finalità estorsiva dell’azione criminosa non solo perché posta in essere un contesto territoriale notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose (circostanza di per sé non irrilevante nell’individuazione delle finalità dell’azione criminosa: cfr. Sez. 2, n. 3 21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01), ma anche per le modalità con le quali questa è stata realizzata, collocando in orario notturno un ordigno esplosivo dotato di miccia a lenta combustione e collegato ad un detonatore confezionato con modalità professionale da persona esperta, con materiale ritenuto non alla portata di chiunque, elementi tutti non irragionevolmente ritenuti espressivi della provenienza da un contesto organizzato. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che, al fine della qualificazione dei fatti come estorsione ambientale, non è richiesto che vi sia il riconoscimento, da parte di una sentenza passata in giudicato, dell'associazione criminosa, semplice o di stampo mafioso, di cui fa parte il soggetto agente, né è necessario, perché possa parlarsi di estorsione ambientale, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo: ciò che rileva - come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175) - sono le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria, come tale percepibile dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di consorterie mafiose (cfr. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, [...], Rv. 279474 – 02) Conseguentemente, deve ritenersi non manifestamente illogica la valutazione della sentenza impugnata secondo cui le modalità della condotta sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso assumono rilievo determinante con riferimento all’idoneità ad intimidire e coartare le vittime, al fine di forzarle ad accontentare loro aggressori. Né la correttezza della qualificazione, operata dal Tribunale, può essere inficiata da diverse valutazioni attribuite alla condotta del coindagato e dal rilievo difensivo volto ad evidenziare che nel caso concreto la persona offesa non ha percepito la valenza intimidatoria dell’azione di cui si tratta, avendo la polizia scoperto e disinnescato l'ordigno a seguito di perlustrazione e prima della sua deflagrazione, elemento determinante ai fini della concreta intimidazione. 3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure in ordine alla gravità indiziaria con riferimento alle contestazioni in materia di armi di cui ai capi 15) e 17); al furto dell’autovettura di cui al capo 18), alla ricettazione di un furgone Fiat Doblò, di cui al capo 19bis) ed alla detenzione di arma comune da sparo a bordo di questo, di cui al capo 19ter), nonché alle ricettazioni delle autovetture di cui ai capi 25), 28) e 29) : la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di intercettazioni, alla quale occorre dare seguito, riconosce che l’interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, [...], Rv. 286599 – 01) e l’ordinanza impugnata, 4 invece, ha dato conto ragionevolmente dell’assoluta chiarezza dei colloqui intercettati sia con riferimento alla codetenzione da parte del ricorrente delle armi indicate nel capo di imputazione (resa evidente, ad esempio, da domande come “è a tamburo?” e risposte come “è automatica”), sia della partecipazione al furto dell’auto di OS EI sia in ordine alla ricettazione del furgone Fiat Doblò, con riferimento alle quali le intercettazioni hanno rilevato anche l’uso di apparati radio FM ricetrasmettitori portatili e ricetrasmittenti tipo “walkie-talkie”. 4. Anche in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza riconosciuti a carico del ricorrente in ordine al tentativo di furto con danneggiamento posto in essere ai danni dell’ATM di un ufficio postale vengono prospettate dal ricorrente censure che, nella sostanza, contestano la persuasività e deducono l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame con riferimento all’efficacia indiziante delle intercettazioni e delle modalità di identificazione del RA, effettuata anche attraverso il riconoscimento della voce da parte dei carabinieri: senza incorrere in illogicità alcuna, invece, l'ordinanza impugnata (alle pagg. 14-16) ha evidenziato che il giorno 1/6/2025, nonostante avesse tentato di rendersi irriconoscibile, il soggetto che inseriva una tessera telefonica cosparsa di colla nella fessura dell’ATM per bloccare l’erogazione di denaro e consentire così un maggior bottino del furto programmato, veniva comunque ripreso da una telecamera frontale del bancomat, evidentemente dallo stesso non considerata. Le riprese evidenziavano, poi, le modalità della condotta nel senso contestato nell'imputazione provvisoria ed il RA veniva riconosciuto dalla P.G. operante sia nelle immagini così acquisite che dall’ascolto della voce nel file audio estrapolato dall’ATM, in virtù della pregressa conoscenza del RA da parte degli operanti, non illogicamente ritenuta attendibile, trattandosi di persona nota in ragione di precedente attività investigativa. Nell’avanzare censure di merito in relazione alle valutazioni così effettuate dall’ordinanza impugnata, peraltro, il ricorso presenta anche profili di aspecificità, laddove non si confronta nemmeno con l’ulteriore elemento indiziario ravvisato dal Tribunale del riesame nel successivo rinvenimento presso l’abitazione di un coindagato, zio del ricorrente, insieme ad altro materiale ricollegabile al RA, anche della tuta indossata da uno dei soggetti intervenuti nell’episodio di cui si tratta. 5. Del pari, con riferimento all’episodio di lesioni in concorso, contestato al RA al capo 30) dell’incolpazione provvisoria, le censure del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una mera rilettura alternativa del compendio indiziario, a fronte di un’ordinanza che senza incorrere in illogicità evidenti ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, considerata scevra da finalità calunniatorie, laddove riconosceva nel RA uno dei soggetti che, colpendolo con schiaffi e pugni, coadiuvavano chi lo percuoteva con violenza utilizzando una mazza di legno, così provocando lesioni refertate dal locale P.S. (pagg. 16 e 17 del provvedimento impugnato). Le modalità del pestaggio ai 5 danni del Lamoglie descritte nell’ordinanza impugnata, proprie di una spedizione punitiva realizzato in un territorio soggetto a consorterie mafiose, rendono incensurabile in questa sede il riconoscimento della contestata aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., in considerazione della forza intimidatrice esercitata con modalità ritenute non illogicamente evocanti l’appartenenza ad una compagine mafiosa. 6. L’ordinanza impugnata, senza incorrere in illogicità evidenti, ha reso adeguatamente conto anche delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquere caratterizzata da una stabile organizzazione strutturale, dotata di risorse, di mezzi e di un generico programma criminoso comune. Il tribunale del riesame ha, così, evidenziato come lo spiccato attivismo dei sodali, impegnati nella realizzazione di una pluralità di atti intimidatori, rapine, furti e preventive ricettazioni di veicoli e targhe rubate richiedeva una stabile organizzazione di mezzi, tanto che i sodali disponevano di telefoni e relative SIM intestati a soggetti stranieri, radio ricetrasmittenti ed altri sistemi per le comunicazioni tra gli associati, abbigliamento tecnico ed attrezzi per il travisamento quali mascherine chirurgiche e passamontagna, zaini, cacciaviti, armi e materiale per il confezionamento di ordigni artigianali, quali le cd. “marmotte” ripetutamente citate nelle conversazioni intercettate. Con un percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici l’ordinanza impugnata ne ha desunto la sussistenza del vincolo associativo, caratterizzato dall'indeterminatezza del disegno criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi e, con specifico riferimento al RA, anche la sussistenza dell'affectio societatis, in quanto consapevole del suo contributo causale all’operatività del sodalizio ed all’attuazione del programma criminoso, come reso evidente dal numero e dalla serialità delle condotte delittuose, nonché dalla rilevanza del ruolo svolto nelle diverse occasioni. Nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata ai fini della ricostruzione del quadro gravemente indiziario riconosciuto a carico del ricorrente in ordine al reato associativo, infine, non appare determinante la valorizzazione anche della partecipazione del RA ad una rete di sostegno alla latitanza di GI IE, indicato come promotore e dirigente del sodalizio, indicata dal ricorrente come precedente la consumazione dei reati fine attribuitigli. 7. Anche l’ultimo motivo di ricorso prospetta una mera rivalutazione degli elementi non illogicamente valutati dal provvedimento impugnato con riferimento alle esigenze cautelari, la cui attualità ed intensità è stata riconosciuta sottolineando la gravità e l'elevata offensività delle condotte ascritte al ricorrente, commesse fino al 2023. A tal fine l’ordinanza impugnata ha valorizzato la serialità delle condotte criminose verificate e la stabilità di un programma criminoso volto alla realizzazione di reati lucrogenetici implicanti anche violenza contro le persone e la posizione nevralgica attribuita al RO all'interno dell'organizzazione 6 criminale, elementi questi ritenuti non illogicamente prevalenti sulla dedotta incensuratezza del ricorrente, ben potendo desumersi il pericolo di recidiva dalla natura dei reati e dalle modalità concrete di consumazione. Si tratta di valutazioni prive di illogicità alcuna, e conformi all’insegnamento di questa Coprte di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta. (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, [...], Rv. 288567 – 01; Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, [...], Rv. 267956 - 01). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore, l’avv. MARCO BIANCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GI RA ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della sezione per il riesame del Tribunale di Catanzaro che il 14/10/2025, in parziale riforma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale in data 16/09/2025, ha annullato la misura cautelare della Penale Sent. Sez. 2 Num. 17780 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 13/02/2026 custodia in carcere in ordine al capo 22) – ipotesi contravvenzionale che non consentiva la misura - confermando nel resto l’ordinanza impugnata, emessa in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. - così riqualificato il capo 1) della contestazione - ed a numerosi reati fine, per la maggior parte dei quali era stata esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. A sostegno del ricorso ha articolato sei motivi di impugnazione.
1.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 56, 629, 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 11) e 13) della rubrica, relativi ad una tentata estorsione ambientale in concorso mediante materiale esplosivo ai danni della Fisiomedical srl, contestata in relazione all’apposizione di un ordigno nei pressi del centro fisioterapico di cui si tratta, ipotesi fondata essenzialmente su intercettazioni ambientali, rilievi di P.G. e denuncia- querela sporta dalla persona offesa. Il ricorrente censura la riconducibilità delle condotte intimidatorie contestate alla fattispecie dell'estorsione ambientale, rilevando il difetto di elementi da cui desumerne la finalità estorsiva, che non è stata riconosciuta con riferimento alla posizione del coindagato FA NC e che è stata smentita anche dalla persona offesa NE CO, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 648, 264, cod. pen. e 2, 4, 7 legge 895/1967 in relazione ai capi 15), 17), 18), 19 bis), 19 ter), 25), 28) e 29) della rubrica. Si tratta di contestazioni in materia di armi (capi 15 e 17), del furto di un’auto di cui al capo 18), della ricettazione di un furgone Fiat Doblò, di cui al capo 19bis) e della detenzione di arma comune da sparo a bordo di questo, di cui al capo 19ter), nonché delle ricettazioni di cui ai capi 25), 28) e 29): il ricorrente contesta che i colloqui captati mediante una serie di intercettazioni ambientali, peraltro privi di riscontri, possano essere ritenuti idonei ad integrare gravi indizi in ordine ai diversi reati, con riferimento sia alla ricostruzione dei fatti che all’identificazione del RA.
1.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 56, 624 cod. pen. in relazione ai capi 23) e 24), un tentativo di furto con danneggiamento ai danni dell’ATM di un ufficio postale in relazione al quale viene contestata l’efficacia indiziante delle intercettazioni e dell’identificazione del ricorrente effettuata anche attraverso il riconoscimento della voce da parte dei carabinieri, senza procedere a perizia fonica.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli art.273 e 292 lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 582 e 416bis1 cod. pen. in relazione al capo 30) della rubrica avente ad oggetto una sorta di spedizione con lesioni ai danni della persona offesa Lamoglie, che sarebbe stato percosso con una mazza di legno del coindagato FA e dal RA e da altri con schiaffi e pugni. Il ricorrente si duole del mancato esame del compendio testimoniale costituito anche dalle dichiarazioni di SC AG e di SS DO. 2 1.5. . Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. del capo 1 della contestazione. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe tratto i gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente al delitto associativo dalla consumazione di una serie di reati fine, consumati tutti tra il mese di dicembre 2022 e il mese di giugno 2023, elementi che si assumono compatibili con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato. Le condotte di favoreggiamento della latitanza dell’associato IE GI, poste in essere tra il 03/06/2016 e il 25/02/2017, sarebbero, poi, estranee alla contestazione in esame.
1.6. Con l’ultimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per non essersi adeguatamente considerato che il RA è incensurato e privo di carichi pendenti, così come non si è adeguatamente considerato nemmeno il tempo trascorso dai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti in questa sede, in quanto costituiti da censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, al fine di dimostrare l'estraneità del ricorrente all'associazione criminale e alla consumazione dei reati satellite. In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 – 01). 2. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare non già la riconducibilità al RA della condotta contestata, bensì la finalità estorsiva attribuita all’apposizione di un ordigno nei pressi del centro fisioterapico e riabilitativo “Fisiomedical”, è inammissibile perché propone una diversa valutazione degli elementi non illogicamente esaminati dal Tribunale del riesame che, pur nel difetto di esplicite richieste o minacce nei confronti della persona offesa, ha riconosciuto la finalità estorsiva dell’azione criminosa non solo perché posta in essere un contesto territoriale notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose (circostanza di per sé non irrilevante nell’individuazione delle finalità dell’azione criminosa: cfr. Sez. 2, n. 3 21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01), ma anche per le modalità con le quali questa è stata realizzata, collocando in orario notturno un ordigno esplosivo dotato di miccia a lenta combustione e collegato ad un detonatore confezionato con modalità professionale da persona esperta, con materiale ritenuto non alla portata di chiunque, elementi tutti non irragionevolmente ritenuti espressivi della provenienza da un contesto organizzato. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che, al fine della qualificazione dei fatti come estorsione ambientale, non è richiesto che vi sia il riconoscimento, da parte di una sentenza passata in giudicato, dell'associazione criminosa, semplice o di stampo mafioso, di cui fa parte il soggetto agente, né è necessario, perché possa parlarsi di estorsione ambientale, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo: ciò che rileva - come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175) - sono le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria, come tale percepibile dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di consorterie mafiose (cfr. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, [...], Rv. 279474 – 02) Conseguentemente, deve ritenersi non manifestamente illogica la valutazione della sentenza impugnata secondo cui le modalità della condotta sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso assumono rilievo determinante con riferimento all’idoneità ad intimidire e coartare le vittime, al fine di forzarle ad accontentare loro aggressori. Né la correttezza della qualificazione, operata dal Tribunale, può essere inficiata da diverse valutazioni attribuite alla condotta del coindagato e dal rilievo difensivo volto ad evidenziare che nel caso concreto la persona offesa non ha percepito la valenza intimidatoria dell’azione di cui si tratta, avendo la polizia scoperto e disinnescato l'ordigno a seguito di perlustrazione e prima della sua deflagrazione, elemento determinante ai fini della concreta intimidazione. 3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure in ordine alla gravità indiziaria con riferimento alle contestazioni in materia di armi di cui ai capi 15) e 17); al furto dell’autovettura di cui al capo 18), alla ricettazione di un furgone Fiat Doblò, di cui al capo 19bis) ed alla detenzione di arma comune da sparo a bordo di questo, di cui al capo 19ter), nonché alle ricettazioni delle autovetture di cui ai capi 25), 28) e 29) : la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di intercettazioni, alla quale occorre dare seguito, riconosce che l’interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, [...], Rv. 286599 – 01) e l’ordinanza impugnata, 4 invece, ha dato conto ragionevolmente dell’assoluta chiarezza dei colloqui intercettati sia con riferimento alla codetenzione da parte del ricorrente delle armi indicate nel capo di imputazione (resa evidente, ad esempio, da domande come “è a tamburo?” e risposte come “è automatica”), sia della partecipazione al furto dell’auto di OS EI sia in ordine alla ricettazione del furgone Fiat Doblò, con riferimento alle quali le intercettazioni hanno rilevato anche l’uso di apparati radio FM ricetrasmettitori portatili e ricetrasmittenti tipo “walkie-talkie”. 4. Anche in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza riconosciuti a carico del ricorrente in ordine al tentativo di furto con danneggiamento posto in essere ai danni dell’ATM di un ufficio postale vengono prospettate dal ricorrente censure che, nella sostanza, contestano la persuasività e deducono l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame con riferimento all’efficacia indiziante delle intercettazioni e delle modalità di identificazione del RA, effettuata anche attraverso il riconoscimento della voce da parte dei carabinieri: senza incorrere in illogicità alcuna, invece, l'ordinanza impugnata (alle pagg. 14-16) ha evidenziato che il giorno 1/6/2025, nonostante avesse tentato di rendersi irriconoscibile, il soggetto che inseriva una tessera telefonica cosparsa di colla nella fessura dell’ATM per bloccare l’erogazione di denaro e consentire così un maggior bottino del furto programmato, veniva comunque ripreso da una telecamera frontale del bancomat, evidentemente dallo stesso non considerata. Le riprese evidenziavano, poi, le modalità della condotta nel senso contestato nell'imputazione provvisoria ed il RA veniva riconosciuto dalla P.G. operante sia nelle immagini così acquisite che dall’ascolto della voce nel file audio estrapolato dall’ATM, in virtù della pregressa conoscenza del RA da parte degli operanti, non illogicamente ritenuta attendibile, trattandosi di persona nota in ragione di precedente attività investigativa. Nell’avanzare censure di merito in relazione alle valutazioni così effettuate dall’ordinanza impugnata, peraltro, il ricorso presenta anche profili di aspecificità, laddove non si confronta nemmeno con l’ulteriore elemento indiziario ravvisato dal Tribunale del riesame nel successivo rinvenimento presso l’abitazione di un coindagato, zio del ricorrente, insieme ad altro materiale ricollegabile al RA, anche della tuta indossata da uno dei soggetti intervenuti nell’episodio di cui si tratta. 5. Del pari, con riferimento all’episodio di lesioni in concorso, contestato al RA al capo 30) dell’incolpazione provvisoria, le censure del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una mera rilettura alternativa del compendio indiziario, a fronte di un’ordinanza che senza incorrere in illogicità evidenti ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, considerata scevra da finalità calunniatorie, laddove riconosceva nel RA uno dei soggetti che, colpendolo con schiaffi e pugni, coadiuvavano chi lo percuoteva con violenza utilizzando una mazza di legno, così provocando lesioni refertate dal locale P.S. (pagg. 16 e 17 del provvedimento impugnato). Le modalità del pestaggio ai 5 danni del Lamoglie descritte nell’ordinanza impugnata, proprie di una spedizione punitiva realizzato in un territorio soggetto a consorterie mafiose, rendono incensurabile in questa sede il riconoscimento della contestata aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., in considerazione della forza intimidatrice esercitata con modalità ritenute non illogicamente evocanti l’appartenenza ad una compagine mafiosa. 6. L’ordinanza impugnata, senza incorrere in illogicità evidenti, ha reso adeguatamente conto anche delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquere caratterizzata da una stabile organizzazione strutturale, dotata di risorse, di mezzi e di un generico programma criminoso comune. Il tribunale del riesame ha, così, evidenziato come lo spiccato attivismo dei sodali, impegnati nella realizzazione di una pluralità di atti intimidatori, rapine, furti e preventive ricettazioni di veicoli e targhe rubate richiedeva una stabile organizzazione di mezzi, tanto che i sodali disponevano di telefoni e relative SIM intestati a soggetti stranieri, radio ricetrasmittenti ed altri sistemi per le comunicazioni tra gli associati, abbigliamento tecnico ed attrezzi per il travisamento quali mascherine chirurgiche e passamontagna, zaini, cacciaviti, armi e materiale per il confezionamento di ordigni artigianali, quali le cd. “marmotte” ripetutamente citate nelle conversazioni intercettate. Con un percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici l’ordinanza impugnata ne ha desunto la sussistenza del vincolo associativo, caratterizzato dall'indeterminatezza del disegno criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi e, con specifico riferimento al RA, anche la sussistenza dell'affectio societatis, in quanto consapevole del suo contributo causale all’operatività del sodalizio ed all’attuazione del programma criminoso, come reso evidente dal numero e dalla serialità delle condotte delittuose, nonché dalla rilevanza del ruolo svolto nelle diverse occasioni. Nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata ai fini della ricostruzione del quadro gravemente indiziario riconosciuto a carico del ricorrente in ordine al reato associativo, infine, non appare determinante la valorizzazione anche della partecipazione del RA ad una rete di sostegno alla latitanza di GI IE, indicato come promotore e dirigente del sodalizio, indicata dal ricorrente come precedente la consumazione dei reati fine attribuitigli. 7. Anche l’ultimo motivo di ricorso prospetta una mera rivalutazione degli elementi non illogicamente valutati dal provvedimento impugnato con riferimento alle esigenze cautelari, la cui attualità ed intensità è stata riconosciuta sottolineando la gravità e l'elevata offensività delle condotte ascritte al ricorrente, commesse fino al 2023. A tal fine l’ordinanza impugnata ha valorizzato la serialità delle condotte criminose verificate e la stabilità di un programma criminoso volto alla realizzazione di reati lucrogenetici implicanti anche violenza contro le persone e la posizione nevralgica attribuita al RO all'interno dell'organizzazione 6 criminale, elementi questi ritenuti non illogicamente prevalenti sulla dedotta incensuratezza del ricorrente, ben potendo desumersi il pericolo di recidiva dalla natura dei reati e dalle modalità concrete di consumazione. Si tratta di valutazioni prive di illogicità alcuna, e conformi all’insegnamento di questa Coprte di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta. (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, [...], Rv. 288567 – 01; Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, [...], Rv. 267956 - 01). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7