Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 1517
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Sentenza 30 marzo 1999

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In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione "diminuita fino ad un terzo" presente nell'art 444 cod. proc. pen. sta a significare che la riduzione "per il rito" non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo la applicazione delle circostanze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 1517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1517
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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