Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione "diminuita fino ad un terzo" presente nell'art 444 cod. proc. pen. sta a significare che la riduzione "per il rito" non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo la applicazione delle circostanze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 30.3.1999
1. Dott. Pasquale. Perrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N.1517
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 6036/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
avverso la sentenza emessa il 24.6.98 dal Pretore di Bari-Modugno nei confronti di NE RD, nato il [...] a [...]-Palese Macchie Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Modugno ha applicato, ex art.444 c.p.p., a NE RD, per il reato di emissione di assegno bancario senza autorizzazione del trattario, commesso il 30 marzo 1991,la pena di lire 750.000 di multa, sostitutiva di mesi uno di reclusione(p.b. mesi tre-1/3 per 62 bis c.p.= mesi 2-diminuente processuale =mesi uno).
La Procura Generale della Repubblica ricorre in cassazione e denunzia la violazione della legge penale e l'illegalità della pena applicata perché ridotta, per la scelta del rito, oltre il minimo consentito di un terzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il presupposto pattizio del giudizio previsto dall'art.444 c.p.p. comporta la prevalenza, quoad poenam, del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice, con il limite derivante dall'invalicabile principio di legalità. L'accordo in ordine ad una pena illegale non può essere ratificato dal giudice e rende nulla la sentenza che lo recepisce.
Il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione di questo principio, in quanto la locuzione "diminuita fino a un terzo", contenuta nell'art.444 c.p.p., va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo e non nel senso che possa giungersi ad una riduzione sino a due terzi della pena determinata dopo il calcolo delle circo stanze(Sez. U.,24 marzo 1990, Borzaghini) L'esigenza giuridica di applicazione di una pena legale, diversa da quella concordata, travolge i termini del patto, comporta nuove determinazioni delle parti e del giudice in ordine ad altra eventuale transazione e, quindi, l'annullamento della sentenza ex art.622 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Bari per il giudizio.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999