CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AC UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
,/ Penale Sent. Sez. 4 Num. 2654 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 28 ottobre 2020 dal Tribunale di Imperia con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, UC Lo AC e ND CH (quest'ultimo non ricorrente) sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso ad Imperia il 18 novembre 2019 impossessandosi, mentre era in corso la celebrazione della messa, di una cassetta metallica destinata alle offerte dei fedeli contenente circa C 150,00. Con la sentenza confermata in appello, Lo AC è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e alla recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale), e operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito. 2. Contro la sentenza, il difensore di Lo AC ha proposto tempestivo ricorso. Il difensore osserva che la Corte di appello ha dato atto delle difficili condizioni personali ed economiche dell'imputato e tuttavia ha ritenuto non potessero determinare una riduzione della pena essendo già state «adeguatamente valutate e valorizzate con la concessione delle attenuanti generiche». Sottolinea che, in realtà, le attenuanti generiche non sono state ritenute applicabili (è stata applicata, infatti, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.). Lamenta violazione di legge atteso che, ai fini della determinazione della pena, non si è tenuto conto delle condizioni di vita dell'imputato. Denuncia, inoltre, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella quale si afferma, contrariamente al vero, che tali condizioni sarebbero state valutate ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Non v'è dubbio che la motivazione fornita dalla Corte di appello sia viziata nella parte in cui afferma che le disagiate condizioni di vita di Lo AC sono state valutate ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. Tali attenuanti, infatti, non sono state concesse. Si deve osservare tuttavia che gli errori logici o 2 di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione. In altri termini, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento di recente: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877, ma l'indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena inflitta fosse adeguata al fatto in ragione dei numerosi e gravi precedenti specifici e ha desunto da ciò che Lo AC abbia improntato la propria condotta di vita alla commissione di illeciti per procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza. Ha sottolineato, poi, la particolare riprovevolezza della condotta posta in essere perché «tenuta in un luogo di culto» e avente ad oggetto un bene (la cassetta contenente le offerte dei fedeli) «di facile aggredibilità, perché lasciato a disposizione dei fedeli stessi». 3. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso in esame la pena base è stata determinata nella misura di mesi nove di reclusione ed C 300,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 624 cod. pen. e di gran lunga inferiore alla pena media edittale. La motivazione fornita dalla Corte di appello, inoltre, non si limita a fare rinvio ai criteri di cui all'art. 133 e non ignora gli argomenti addotti dalla difesa a sostegno di un trattamento sanzionatorio più mite. La sentenza impugnata resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente. 4. Poiché il motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato. Ha quindi rilievo nel presente 3 procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame aggravati dall'esposizione alla pubblica fede. Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) perché vi è in atti un «verbale di ricezione di querela orale» sporta in data 10 novembre 2019 da Giuseppe Puglisi, rettore del Santuario della Madonna della Costa e persona offesa dal reato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Conigli re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
,/ Penale Sent. Sez. 4 Num. 2654 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 28 ottobre 2020 dal Tribunale di Imperia con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, UC Lo AC e ND CH (quest'ultimo non ricorrente) sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso ad Imperia il 18 novembre 2019 impossessandosi, mentre era in corso la celebrazione della messa, di una cassetta metallica destinata alle offerte dei fedeli contenente circa C 150,00. Con la sentenza confermata in appello, Lo AC è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e alla recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale), e operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito. 2. Contro la sentenza, il difensore di Lo AC ha proposto tempestivo ricorso. Il difensore osserva che la Corte di appello ha dato atto delle difficili condizioni personali ed economiche dell'imputato e tuttavia ha ritenuto non potessero determinare una riduzione della pena essendo già state «adeguatamente valutate e valorizzate con la concessione delle attenuanti generiche». Sottolinea che, in realtà, le attenuanti generiche non sono state ritenute applicabili (è stata applicata, infatti, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.). Lamenta violazione di legge atteso che, ai fini della determinazione della pena, non si è tenuto conto delle condizioni di vita dell'imputato. Denuncia, inoltre, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella quale si afferma, contrariamente al vero, che tali condizioni sarebbero state valutate ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Non v'è dubbio che la motivazione fornita dalla Corte di appello sia viziata nella parte in cui afferma che le disagiate condizioni di vita di Lo AC sono state valutate ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. Tali attenuanti, infatti, non sono state concesse. Si deve osservare tuttavia che gli errori logici o 2 di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione. In altri termini, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento di recente: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877, ma l'indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la pena inflitta fosse adeguata al fatto in ragione dei numerosi e gravi precedenti specifici e ha desunto da ciò che Lo AC abbia improntato la propria condotta di vita alla commissione di illeciti per procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza. Ha sottolineato, poi, la particolare riprovevolezza della condotta posta in essere perché «tenuta in un luogo di culto» e avente ad oggetto un bene (la cassetta contenente le offerte dei fedeli) «di facile aggredibilità, perché lasciato a disposizione dei fedeli stessi». 3. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso in esame la pena base è stata determinata nella misura di mesi nove di reclusione ed C 300,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 624 cod. pen. e di gran lunga inferiore alla pena media edittale. La motivazione fornita dalla Corte di appello, inoltre, non si limita a fare rinvio ai criteri di cui all'art. 133 e non ignora gli argomenti addotti dalla difesa a sostegno di un trattamento sanzionatorio più mite. La sentenza impugnata resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente. 4. Poiché il motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato. Ha quindi rilievo nel presente 3 procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame aggravati dall'esposizione alla pubblica fede. Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) perché vi è in atti un «verbale di ricezione di querela orale» sporta in data 10 novembre 2019 da Giuseppe Puglisi, rettore del Santuario della Madonna della Costa e persona offesa dal reato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Conigli re estensore Il Presidente