Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 1
Commette il reato di peculato il raccoglitore del gioco del lotto che ometta il versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per le giocate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2007, n. 30541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30541 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 17/05/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1131
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3557/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD AR, n. ad Arena il 20.5.1942;
avverso la ordinanza in data 7-11 dicembre 2006 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la ricorrente l'avv. Moretti Franco in sostituzione dell'avv. Francesco Martingano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia avverso l'ordinanza in data 20 luglio 2006 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di AR RD, indagata per il delitto di peculato, disponeva l'applicazione di tale misura.
Alla DO era stato contestato di avere, quale concessionaria di una ricevitoria del lotto, omesso di versare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i proventi del gioco del lotto per un importo complessivo di Euro 879.240,54.
Aveva rilevato il G.i.p. che, pur sussistendo gravi indizi di colpevolezza, difettavano le esigenze cautelari, dal momento che la condotta dell'indagata era stata realizzata nell'ambito della gestione della ricevitoria del lotto n. VV 1402 di cui essa era titolare e che tale titolarità le era stata sospesa in data 6 settembre 2005 con avvio della procedura di revoca, dal che derivava la non ipotizzabilità di un concreto pericolo di reiterazione di analoghi reati, mentre, essendo state acquisite evidenze documentali circa la condotta dell'imputata, era da escludere anche il pericolo di inquinamento delle indagini.
Osservava per contro il Tribunale che, essendo indiscutibile il grave quadro indiziario a carico della DO, sussistevano esigenze di tutela del patrimonio probatorio, non potendosi escludere che l'indagata potesse attivarsi al fine di occultare la somma di cui si era appropriata o di acquisire documentazione falsa o di accordarsi con terzi perché gli stessi fornissero versioni di comodo. Sussisteva inoltre il pericolo di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità della indagata.
Ricorre per cassazione la DO, a mezzo del difensore avv. Francesco Martingano, che deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, dato che l'imputata era in possesso di n.
5.048 scontrini di giocata, dal che derivava che essa avesse fatto le giocate per sè, senza versare le relative somme. Ciò peraltro non integrava il delitto di peculato, implicante un'appropriazione di denaro, ma una mera distrazione degli scontrini, che rendeva semmai configurabile il delitto di cui all'art. 323 c.p., per il quale non poteva essere applicata la misura coercitiva degli arresti domiciliari, tanto più che il fatto ricadeva sotto l'ambito di applicabilità dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. 2. Quanto alle esigenze cautelari, il deposito di n.
5.048 scontrini faceva ritenere che l'indagata non si era appropriata di alcuna somma, sicché essa non poteva occultare alcunché come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Inoltre, l'avviso di conclusione delle indagini e la successiva fissazione della udienza preliminare rendevano evidente che non vi era alcuna concreta possibilità di inquinamento probatorio. Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, esso era radicalmente da escludere a seguito della revoca della concessione di ricevitoria del lotto, come osservato anche dal G.i.p. nella ordinanza riformata dal Tribunale.
3. Vizio di motivazione in punto di proporzionalità e di adeguatezza della misura, aspetti sui quali il Tribunale non spende parola. L'avv. Martignano ha poi presentato memoria, con la quale rappresenta che alla udienza del 7 febbraio 2007 l'imputata ha chiesto al G.u.p. la definizione del processo con rito abbreviato incondizionato, il che di per sè esclude ogni pericolo di inquinamento probatorio. DIRITTO
Il primo motivo appare manifestamente infondato.
Il fatto che la DO avesse fatto le giocate per sè, come prospettato, non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato ipotizzato, dato che l'importo delle giocate al lotto, nello stesso momento in cui queste vengono effettuate, diviene ipso facto di pertinenza dell'amministrazione finanziaria, sicché il mancato versamento di esse integra il delitto di peculato da parte del ricevitore del lotto che se ne appropri (cfr. tra le tante Cass., sez. 6^, 31 marzo 1970, Babusci;
Id., 11 aprile 1967, Caliendo). È fondato invece il motivo sulle esigenze cautelari. Il Tribunale, afferma solo in via di mera ipotesi, come si ricava dall'espressione "non può escludersi...", la sussistenza del pericolo che la DO, se lasciata in stato di libertà, possa inquinare il quadro probatorio;
ma tale valutazione non soddisfa i presupposti di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a, che richiedono l'esistenza di "situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento". Quanto al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, la motivazione sul punto denota da un lato oscurità concettuali dall'altro incongruenze logiche, fondandosi la valutazione del Tribunale sostanzialmente sulla rilevante gravità del fatto e sulla indole trasgressiva dell'indagata, senza dare conto di quale possano essere in concreto i dati dai quali desumere che essa sia in grado di realizzare analoghe condotte criminose, una volta che le è stata revocata la titolarità della ricevitoria.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, nel quale resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2007