Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15259 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Ce 65013 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE15259/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Siggiri Dott. Ugo Riggio Presidente R.G. n. 10925/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 31018 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Ettore Ferrara Consigliere Ud. 8 aprile 2003 Dott. Giacinto Bisogni Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti / I.v.a. SENTENZA / obblighi di fattura- sul ricorso proposto il 26 maggio 1999 da: Amministrazione delle Finanze in persona del Ministro pro tempo- zione collegamento re rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello negoziale. Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente Са Воводия
contro
CC 13964 Italservice S.r.l. in liquidazione (già Italservice S.p.A.) - elettivamen- te domiciliata in Bologna, alla piazza Calderoni, n. 1, presso l'avv. Andrea Bertozzi intimata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 643 del 3 . giugno 1998. N Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 a- 1015 proc. n. 10925/99 R.G. prile 2003 dal consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. An- tonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio provinciale I.V.A. di Modena emetteva il 23 luglio 1991 nei confronti della Italservice S.p.A. avviso di rettifica della dichiara- zione presentata per l'anno 1986, con il quale accertava un maggior debito d'imposta della società di L. 6.208.024.000, oltre L.
2.070.589.000 per interessi, ed irrogava, in relazione alle violazioni accertate, pene pecuniarie per L. 20.045.356.000. Premetteva l'Ufficio che la contribuente, in base a preventive intese con società di leasing, appartenenti al suo stesso gruppo, aveva stipu- lato con gli utilizzatori di autovetture concesse in locazione finanzia- для ria dei contratti, con i quali, oltre ad assicurare i rischi diversi dalla responsabilità civile, aveva garantito l'esito di ogni operazione com- merciale mediante un finanziamento, al tasso medio annuo del 15- 20%, da costituire in deposito cauzionale infruttifero, una fideiussio- ne al costo del 3,25-3,50% del prezzo del bene e la costituzione di un bonus a tutela dell'esatto adempimento, il corrispettivo dei quali era stato riscosso dalle concedenti con l'inclusione nel c.d. maxi-canone, che rappresentava la prima rata del pagamento delle locazioni. Aggiungeva che l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti per le locazioni, sostanzialmente equivalente al valore venale dei beni dati in leasing, erano stati assoggettati dalle concedenti ad imposta sul va- lore aggiunto, mentre gli interessi sui finanziamenti e gli importi dei proc. n. 10925/99 R.G. 2 bonus, accreditati alla contribuente dopo la loro riscossione, erano stati da questa sottratti ad imposizione, ai sensi dell'art. 10, n. 1, d.p.r. 20 ottobre 1972, n. 633, in quanto prestazioni concernenti ope- razioni di credito e di finanziamento, e che analogo beneficio era sta- to applicato al riaccredito alle società di leasing da parte della contri- buente di provvigioni, di cui era stato pattuito il pagamento per l'at- tività di intermediazione svolta in tali operazioni. La complessiva disciplina negoziale e la regolamentazione in conto corrente dei rapporti di dare ed avere tra le società avevano compor- tato, così, una contrazione degli imponibili delle locazioni, giacché da essi erano stati esclusi gli effettivi ricavi, costituiti dagli importi riaccreditati dalla contribuente alle concedenti in esenzione d'impo- sta per provvigioni e bonus, e tali somme, indebitamente sottratte ad ON imposizione, dovevano essere recuperate a tassazione nei confronti della contribuente, dovendosi ritenere una sua diretta partecipazione ai rapporti di leasing oppure, in alternativa, una simulata inerenza del pagamento delle provvigioni ad operazioni di credito o di finanzia- mento. L'impugnazione della rettifica da parte della Italservice S.p.A. (suc- cessivamente Italservice S.r.l.) era accolta dalla Commissione tribu- taria di 1° grado di Modena, che annullava l'accertamento, e la deci- sione, appellata dall'Ufficio, era confermata dalla Commissione tri- butaria di 2° grado e, successivamente, dalla Corte di Appello di Bo- logna che, con sentenza depositata il 3 giugno 1998, respingeva l'ulteriore gravame dell'amministrazione finanziaria, sul rilievo che proc. n. 10925/99 R.G. 3 ☐ il collegamento funzionale realizzato tra gli autonomi contratti di fi- nanziamento e quelli di locazione allo scopo di realizzare l'interesse della società e dei singoli contraenti non costituiva elemento suffi- ciente per attribuire un'unica causa ai distinti negozi voluti dalle parti e ricondurli ad un unico contratto complesso e che il minor costo in termini fiscali delle operazioni di leasing derivante dallo schema ne- goziale seguito non legittimava l'induzione che i contratti fossero simulati od indiretti e si sottraessero al regime giuridico e fiscale cor- rispondente alle caratteristiche loro attribuite dal-l'autonomia privata. L'Amministrazione delle finanze ricorreva con un unico articolato motivo per la cassazione della sentenza e la società intimata Italser- vice S.r.l. in liquidazione non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA D/ECISIONE ON La ricorrente, denunciando la nullità della sentenza impugnata, in re- lazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta l'omessa ed in- sufficiente motivazione su punti decisivi della controversia e la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 1414, c.c., e/o degli artt. 1325, n. 2, e 1343 e ss., c.c., in rapporto agli artt. 1742, 1813 e 1782, c.c., e degli artt. 3 e 10, d.p.r. 20 ottobre 1972, n. 633, nonché dei principi generali in tema di contratti associativi. Deduce che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla tesi alternativa addotta a sostegno dell'imponibilità delle operazioni, rappresentata dalla dissimulazione dei corrispettivi delle locazioni, e non avrebbe compiuto quell'analisi scrupolosa ed attenta delle vicen- de che l'avrebbe condotta a riconoscere l'assenza di causa del paga- proc. n. 10925/99 R.G. 4 mento di interessi per i finanziamenti, giacché gli importi corri- - spondenti erano stati in massima parte riversati alle società di leasing sotto forma di provvigioni per le intermediazioni, e della correspon- sione delle provvigioni, atteso che ai contratti di finanziamento non era stata data effettiva esecuzione, risolvendosi l'erogazione delle somme nel dato puramente figurativo dell'iscrizione di una partita contabile. Non avrebbe considerato, inoltre, che il rapporto associativo alla base dell'accordo di ripartizione tra le società delle somme provenienti dagli utilizzatori in relazione alle prestazioni effettivamente rese non consentiva di configurare tra di esse l'esistenza di un ulteriore rap- porto di intermediazione. ดม Il motivo è infondato. 3 La prospettazione dell'inclusione delle pattuizioni intercorse tra le società di leasing, la contribuente ed i singoli utilizzatori dei beni in un procedimento negoziale caratterizzato da un'unica causa e della realizzazione di un contratto complesso, di cui tutti i soggetti erano parti, e dell'ipotesi alternativa di più contratti tra loro collegati allo scopo di ridurre l'ammontare dei reali corrispettivi delle locazioni e di eludere l'imposizione, mediante la simulazione della natura di in- teressi per operazioni esenti di credito e di finanziamento, attiene a valutazioni di fatto, alle quali il giudice di merito non si è sottratto, avendone negato espressamente la ravvisabilità, e, in quanto a lui e- sclusivamente rimesse, sindacabili d'illegittimità soltanto se non sor- rette da un apparato argomentativo congruo e privo di vizi logici e proc. n. 10925/99 R.G. 5 giuridici (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 29 ottobre 1999, n. 12185; Cass. civ., sez. V, sent. 3 settembre 2001, n. 11351; Cass. civ., sez. V, sent. 28 settembre 2001, n. 12128). Non rappresenta, dunque, una critica che possa essere esaminata in questa sede, ostandovi i limiti oggettivi posti dall'art. 360, c.p.c., alla cognizione nel giudizio di cassazione, l'asserzione da parte della ri- corrente di potere ravvisare, sulla base di un'omessa più approfondita analisi delle vicende, una volontà dei contraenti e collegamenti nego- ziali diversi da quelli individuati dalla corte d'appello, giacché la censura non è accompagnata dalla denuncia di specifiche insufficien- ze od irragionevolezza dei contrari apprezzamenti posti a fondamento della decisione,. La conclusione e la mancata deduzione della violazione delle regole ON dettate per l'interpretazione dei contratti non consentono, altresì, l'indagine sollecitata sulla violazione e falsa applicazione delle nor- me in materia di effetti della simulazione (art. 1414, c.c.) e/o dell'illiceità della causa (artt. 1325, n. 2, e 1343, c.c.), di momento perfezionativo dei contratti reali, quali il mutuo (artt. 1813, c.c.) ed il deposito irregolare (1782, c.c.), di retribuzione per l'intermediazione (art. 1742, c.c.) e dei principi generali in tema di contratti associativi. Va aggiunto che nessuna specifica disposizione imponeva, relativa- mente all'I.V.A., di considerare unitariamente come locazione finan- ziaria un mutuo funzionalmente collegato ad una locazione atipica (cfr.: sent. n. 12185/99, cit.), diversamente da quanto previsto in ma- teria di imposta di registro dall'art. 20, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e proc. n. 10925/99 R.G. 6 che un generale potere di disconoscere, ai fini tributari, gli effetti di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni e- conomiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordina- mento tributario. ed i vantaggi con essi ottenuti dal contribuente, è stato riconosciuto soltanto dall'art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 7, 1° co., d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, la cui irretroattività si desume in modo in equivoco dal suo terzo com- ma (cfr.: sent. n. 11351/2001, cit). All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma 1'8 aprile 2003. Il presidente Il consigliere est. dott. Ugo Riggio. dott. Massimo Oddo Mgo dergo OD CORT Il cancelliere doti. Rintano DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 13 BIT 2003 IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano proc. n. 10925/99 R.G. 7