Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 02 8 05 05/0 REPUBBLICA ITALIA MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14321/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cron.5738Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 11/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 5000 EB. 2001- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in il IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FAST POLISH TRANSPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2000 5288 in ROMA VIA F. DENZA 15, presso lo studio -1- dell'avvocato CAPACCIOLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6472/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/05/98 R.G.N.618/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PONTURO per delega SGROI;
udito l'Avvocato ROCCO DI TORREPADULA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 26 marzo 1996 la FAST POLISH TRANSPORT S.r.l. chiese che il Pretore di Milano in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse la natura indebita del versamento effettuato all'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) per pretesa omissione dei contributi relativi a 5 persone dall'Istituto qualificate come lavoratori dipendenti. Нного La richiesta della ricorrente era fondata sulla natura autonoma dei rapporti. Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. eccepì che quanto versato in base alla procedura agevolata del condono non poteva essere messo in discussione, e che i rapporti di lavoro avevano natura subordinata. Il Pretore accolse la domanda della Società, “condannando l'I.N.P.S. a restituire la somma versata, con interessi dalla data della domanda giudiziale" (sentenza del Tribunale); ed il Tribunale, con sentenza del 30 maggio 1998, respinse l'appello dell'Istituto. Afferma il Tribunale che, secondo il prevalente pensiero della giurisprudenza di legittimità, la domanda di condono non incide sulla possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligazione. Né sembra fondata, aggiunge il Tribunale, l'affermazione di due recenti decisioni, per le quali la normativa sul condono, diretta ad eliminare il contenzioso ed i relativi aggravi, non consente di apporre alla domanda che causerebbero anche riserve di accertamento, un danno all'amministrazione. Ritiene il Tribunale che, poiché la funzione della normativa è la concessione di un'agevolazione nell'estinzione di un debito, 3 il presupposto per la sua applicazione è l'esistenza del debito. Argomenti per questa affermazione sono tratti in primo luogo dal confronto con il condono fiscale, che prevede regole minuziose relative ai giudizi pendenti, : regole assenti nel condono previdenziale. Sono in secondo luogo tratti dalla previsione, contenuta in un primo testo della legge 23 dicembre 1994 n. Lucas 724, della rinuncia reciproca ad azioni legali: previsione poi non approvata nel testo definitivo di questa legge. In terzo luogo, ed in modo particolare, ad avviso del Tribunale gli Istituti previdenziali, portatori di un interesse pubblicistico, hanno il diritto dovere di richiedere i contributi, cui -> corrispondono prestazioni, solo quando ne sussistono i presupposti: vi è un interesse generale alla correlatività fra obbligazione contributiva e prestazione assicurativa: in assenza della prestazione manca l'obbligazione. Nel merito, aggiunge il Tribunale, l'unico rapporto dedotto in appello è relativo alla posizione di RA MB, tuttavia, in base a quanto dichiarato dalla stessa MB, che, come teste, aveva chiarito quanto inizialmente dichiarato all'Ispettore, nel periodo anteriore al 1° luglio 1991 (quando ella venne formalmente assunta dalla Società), il suo lavoro era meno intenso, non aveva vincoli di orario e non si inseriva in una struttura gerarchico organizzativa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee di un unico motivo. Resiste la FAST POLISH TRANSPORT S.r.l. con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione delle norme sul condono 4 previdenziale ed in particolare dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 nonché vizio di motivazione, l'Istituto, richiamando una decisione del Supremo Collegio (S.U. 15 maggio 1998 n. 4918), sostiene che 1. la normativa sul condono previdenziale ha funzione premiale non diversa (per accertamento, liquidazione e riscossione) da quella sul condono fiscale;
блого 2. il pagamento per condono ha origine da una libera scelta del soggetto che l'effettua, il quale ha ampia possibilità di far valere le sue ragioni opponendosi nelle sedi opportune, e nel contempo ha la possibilità di adempiere integralmente il proprio debito;
3. essendosi avvalso delle agevolazioni introdotte dal condono, il suo debito deve ritenersi irreversibilmente definito;
4. poiché il condono è un negozio normativamente predisposto e con contenuto vincolato, in particolare nei tempi e nelle modalità di adempimento e negli effetti, non è possibile introdurvi una clausola estranea al progetto negoziale, che ne vanificherebbe la specifica finalità di eliminare contestazioni e pendenze. Il motivo è parzialmente fondato. Con la sentenza 15 maggio 1998 n. 4918 le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato che “la normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa, non diversamente dall'analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese ed ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati;
e pertanto, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, l'accoglimento della domanda di condono comporta il venir meno 5 di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, e la riserva di accertamento negativo del debito, eventualmente apposta dall'interessato alla domanda di condono, è priva di ogni effetto, senza che sia perciò solo configurabile una lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo conserva ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata, ma un'opzione ampiamente discrezionale". La materia, in tal modo definita da questa decisione, è stata ridefinita da una successiva norma (art. 9 della legge 23 dicembre 1998 n. 448), causalmente connessa alla sentenza, di cui è storico sviluppo. La norma in esame dispone che “le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge in materia di condono previdenziale, sono valide, e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". La nuova disciplina presenta tre aspetti : a. la validità delle clausole;
b. l'ammissibilità del separato accertamento dell'insussistenza del debito;
6 c. l'esclusione dell'obbligo, a carico degli enti impositori, di pagare gli interessi sulle somme da rimborsare. Con il primo aspetto, non si modificano la struttura e le modalità della clausola, bensì il suo giuridico rapporto con l'atto negoziale del condono: questo nuovo rapporto rende valida la clausola. Ed invero, secondo il pensiero espresso da questa Corte con RU l'indicata decisione, l'atto negoziale del condono, in quanto normativamente disciplinato, ha un contenuto vincolato, che non consente "l'introduzione di elementi estranei alla previsione legale, ed a maggior ragione l'apposizione di una clausola di riserva, che impedirebbe la realizzazione di quelli che sono gli scopi del condono;
tale clausola * vitiatur sed non vitiat”. La nuova norma, poiché non fornisce un'interpretazione autentica della preesistente normativa, non nega l'esattezza di questa interpretazione giurisprudenziale. Dispone tuttavia una modifica della stessa disciplina, conferendo una limitata elasticità al contenuto dell'atto, attraverso l'introduzione di una valida clausola di riserva di ripetizione. Questa modifica, disciplinando le domande presentate in base a "precedenti provvedimenti di legge in materia di condono previdenziale", e conferendo alle clausole una validità "sopravvenuta”, ha effetto retroattivo. Il secondo aspetto di questa norma non comporta alcuna innovazione. Ed invero, interpretando la preesistente normativa, anche questa Corte aveva affermato che “il soggetto che ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo ha ampia possibilità di far valere le sue 7 per contestare la debenza ragioni, opponendosi nelle sedi opportune delle somme e per la loro ripetizione". Il terzo aspetto della disciplina è significativamente innovativo: блого l'obbligo di restituzione, che sorge dall'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo (che aveva motivato la riscossione delle relative somme), non si estende agli interessi sulle somme versate. L'obbligo di pagare gli interessi non sorge fin quando sia controversa l'esistenza dell'obbligo contributivo;
sorge solo con l'accertamento (per irreversibile giudicato) della relativa inesistenza. Questa disposizione relativa agli interessi non è deroga alla generale disciplina del possesso di buona fede (art. 1148 cod. civ.). Ed invero, da un canto la domanda di condono costituisce un elemento che, pur nella contestuale clausola di riserva di ripetizione e pur dopo la proposizione della domanda di ripetizione, consente di ipotizzare la permanenza della buona fede dell'ente. Questa è in tal modo potenziata, e differenziata da quella del semplice possessore di buona fede (prevista dall'art. 1148 cod. civ.); e cessa solo con l'irreversibile accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo. D'altro canto, la perdita del diritto agli interessi costituisce un onere connesso all'utilizzazione del meccanismo amministrativo del condono. Nel caso in esame, da un canto l'accertata inesistenza dell'obbligo contributivo (non contestata con il ricorso in esame) determina il diritto della Società alla restituzione delle somme a suo tempo versate. Ed in questi limiti la sentenza del Tribunale, che ha confermato la decisione pretorile, non è censurabile. 8 . La predetta decisione afferma tuttavia l'obbligo al pagamento degli interessi sulle somme, “dalla domanda giudiziale”. Poiché l'oggetto della domanda della Società (accolta poi dal Pretore) era l'obbligo di restituire le somme con i relativi interessi, la Много contestazione dell'I.N.P.S., investendo la stessa ipotizzabilità dell'obbligo di restituzione (per la nullità della clausola), comprende (quale minus) anche l'obbligo di pagare i relativi interessi. E quest'obbligo, dedotto dalla Società e contestato dall'LN.P.S., non sorge con la domanda giudiziale proposta dalla Società, bensì solo con l'irreversibile accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo. In questi limiti, il ricorso deve essere accolto. E, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di pagamento degli interessi sulle somme da rimborsare. Poiché la decisione (con l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate) è stata determinata dall'ingresso della legge 23 dicembre 1998 n. 448, normativa posteriore non solo alle sentenze di merito, bensì allo stesso ricorso proposto dall'Istituto in sede di legittimità, appare equo (anche nella logica della norma, che intende escludere ogni onere dell'Istituto) disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata, in ragione della censura accolta;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Società, limitatamente agli interessi;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2000. Victro Cuses Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE ского Phillie VERÌABORATORE DI CANCELLI Depoultata in Cancellerie I D , A oggl, 26 FEB. 2001 S O 0 S L 1 A 3 I . T 3 O T , 5 R R A IL COLLABORA I S . 'A D A L N P L A E T 3 I S D -7 N O I G 8 S P - O 1 N IM A E 1 S D A I E E D , A G E O G T O R E T T N T S L E I I S R G E I A E D L R L O E D 10