Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
02508 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOVE DIE POPOLITA NO SUPREMADICASSAZIONE LA COR Oggetto Jentensa, metifica in from SEZIONE TERZA CIVILE e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 R.G.N. 12596/98 - Presidente - Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Cron. 5177 SALLUZZO Consigliere Dott. Vincenzo Rep. fiz Consigliere Dott. Michele VARRONE Ud. 18/09/00 AMATUCCI Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato BERNAVA ANDREA, difeso dall'avvocato ARCELLA RAFFAELE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. 1500 pe 2/1 FEB. 200T contro il IL CANCELLIERE MILANO FERDINANDO, ASSITALIA SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 10077/97 del Tribunale di LIRE 1500 CANCELLERIA NAPOLI, emessa il 19/11/1997, depositata il 09/12/97; -2000 RG.20469/1993; 1413 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0292131 udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Premesso in fatto che: -con sentenza resa in data 31.5.1993, il Pretore di Napoli, in parziale accoglimento di una richiesta di risarcimento dei danni avanzata da RB UA, ha condannato l'Assitalia al pagamento della somma di L. 2.194.500; -il RB, con atto notificato in data 13.7.1993, ha intimato all'Assitalia precetto per il pagamento delle somme liquidate dal Pretore;
-successivamente, con atto notificato in data 29.9.1993, lo stesso RB ha proposto appello av- verso la sentenza di primo grado davanti al tribunale di Napoli;
-il Tribunale, con sentenza resa in data 19.11.1997, ha dichiarato inammissibile il gravame, mo- Livando che "la notificazione della sentenza in forma esecutiva al domicilio reale del soccombente vale a far decorrere il termine per l'impugnazione nei con- fronti del notificante, il quale, con il fatto stesso di prendere l'iniziativa, ha dimostrato di aver potuto 2 valutare l'utilità del proporre 0 meno le impugnazioni nel proprio interesse"; -di tale sentenza il RB ha chiesto la cassa- zione con ricorso affidato a due motivi;
tutto ciò premesso si osserva in diritto quanto se- que. I l ricorrente lamenta violazione e falsa applica- zione degli artt. 170 e 285 c.p.c., per avere la sen- tenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello in contrasto con la giurisprudenza di questo S.C., per cui la notificazione della sentenza sentenza effettuata al- la controparte personalmente non fa decorrere il termi- ne per l'impugnazione neppure nei confronti della parte notificante. Il motivo è fondato. Infatti, come correttamente esposto dal ricorrente, la notificazione della senten- za, che venga effettuata, anzicchè al procuratore CO- stituito alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, ma anche nei confronti della parte noti- ficante, stante la comunanza di tale termine ad entram- be le parti" (Cass.
1.3.1990 n. 1556). Per tale ragione, assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata 3 cassata con rinvio, anche per le spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, in data 18 settembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEشهر Fiduci a Depositata in Concelleria IL CANCELLERE C1 scotta Ammendola 21 FEB. 2001 Oggi, IL CASO RECT Concetta A mendola 20000 220000 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 12 Iscritto & ruolo i Art. n. 4