Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 1
Benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce tuttavia un valore immanente nell'ordinamento, in forza del quale non è consentito discostarsi da una interpretazione consolidata del giudice di legittimità, senza una ragione giustificativa; ne consegue che è manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 1 della legge n. 89 del 2001, un ricorso che contesti la interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto collettivo, quando in precedenza siano intervenute più conformi sentenze della Suprema Corte, rispetto ad identiche censure e in relazione al medesimo iter motivazionale, senza dare conto degli argomenti già spesi dalla Corte, benché depositato in data largamente successiva alla pubblicazione delle suddette sentenze.
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di Franco De Stefano [ [sul ruolo della Corte di Cassazione v.su questa Rivista, A. Scarpa, Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti, 23 febbraio 2021 e R. Conti, Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" delle Corte di Cassazione a confronto, in questa Rivista, 4 marzo 2021] Sommario: 1. Prologo – 2. Giurisprudenza e sistema delle fonti – 3. Il ruolo del precedente e la certezza del diritto – 4. La certezza del diritto in tensione dialettica con le esigenze del cambiamento – 5. Il ruolo del precedente nella disciplina processuale – 6. La forza indiretta del precedente – 7. Una nomofilachia consapevole e responsabile – 8. I progetti tematici – 9. La rilevanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALCATEL ITALIA SPA - DIV. ALCATEL SIETTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE VITO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO CAPACCHIONE, DOMENICO CARPAGNANO, giusta delega in Atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 857/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/01/01 - R.G.N. 254/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con proprio decreto il TO del lavoro di Trani ha ingiunto alla LC LI s.p.a. di pagare all'ex dipendente, sig. Vito Belgiovine, L.
8.589.113 quale residuo importo delle somme complessivamente dovute in aggiunta al normale trattamento di fine rapporto a seguito di accordo sindacale sottoscritto in data 6 luglio 1992 e di verbale di conciliazione (da esso previsto) che obbligavano la società al pagamento di una ulteriore somma, composta da una cifra fissa di L. 10.000.000 e da una cifra variabile in relazione ai mesi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi per il trattamento di pensione di anzianità o di vecchiaia.
Proponeva opposizione l'ingiunta deducendo che, mentre l'accordo sindacale prevedeva che l'importo di L. 10.000.000 doveva essere corrisposto al netto delle trattenute fiscali, analoga pattuizione non vi era per l'importo variabile.
Il TO rigettava l'opposizione e condannava la società nelle spese.
L'appello della LC veniva respinto dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza in data 23 novembre 2000/18 gennaio 2001 n. 857/2000, con condanna dell'appellante alle ulteriori spese. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la LC LI s.p.a. - Div. LC Siette con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 373 c.p.c., cui ha resistito il lavoratore con controricorso.
Con sentenza 11095/2002 le Sezioni unite di questa Corte, rigettando il secondo motivo del ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed hanno disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione per l'ulteriore corso in relazione agli altri motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 cod. civ.; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Si lamenta del mancato accoglimento della eccezione di improponibilità della domanda, a causa della ritenuta inoppugnabilità, ex art. 2113 cod. civ., della conciliazione sottoscritta dalle parti in sede sindacale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che si tratta di una questione di interpretazione dell'accordo transattivo, e non di (inammissibile) impugnativa dello stesso.
Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 cod. civ., nonché dell'art. 4, 2^ comma bis e ter, d.l. 173/1988, convertito in l. 291/1988, dell'art. 12 l. 153/1969, in relazione agli artt. 12 e 1362 cod., civ.;
omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la interpretazione dell'accordo sindacale operata dalla sentenza impugnata.
Trattasi di censure, attinenti alla interpretazione del medesimo accordo sindacale, in fattispecie attinenti singoli lavoratori affetti dallo stesso, identiche a quelle esaminate, e ritenute infondate, in numerose sentenze di questa Corte (10 luglio 2000 nn. 9157, 9158, 9159, 9161, 9167 e 9168). Con le citate sentenze questa Corte ha ancora una volta ribadito l'insegnamento, assolutamente consolidato, secondo cui l'interpretazione del contratto individuale o collettivo di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. Ciò premesso, le citate sentenze hanno ritenuto corretta la interpretazione del medesimo accordo collettivo rilevante nella presente causa da parte del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che tutti gli importi aggiuntivi rispetto al normale trattamento di fine rapporto - cioè sia quelli in cifra fissa sia quelli in cifra variabile, in relazione ai mesi necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o la pensione di vecchiaia dovuti dall'LC LI S.p.A. ai propri dipendenti in base all'accordo sindacale sottoscritto il 6 luglio 1992 e al successivo verbale di conciliazione da esso previsto, fossero da corrispondere al netto delle trattenute fiscali, ancorché ciò fosse stato espressamente pattuito esclusivamente per gli importi in cifra fissa.
Con il ricorso nella presente causa, depositato in data largamente successiva alla pubblicazione delle citate sentenze, la ricorrente ripropone le identiche censure delle cause già decise da questa Corte, senza farsi carico degli argomenti spesi nelle citate sentenze.
Al riguardo si deve ribadire quanto già statuito da questa Corte, in particolare con la sentenza 225/2002. Come è ben noto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, stante la mancata attuazione dell'art. 39 della Costit.
ed in ragione della appartenenza al diritto comune delle obbligazioni della attuale contrattazione collettiva, la sua interpretazione è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod. civ. o del vizio di motivazione (ex plurimis Cass. 24
gennaio 1997 n. 714; Cass. 21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996;
Cass. 29 novembre 1999 n. 13354, nonché quelle specifiche, relative alla società LC, sopra citate).
Nella specie trattasi di un accordo aziendale per incentivazione all'esodo.
L'esigenza della sua interpretazione uniforme è correlata alla sua funzione normativa nell'ambito dell'istituzione aziendale. I giudici del merito hanno fornito una interpretazione uniforme, che è stata confermata dalle sentenze di questa corte citate sopra, nel senso sopra riportato.
La valutazione di tale interpretazione operata dalle citate sentenze di questa corte, pur non vincolando giuridicamente la decisione odierna, costituisce tuttavia persuasivo argomento per confermare il medesimo giudizio, in relazione alle medesime censure. Infatti, come sottolineato dalla dottrina e dalia giurisprudenza di questa Corte, la funzione nomofilattica assegnata dall'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) alla Corte
Suprema costituisce una funzione di carattere costituzionale, diretta espressione dell'art. 3, perché l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge ne implica l'uniforme interpretazione (Cass. Sez. 3^ pen., sent. 7455 del 01-07-1994). Pertanto, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o una direttiva di tendenza, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale non ci si deve discostare da un'interpretazione consolidata del giudice di legittimità, investito, istituzionalmente, della funzione di nomofilachia, senza una ragione giustificativa (Cass. sez. 3^ pen. Sent. n. 1999 del 23.2.1996). Tale funzione investe l'intera attività giurisdizionale della Corte, ivi compreso il controllo della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., il quale conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5302; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Se dunque una sentenza di questa Corte abbia ritenuto che non c'è violazione di tali canoni in una data interpretazione del contratto collettivo, ne' che sia rinvenibile, nel ragionamento del giudice di merito, traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, e neppure insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 13045/1997, 5802/1998, 10503/1993 cit.), una successiva sentenza che debba pronunciarsi sul medesimo iter motivazionale e sulle medesime censure non può discostarsi dalla precedente valutazione di conformità ai canoni legali e logico-formali senza gravi e stringenti ragioni, considerata anche la funzione normativa del contratto collettivo, che nella specie non sono state neppure prospettate.
Tale orientamento risulta confermato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001 n. 89 il quale, nel modificare il testo del previgente art. 375 c.p.c., ha introdotto la categoria della manifesta infondatezza,
quale particolare motivo di rigetto del ricorso.
Il ricorso va pertanto respinto, sulla base del seguente principio di diritto: "La funzione nomofilattica investe l'intera attività giurisdizionale della Corte di Cassazione, ivi compreso il controllo della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; pertanto va rigettato in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., come modificato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89, un ricorso che contesti la interpretazione del giudice di merito di un contratto collettivo, già in precedenza ritenuta corretta da più conformi sentenze di questa Corte (nella specie sei), con identiche censure, e senza dare conto degli argomenti già spesi dalla Corte, benché depositato in data largamente successiva alla pubblicazione delle sentenze della Corte".
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro, 40,00, oltre Euro quattromila per onorari di avvocato, con attribuzione agli avv. Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione, distrattari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00, oltre Euro quattromila onorari di avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003