Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
Costituisce esercizio abusivo di attività bancaria (art. 131 D.Lgs. n. 385 del 1993), l'attività - posta in essere da una società cooperativa, in assenza della autorizzazione della Banca d'Italia - di raccolta del risparmio, realizzata sotto forma di depositi da parte dei soci, e di erogazione di mutui in forma generalizzata, effettuata contestualmente o nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della domanda di ammissione, senza rispettare le modalità previste dallo statuto, essendo irrilevante, a tal fine, il fatto della mancata circolazione di assegni, posto che l'attività bancaria veniva effettuata con il rilascio di libretti di risparmio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 26642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26642 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/05/2004
1. Dott. PROVIDENTI SC - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 751
3. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 041490/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NZ VA N. IL 24/06/1954;
avverso SENTENZA del 03/10/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il difensore Avv. Domenico Clemenza;
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 3-10-2002, in riforma della sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino sezione distaccata di Cervinara il 20-3-2000, assolveva FF NC NN e AN SC dall'imputazione ascritta al capo B) per violazione dell'articolo 133 del D.L. 395/93 perché il fatto non sussiste.
Confermava invece la condanna inflitta in primo grado, a mesi otto di reclusione e lire cinque milioni di multa ciascuno, in ordine al reato contestato al capo A) per aver in violazione della legge vigente, in concorso fra loro svolto attività bancaria senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia; e per quello di cui al capo C) per violazione dell'articolo 54 della legge 197/91, per non aver approntato il meccanismo volto alla registrazione delle operazioni superiori ai venti milioni, registro reso obbligatorio dall'11-1-1985. Reati commessi fino al 2-6-1994. Ha proposto ricorso il FF censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l'attività svolta dalla Cooperativa avesse la natura e le caratteristiche di attività bancaria e per non aver tenuto conto del fatto che lo strumento tecnico per la registrazione delle operazioni superiori a venti milioni era stato sia pur parzialmente approntato.
Sosteneva quindi che andava assolto quanto meno per mancanza dell'elemento soggettivo del reato e che comunque andava dichiarata la prescrizione.
I primi due motivi sono infondati.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza (v. Cass. Sez. 2^, 8/1/1998 n. 5285) per la configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d. lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è
indispensabile che l'agente, singolo professionista, o rappresentante di una società, ponga in essere una delle condotte indicate nell'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al "pubblico" inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione da costoro data al denaro.
Dalla sentenza impugnata si evince che nel caso in esame, dalla dichiarazione del consulente tecnico e dalla documentazione acquisita è emerso che l'attività della Cassa di Mutualità comprendeva, la raccolta di risparmi, attraverso la costituzione di depositi da parte dei soci, e l'erogazione di mutui, in forma generalizzata, visto che veniva effettuata contestualmente o nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della domanda di ammissione, senza rispettare le modalità previste dallo statuto. Opportunamente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il fatto che non circolavano assegni, dato che l'attività bancaria veniva effettuata attraverso il rilascio di libretti di risparmio. L'elemento soggettivo del reato contestato è quello generico consistente nella volontarietà dell'attività bancaria, emergente in modo evidente dal comportamento dell'imputato.
La censura, relative all'imputazione per la mancata messa in uso dell'apparecchio informatico per la registrazione delle operazioni superiori a venti milioni, si riferisce ad un giudizio in fatto, sul quale la Corte di merito ha congruamente motivato, affermando che al momento della consulenza tecnica le operazioni superiori ai venti milioni non venivano annotate.
Va invece accolto l'ultimo motivo di gravame, dato che i reati contestati con il vincolo della continuazione, vanno considerati singolarmente ai fini della verifica della maturazione del termine previsto dalla legge per la prescrizione.
Essendo tale termine interamente decorso, sia per il delitto che per la contravvenzione, la sentenza va annullata senza rinvio perché estinti i reati per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004