Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
In tema di furto aggravato, per mezzo fraudolento deve intendersi qualunque attività che sorprenda o soverchi con insidia ed astuzia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti posti dal soggetto passivo a difesa della cosa. (Sulla base di tali principi, la Corte ha escluso che il mero nascondimento dell'oggetto rubato nelle tasche della giacca configuri l'aggravante del mezzo fraudolento).
Commentari • 6
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2006, n. 24232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24232 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 27/04/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 677
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 006626/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RA, N. IL 16/05/1976;
avverso SENTENZA del 12/07/2002 della CORTE d'APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI Lionello;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela;
udito il difensore Avv. Francesco Rufini, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 12 luglio 2002 la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale della stessa città - dichiarativa della responsabilità di ER NI e di AN RA per il reato di concorso in tentato furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento commesso in danno del negozio D.M., per avere i predetti compiuto, in concorso tra loro atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcune confezioni di profumo, celandole sotto i propri vestiti, con condanna di ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni 20 di reclusione (sostituita per entrambi con la pena della multa di L. 1.500.000) e L. 200.000 di multa - concedeva il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza impugnata.
La suddetta decisione dei secondi giudici è stata gravata di ricorso per cassazione da solo AN, il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della citata circostanza aggravante ed ha sostenuto che relativamente al tentativo di furto semplice - così come doveva essere giuridicamente qualificato il fatto - difettava la condizione di procedibilità costituita dalla querela di parte, in primo luogo perché era stata presentata una mera denuncia, assente in essa la manifestazione di volontà punitiva, ed in secondo luogo perché, comunque, TT NA, semplice commessa del punto vendita della D.M., Italia S.r.l. - amministratore unico della quale era SA LO - legittimata a presentare querela per il fatto in questione.
Il ricorso è fondato, nei sensi che seguono.
Fermo il principio di diritto secondo il quale il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza che siasi provveduto al relativo pagamento (così come nella fattispecie concreta in esame, nella quale gli imputati furono fermati in prossimità dell'uscita, dopo avere oltrepassato le casse) integra il reato di furto semplice (che nella specie è stato ritenuto meramente tentato, perché la fase della sottrazione fu notata dalla commessa, la quale attese che i due si avvicinassero alla cassa e fossero prossimi ad uscire dall'esercizio senza avere pagato la merce, occultata nelle tasche dei giacconi invernali indossati da ambo gli imputati), va osservato che l'occultamento dei beni sottratti sotto le vesti del soggetto agente non integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, contestata sotto il profilo dell'uso di un mezzo fraudolento.
Invero, posto che per "mezzo fraudolento" ai sensi del citato art.625 c.p., n. 2, deve intendersi qualunque attività che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia delle cose proprie, sicché in tale nozione rientra ogni operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza idonea ad eludere i detti accorgimenti e cautele, va osservato che l'occultamento sulla propria persona della cosa sottratta non ha rappresentato, con riferimento al caso in esame, un elemento "in più" rispetto all'attività necessaria per operare la sottrazione diretta a conseguire il possesso dei beni, come invece è richiesto perché l'aggravante de qua sia configurabile, ma ha costituito l'attività stessa di sottrazione, realizzata con il mezzo più semplice, utilizzato il quale il soggetto passivo ha,con ciò solo, perduto il potere di controllo, avendo coinciso, quindi, il rapido inserimento degli oggetti nelle tasche l'elemento costitutivo della fattispecie tipica;
di cui all'art. 24 c.p., rappresentato dalla sottrazione della cosa mobile al detentore.
Dovendosi pertanto ritenere l'ipotesi del tentativo di furto "semplice", punibile a querela della (persona offesa (art. 624 c.p.p., comma 3, in relazione alla quale l'azione penale può
esercitarsi solo su querela di parte, va rilevato che in atti risulta presentata dalla commessa del Negozio D.M. una mera denuncia del fatto, costituita da un atto contenente la narrazione del fatto medesimo, senza alcuna richiesta di punizione dei suoi autori, e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche se la volontà di proporre querela può ritenersi implicita nella stessa esposizione dei fatti da parte della persona offesa, dalla denuncia deve però risultare, in modo inequivoco, la precisa volontà del denunciante di veder perseguito il denunciato, sicché non può ravvisarsi la querela se alla narrazione dell'episodio non si accompagna alcun accenno all'intenzione che si proceda penalmente contro il reo.
Va anche rilevato, al riguardo, che, se per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, tuttavia deve manifestarsi in forma esplicita od implicita la volontà di chiedere la punizione del colpevole (Cass. Sez. III 21.3.1996, P.M. in proc. Fiorentino), e la valutazione di sussistenza della volontà suddetta - operabile prendendo in esame il complessivo comportamento della persona offesa - non può essere fondata unicamente sulla base del contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria, in quanto tale deduzione implica l'annullamento, sul piano pratico, della distinzione tra i reati perseguibili di ufficio e quelli perseguibili a querela (vedasi Cass. Sez. VI 22.1.2003, n. 11386, Crimi). Pertanto - anche se, diversamente da quanto il ricorrente afferma, la commessa TT NA era pienamente legittimata a sporgere querela per il reato de quo, e ciò nella veste di persona offesa dal medesimo (vedasi Cass. Sez. V 27.3.2003, n. 22860, Dell'Innocente ed altra: "Il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persone offese dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita") - in difetto di querela per il reato di tentativo di furto semplice qui ritenuto, la sentenza impugnata deve - come da richiesta del Procuratore Generale nella odierna udienza ed in accoglimento del ricorso di AN RA - essere annullata senza rinvio per difetto della suddetta condizione di procedibilità, e ciò "ai sensi e per gli effetti dell'art. 587 c.p.p., comma 1, non essendo il ricorso del AN stato fondato su motivi esclusivamente personali, anche nei confronti della non ricorrente ER NI, imputata di concorso nel reato in oggetto.
P.Q.M.
Esclusa la contestata aggravante, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, oltre che nei confronti del ricorrente, anche nei confronti di ER NI, per l'effetto estensivo della impugnazione, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Deposito in Cancelleria il 13 luglio 2006