Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
Nella disciplina delle professioni intellettuali, poiché il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano, in mancanza di delega legislativa, l'inderogabilità dei minimi tariffari. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari previsti dall'art. 3 del d.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936, che ha approvato la tariffa dei dottori commercialisti, mancando una espressa previsione al riguardo nella relativa legge di delega (legge 28 dicembre 1952 n. 3060).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RAGIONI DI FATTO 1. Con atto pervenuto in cancelleria in data 26 agosto 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1° dell'art. 363 c.p.c., siano enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali. Il giudizio di merito di cui si tratta è quello iscritto al R.G. n. 59536/2019 e definito con decreto di rigetto n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019 (v. nota 6 della richiesta del P.G.). 1.1. A sostegno della sua richiesta il Procuratore generale …
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RAGIONI DI FATTO 1. Con atto pervenuto in cancelleria in data 26 agosto 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1° dell'art. 363 c.p.c., siano enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali. Il giudizio di merito di cui si tratta è quello iscritto al R.G. n. 59536/2019 e definito con decreto di rigetto n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019 (v. nota 6 della richiesta del P.G.). 1.1. A sostegno della sua richiesta il Procuratore generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PHOTOCOLOR DI AN LO TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. ARMELLINI 55, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARRE D'AMORE, difeso dall'avvocato PELLEGRINO MUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo STUDIO TERENZIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO TROFA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2601/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL NI, titolare della ditta HO CO, fece opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Avellino in data 31 luglio 1990 con il quale gli era stato ingiunto di pagare al dottore commercialista ER AN la somma di lire 35.766.567 quale compenso per l'espletamento di incarico professionale consistito nell'aver curato una pratica di concessione di un finanziamento pubblico. Eccepì che: in virtù di una clausola contrattuale il compenso al professionista era escluso nella ipotesi in cui il finanziamento non fosse stato effettivamente erogato;
il contributo di lire 137.677.000 era stato erogato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in seguito a una richiesta presentata nel 1982 dallo stesso Iannino;
comunque il compenso era dovuto nella misura del 2% dell'importo finanziato, considerata la nullità della clausola contrattuale che stabiliva la diversa maggiore percentuale dei 10%.
Il AN si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione. All'esito della compiuta istruttoria, l'adito tribunale revocò il decreto ingiuntivo, condannò l'opponente al pagamento della somma di lire 14.828.200, oltre interessi e spese del giudizio. Il gravame proposto dalla ditta HO CO venne respinto dalla Corte d'appello di Napoli la quale osservò che: dalle acquisizioni istruttorie era stato provato che il AN non solo predispose una nuova pratica di finanziamento per la ditta HO CO, e ne seguì il corso ma, più volte, si informò anche della pratica presentata in precedenza nel 1982; legittimamente fu deferito il giuramento suppletorio in quanto in base alle deposizioni dei testi escussi si era formata una prova semipiena;
non era nulla la clausola con cui l'onorario fu concordato nella misura del 10% dacché la norma del D.P.R. n.936/1973, che fissa nel 2% la misura del compenso spettante al professionista (art. 16), non è inderogabile.
La ditta HO CO chiede la cassazione della sopra riassunta sentenza in base a tre motivi, resistiti con controricorso da ER AN.
Vi è memoria della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la HO CO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del D.P.R. n. 936/1973 e successive modificazioni e dell'art. 2230 c.c. nonché vizi motivatori, deducendo quanto segue. Per esplicita previsione contrattuale il diritto all'onorario era stato condizionato all'effettiva corresponsione del contributo;
era pacifico che la ditta HO CO conseguì il finanziamento in relazione a una domanda presentata direttamente nel 1982, mentre quella presentata tramite il AN venne respinta;
travisando o comunque male interpretando le risultanze della prova per testi, i giudici del merito non hanno considerato che non sussisteva prova alcuna che il AN ricevette l'incarico di assistere la HO CO anche per la domanda di finanziamento a fondo perduto presentata nel 1982 dal titolare della predetta ditta e che ne abbia in seguito curato l'iter e soprattutto che la sua opera si era rivelata determinante. La corte si era basata esclusivamente sulla prestazione del giuramento suppletorio, che non poteva essere deferito, sia perché altro era il tema dell'indagine, sia perché nessuna prova lo stesso aveva offerto. Il motivo non può trovare adito.
Non possono condividersi le critiche rivolte dalla ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata e i rilievi formulati con riguardo all'affermata sussistenza del fumus veritatis, come pure quelli relativi alla inidoneità del deferito giuramento a dar prova delle effettive modalità del rapporto.
In proposito va richiamato il principio (vedi Cass. nn. 2939/2001, 5752/1999, 5925/1994, 3672/1987, 6657/1986), secondo cui l'opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2, c.c., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, ed è, a tal fine, autorizzato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravita, precisione e concordanza.
Nella specie la motivazione con la quale la impugnata sentenza ha giustificato la delazione del giuramento è immune da vizi. Ad avviso della corte partenopea, infatti, il Tribunale aveva correttamente ravvisato una semipiena probatio dell'opera espletata dal AN per conseguire un finanziamento sia nella scrittura - incarico del 15 giugno 1987, con cui il professionista venne genericamente incaricato di svolgere tutte quelle attività professionali necessarie per l'espletamento delle pratiche presso gli istituti autorizzati al fine di ottenere un contributo a fondo perduto e quindi anche per la domanda presentata in precedenza, sia nelle circostanze emerse dalla prova testimoniale e puntualmente verificate ed attentamente valutate dal primo giudice, il quale aveva messo in luce come dalla predetta prova era risultato che il AN non solo predispose una nuova pratica di finanziamento ma seguì anche la domanda predisposta e presentata nel 1982 recandosi più volte a Roma per curarne di persona l'iter, preparando i documenti e partecipando a vari sopralluoghi compiuti dai tecnici dell'ente mutuante.
Essendo stata fornita quindi una motivazione plausibile circa la sussistenza della prova semipiena che l'esito favorevole della pratica fu ottenuto merce la determinante opera attività professionale del AN, l'ammissione del giuramento, in base ai principi suenunciati, risulta insindacabile in questa sede. Neppure il disposto esperimento probatorio può definirsi inadeguato e insufficiente a provare la fondatezza della domanda, in quanto le circostanze indicate nella formula del giuramento e delle quali il AN ebbe ad affermare la verità, deponevano, nel loro insieme, per l'espletamento di una attività avente a oggetto la pratica relativa al finanziamento ottenuto (lire 137.677.000 su un programma di investimenti di lire 286.827.000) predisponendo la domanda e acquisendo la documentazione necessaria.
È noto, d'altro canto, che, per la natura di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento suppletorio, il giudice del merito, una volta che l'abbia deferito, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'an hiratum sit.
Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 66 del D.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936 nonché omessa e insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, la ditta ricorrente censura l'affermazione apodittica della corte del merito circa la derogabilità della norma predetta la quale fissa la misura massima dell'onorario spettante al professionista per il finanziamento ottenuto nella percentuale 2% del relativo importo. Deduce trattarsi di norma imperativa e come tale inderogabile sicché era nulla la clausola contrattuale con cui venne concordato un onorario del 10% dell'importo del finanziamento.
Il motivo è infondato anche se la motivazione in diritto addotta dalla corte del merito, la cui decisione è conforme a diritto, va opportunamente integrata con le considerazioni che seguono. Questa Corte ha ritenuto che nella disciplina delle professioni intellettuali le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali. Sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano l'inderogabilità dei minimi tariffari emanate in mancanza di delega legislativa (sentt. nn. 5219/1980, 705/1983, 4998/1988). Il D.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936, che ha approvato la tariffa dei dottori commercialisti, è stato emanato in forza dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952 che conferiva al Governo la delega soltanto per la determinazione delle attività professionali (lett. A), per la costituzione degli organi professionali (lett. B), per la formazione degli albi (lett. C) e per i procedimenti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo (lett. D). Mancando, quindi, la delega legislativa per la determinazione dei compensi e dei criteri di applicazione, deve essere esclusa l'inderogabilità della disciplina dei minimi tariffari dettata dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. citato.
Ma per altro dirimente profilo, la corte territoriale non aveva il potere di modificare la misura degli onorari stabilita dalle parti. È invero acquisito in giurisprudenza che il compenso spettante al professionista va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione di tale compenso attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e solo in mancanza di quest'ultima alla tariffa, agli usi e, da ultimo, ed infine, ove anche questi manchino, alla determinazione del giudice del giudice (tra le tante, cfr. Cass. nn. 6732/2000, 224/1986 (Sez. Un.), 12095/1995, 7374/1983, 530/1982, 1433/1981, 1903/1979). In diversi termini, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso al professionista iscritto, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., solo in assenza di pattuizione al riguardo.
Con il terzo e ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza per averle la corte partenopea posto a carico anche la somma di lire 1.060.500 versata all'ordine professionale "per diritti liquidazione parcelle", sia perché tale liquidazione era del tutto ultronea essendo stato l'onorario preconcordato, sia perché la predetta somma era stata calcolata sulla somma di lire 28.682.700 risultata errata per stessa ammissione dell'opposto e non dovuta. La censura è fondata.
Dagli atti di causa - suscettibili di diretto esame in questa sede, essendosi denunciato un error in procedendo - risulta che con il terzo motivo di appello la odierna ricorrente aveva censurato la sentenza del tribunale di Avellino per le stesse ragioni esposte con il motivo de quo. La corte distrettuale non ha neanche preso in esame la censura che, certamente, non può ritenersi implicitamente respinta in base alle precedenti statuizioni.
La sentenza va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata a altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, a altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003