Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1317
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Nella disciplina delle professioni intellettuali, poiché il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano, in mancanza di delega legislativa, l'inderogabilità dei minimi tariffari. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari previsti dall'art. 3 del d.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936, che ha approvato la tariffa dei dottori commercialisti, mancando una espressa previsione al riguardo nella relativa legge di delega (legge 28 dicembre 1952 n. 3060).

Commentari5

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    RAGIONI DI FATTO 1. Con atto pervenuto in cancelleria in data 26 agosto 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1° dell'art. 363 c.p.c., siano enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali. Il giudizio di merito di cui si tratta è quello iscritto al R.G. n. 59536/2019 e definito con decreto di rigetto n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019 (v. nota 6 della richiesta del P.G.). 1.1. A sostegno della sua richiesta il Procuratore generale …

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    RAGIONI DI FATTO 1. Con atto pervenuto in cancelleria in data 26 agosto 2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1° dell'art. 363 c.p.c., siano enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali. Il giudizio di merito di cui si tratta è quello iscritto al R.G. n. 59536/2019 e definito con decreto di rigetto n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019 (v. nota 6 della richiesta del P.G.). 1.1. A sostegno della sua richiesta il Procuratore generale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1317
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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