Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
Nel giudizio di revisione, conseguente all'accoglimento di una richiesta fondata su prove nuove, il giudice deve verificare di queste ultime l'attitudine dimostrativa, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 29486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29486 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1022
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012037/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO GI, N. IL 04/12/1951;
2) RO AR, N. IL 31/05/1961;
avverso SENTENZA del 28/09/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Cersosimo e Aricò che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 gennaio 2008 la Corte d'appello di Salerno, all'esito del dibattimento, rigettava, dopo averle dichiarate ammissibili con ordinanze del 5 aprile e del 19 maggio 2005, le istanze di revisione presentate, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), da CO GI e TA ZA, entrambi condannati con sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 20 febbraio 2008 (irrevocabile il 26 aprile 1999) alla pena dell'ergastolo in ordine ai delitti di concorso nell'omicidio in danno di MO ET, furto aggravato di un'autovettura, detenzione e porto abusivo di un'arma, reati commessi in Catanzaro il 7 e il 17 gennaio 1990.
Le prove nuove indicate dalla difesa erano costituite: 1) dall'assoluzione del coimputato ET PR pronunziata dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro l'11 settembre 1999 (irrevocabile il 16 ottobre 2000) a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione;
2) dall'inattendibilità, alla luce della predetta assoluzione, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ZA e ON, da valutare, oltre che alla luce della testimonianza di RE La CE, moglie della vittima e unica teste oculare che aveva effettuato con esito negativo il riconoscimento di TA e TI quali esecutori materiali, anche alla stregua delle dichiarazioni di PÀ VE e MI MB, destinatari delle confidenze di ZA e ON in merito alla concertazione delle accuse da loro formulate;
3) dalle dichiarazioni rese da VE PÀ che aveva parlato di incontri tra ON e ZA nell'aula bunker di Catanzaro e in quella di Rebibbia per concordare le rispettive versioni e aveva ricevuto la confessione di ON circa l'accordo calunnioso con ZA in danno di CO;
tali dichiarazioni erano confermate da FR UA e EP UA, che riferivano in merito agli incontri in Firenze tra PÀ e ON, nonché da ON LE (a sua volta riscontrato da IR VI), che parlava della pratica di concordare a tavolino le accuse. Le dichiarazioni rese da VE PÀ trovavano un'ulteriore elemento di conforto nelle caratteristiche dell'autovettura identificata dalla moglie di CO quale mezzo a bordo del quale erano giunti gli assassini del marito.
2. Con riferimento alla intervenuta assoluzione del coimputato PR ET, la Corte osservava che la stessa era conseguente all'impossibilità di precisare ilo specifico ruolo da questi rivestito nella perpetrazione dell'omicidio di MO ET considerato che a carico di PR, diversamente da quanto si era verificato a proposito di CO, TA, TI, figuravano sole le dichiarazioni accusatorie di ZA e ON e non anche quelle di NZ PÀ e LO. Mentre a CO i collaboratori avevano attribuito il ruolo di mandante e a TA e a TI quello di esecutori materiali, nessuno dei due chiamanti in correità aveva illustrato lo specifico ruolo rivestito da PR, di cui non risultava provato il coinvolgimento nelle attività illecite (soprattutto nel settore degli stupefacenti) cui sarebbero stati dediti gli altri e che avrebbe rappresentato la causale dell'omicidio. Il solo ZA aveva parlato dell'impegno di PR di procurare un'auto rubata, mentre ON si era limitato ad indicare quale destinatario dell'incarico CO. Tale divergenza, peraltro, non appariva essenziale con riferimento alla posizione di CO, attesa la pluralità delle chiamate in correità effettuate nei suoi confronti. La scindibilità delle dichiarazioni dei collaboranti non incideva, pertanto, sull'assetto probatorio concernente posizioni diverse, assistite, relativamente alle posizioni di CO e AM, da ben diversi riscontri.
In merito alla nuova valutazione della testimonianza di La CE RE alla stregua delle dichiarazioni rese da PÀ VE, indicative dell'inattendibilità della chiamata in correità di SO ZA e di AL ON, perché diversi sarebbero stati gli esecutori materiali dell'omicidio e differente l'auto usata dai sicari e giunta sul piazzale dell'abitazione di MO e notata dalla La CE, la Corte osservava che la testimonianza della moglie della vittima era stata oggetto di un'analisi approfondita nel corso di giudizio di primo grado e in appello e che entrambe le decisioni di merito avevano sottolineato la sostanziale inattendibilità della donna in ordine alle caratteristiche dell'auto notata per errore percettivo e a quelle degli esecutori del delitto, tenuto conto del ritrovamento della AN ancora fumante sulla strada per Magisano e della corrispondenza del primo numero di targa e della sigla della provincia osservate dalla donna agli estremi della AN Thema trovata a poca distanza dalla casa della vittima. I giudici svalutano la testimonianza della donna anche alla luce delle numerose contraddizioni e incertezze dalla stessa evidenziate nel corso del nuovo esame dibattimentale. L'elemento nuovo addotto dalla difesa, costituito dalle dichiarazioni di VE PÀ, FR UA e EP UA circa gli incontri in Firenze tra PÀ e ON, nonché dalle dichiarazioni di ON LE (riscontrato da IR VI) circa la pratica di concordare a tavolino le accuse era, ad avviso della Corte territoriale, privo, in realtà, di oggettivo fondamento, attesa l'assoluta inattendibilità intrinseca del dichiarante che, sentito a dibattimento, mostrava ricordi vaghi oppure incorreva in numerose imprecisioni, inesattezze su circostanze da lui già conosciute al momento della celebrazione del processo di primo grado e su cui, quindi, nella sua qualità di collaboratore, ben avrebbe potuto riferire. Assolutamente inverosimile era la genesi del delitto di ET MO riferita da PÀ VE, asseritamente maturato all'interno del stesso clan di appartenenza della vittima ed eseguito da VO UZ su mandato di RI ZO, braccio destro di MO e di cui PÀ era stato il fedele servitore. PÀ non era, infatti, in grado di spiegare le ragioni per le quali personaggi appartenenti alla cosca opposta al MO, quali ZA e ON, avrebbero accusato di quell'omicidio non i loro antagonisti di sempre, bensì il capo della loro stessa cosca in concorso con esponenti della n'drangheta di LE, quali TI e TA. Inoltre, ammesso anche, come riferito da PÀ, che ZA negli ultimi tempi fosse passato dal gruppo di NT a quello di MO ET, capeggiato da ZO RI che lo osteggiava, rimaneva non spiegata la causale della chiamata in correità di ON. Infine, le chiamate in correità di ON e ZA, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, si riscontravano vicendevolmente sul nucleo essenziale della vicenda ed erano assistite da numerosi riscontri estrinseci in ordine alle modalità del furto della "AN Thema", al numero e al calibro delle armi usate, agli accadimenti del giorno del delitto (orari delle visite a casa di MO correlate alla iniziale assenza della vittima, reazione della moglie del defunto che si era aggrappata al paraurti dell'auto dei sicari), al rinvenimento della "AN Thema" non lontano dalla casa della vittima. Le due chiamate in correità, ribadite a dibattimento da ON, erano inoltre riscontrate dalla testimonianza di IC LO, cognato di TA e fratello della fidanzata di TI, il quale aveva ricevuto la confessioni di entrambi.
Circa la tipologia delle armi usate per la commissione dell'omicidio e le modalità di consegna a TA e TI, esecutori materiali, attese le discrasie tra le dichiarazioni di ZA e ON, PÀ VE, le risultanze della consulenza balistica dell'ing. AN (secondo la quale i colpi erano stati esplosi tutti da un'unica arma cal. 7,65, mentre i bossoli sequestrati nell'immediatezza del fatto evidenziavano l'utilizzazione di due armi, una cal. 38 e una cal. 7,65) e il contenuto della sentenza emessa il 7 novembre 2003 dal Tribunale di Catanzaro che aveva condannato ZA per avere consegnato a TI e TA due pistole, una cal. 9 parabellum e una cal. 7,65 bifilare, svolgendo il ruolo di intermediario tra i due acquirenti e CO e ON che erano i detentori delle armi, la Corte osservava che non si trattava di prova nuova neppure alla luce delle dichiarazioni rese da PÀ VE.
Quest'ultimo, sulla base delle modalità dell'incontro tra i sicari e la vittima precedenti l'uccisione e dell'esplosione dei colpi aveva tratto la conclusione che doveva trattarsi di persone dello stesso ambiente di MO e che questi conosceva e che, quindi, i sicari non potevano identificarsi in TA e TI, venuti dal militino, perché questi non avrebbero salutato ne' baciato MO.
In ogni caso la discrasia circa l'indicazione del calibro di uno delle due pistole (cal. 9 o cal. 38) appariva di scarsissima rilevanza, in quanto la diversa indicazione del calibro dipendeva dall'unità di misura utilizzata (italiana o inglese). In ogni caso, come già evidenziato nella sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20 febbraio 1998, ciascuno dei collaboranti aveva fatto riferimento a due armi a canna corta e, nel processo a suo carico, ZA aveva indicato una cal. 9 parabellum e una cal. 7,65. Nessun contrasto esisteva poi tra il giudicato a carico di CO e TA e quello a carico di ZA sul punto relativo alla consegna delle armi usate per l'omicidio, atteso che gli elementi fondamentali erano identici: la consegna delle armi da parte di ON e CO a TA e a TI alla presenza di ZA era spiegabile con i rapporti da questi da tempo intrattenuti con gli esponenti della cosca vibonese in ragione del traffico di armi tra loro intercorrente e con l'appartenenza di ZA alla cosca di CO.
Quest'ultima aveva deciso l'eliminazione del capo del gruppo contrapposto, e aveva affidato l'esecuzione a soggetti che già conoscevano MO e a cui quest'ultimo non aveva pagato pregresse forniture di stupefacenti e che, quindi, con l'omicidio avevano l'occasione per far pagare lo sgarro rappresentato dall'omesso saldo del debito. ZA si era adoperato per cercare le persone che avrebbero potuto uccidere MO e, dopo l'esecuzione, per consegnare agli esecutori il denaro promesso.
La causale del delitto doveva quindi ricercarsi in motivi di supremazia della cosca del Gaglianesi, diretta da CO, su quella di NT, capeggiata da MO, per la mancata corresponsione di una quota di L. 200 milioni stanziata dagli Arena per "quelli del posto" e su di essa si era poi inserita, quale occasione propizia per la cosca di CO, il risentimento della famiglia di LE per il debito di droga accumulato dalla vittima. La causale alternativa indicata da PÀ VE era, di conseguenza, rimasta priva di qualsiasi obiettiva conferma. Quanto agli ulteriori nuovi elementi di prova costituiti dagli esami dei brig. Claudio Fanfara, di ON LE e dalla documentazione della Procura, idonei a confortare l'assunto che le chiamate in correità tra ZA e ON erano state concordate con l'avallo di chi (Isp. P.S. Ettore Alliotta) era preposto alla custodia dei collaboranti, la Corte osservava che era rimasta indimostrata la previa concertazione delle accuse e che anzi era pienamente comprovata l'autonomia delle fonti collaborative ZA e ON, i quali, prima di effettuare la chiamata in correità nei confronti di CO e TA, avevano in primo luogo ammesso ampiamente le loro responsabilità.
3. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i difensori di fiducia, CO e TA, i quali lamentano: a) violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) con riferimento all'ordinanza della Corte d'appello di Salerno dell'8 giugno 2007 che rigettava la richiesta di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore avv. Cersosimo, unico difensore di fiducia di TA, documentato da idonea certificazione medica, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza, considerato anche che la data del rinvio dell'udienza dall'8 giugno 2007 al 28 settembre 2007 non era stata notificata al difensore;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 211 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento all'omesso espletamento del confronto tra VE PÀ e ON;
c) carenza e illogicità della motivazione in ordine alle nuove prove addotte (testimonianza di RE La CE, unica teste oculare, sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di PR ET, contrasto fra le dichiarazioni di ZA e ON in ordine alla dinamica dell'omicidio, alla tipologia delle armi usate, discrasia tra le dichiarazioni rese da ZA nel giudizio di revisione e quelle in precedenza fornite, assenza di riscontri in ordine alla causale dell'omicidio individuata dalla Corte territoriale); d) violazione dei canoni di valutazione della prova stabiliti dall'art.192 c.p.p. anche alla luce di una doverosa valutazione organica delle prove già acquisite alle luce di quelle sopravvenute (testimonianza di RE La CE e dichiarazioni di PÀ VE). OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001,
Policastro, rv. 220092).
Nel caso di specie dagli atti risulta che all'udienza del giorno 8 giugno 2007 il Tribunale provvide, in conformità al parere del pubblico ministero, alla separazione della posizione di TA, ritenendo provato il legittimo impedimento del difensore di fiducia, avv. Cersosimo, e che l'avv. Lentini, presente per conto del collega, non si oppose alo stralcio e prese atto, per conto dell'avv. Cersosimo, della data della nuova udienza, fissata per il 28 settembre 2007. In tale data l'avv. Cersosimo formulava, in via preliminare, eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza evidenziando, al contempo, di essere "comunque presente per difendere i suoi assistiti, in quanto avvisato dall'avv. Lentini".
Alla stregua di questi elementi non sussiste alcuna violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), considerato che all'udienza dell'8 giugno 2007 l'avv. Lentini, sostituto processuale dell'avv. Cersosimo, era stato regolarmente reso edotto del rinvio, circostanza questa asseverata, all'udienza del 28 settembre 2007, dallo stesso avvocato Cersosimo, che dichiarava di essere presente al fine di esercitare il suo mandato difensivo proprio in quanto effettivamente informato della data della nuova udienza dal collega.
2. Priva di pregio è anche la seconda censura.
Presupposti del confronto sono l'avvenuto precedente interrogatorio o esame di tutti i soggetti chiamati a confrontarsi, il connotato del disaccordo quale scaturisce da una sovrapposizione delle precedenti loro dichiarazioni e l'incidenza delle discordanze sui "fatti e circostanze importanti" su cui verte l'atto istruttorio. La sentenza impugnata appare conforme ai principi in precedenza enunciati, in quanto con motivazione compiuta e logica, fondata sul puntuale esame delle risultanze probatorie, ha correttamente argomentato circa la superfluità del confronto tra PÀ VE e ON AL, sollecitato dalla difesa, avuto riguardo alla manifesta intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese da PÀ VE - indicato come "prova nuova" a sostegno della domanda di revisione - desumibile dalle numerose imprecisioni, inesattezze, dimenticanze, da "vaghezza incommensurabile al limite del credibile" (cfr. 19 sentenza impugnata), già oggetto di negativa valutazione nel precedente giudizio di cognizione, tali quindi da rendere assolutamente inutile e superfluo non solo l'assunzione dell'atto sollecitato, ma anche l'escussione di RO MI, indicato dalla difesa quale soggetto il cui narrato era idoneo a ribaltare la precedente pronunzia di condanna.
3. Non fondati, infine, sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso.
3.1. Occorre premettere che l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo.
Quando la richiesta di revisione sia stata accolta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte. I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico- giuridico. La comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. La Corte d'appello, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125 c.p.p., comma 3, deve fornire una sia pur sommaria giustificazione logica con cui dimostri di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione e deve doverosamente indicare i motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione, sono inidonee a smentire il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di condanna.
3.2. Nel caso in esame la Corte d'appello, correttamente applicando i principi in precedenza illustrati, ha adeguatamente motivato le proprie valutazioni, facendo riferimento al vario ed articolato quadro probatorio posto a fondamento della condanna di CO GI e OS ZA e all'ampio tessuto motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado emesse nei confronti dei ricorrenti, le quali hanno, nel rispetto dei canoni di valutazione probatoria stabiliti dall'art. 192 c.p.p., valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ON, ZA, PÀ NZ;
la testimonianza di IC LO, cognato di TA e fratello della fidanzata di TI, la deposizione di RE La CE, moglie della vittima, nella parte relativa alla sigla della provincia e ai primi numeri apposti sull'auto usata dai sicari;
l'esito delle indagini di polizia giudiziaria esperita nell'immediatezza del fatto, che portavano al rinvenimento della macchina utilizzata per l'agguato con il motore ancora caldo, al sequestro dei bossoli esplosi;
il contenuto degli accertamenti di polizia svolti in merito alle dinamiche criminali in cui si collocava il grave fatto di sangue il contenuto della diffusa consulenza balistica in ordine alla tipologia delle armi utilizzate per la commissione del delitto. In questo articolato contesto;
posto a fondamento della decisione di condanna divenuta irrevocabile, la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo corretto e logico, spiegato l'irrilevanza della intervenuta assoluzione del coimputato ET PR, considerato che, in tema di revisione, ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che faccia perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due distinti procedimenti penali. Ha, poi, sottolineato, confutando dettagliatamente le osservazioni difensive, pedissequamente riproposte anche in sede di legittimità, la convergenza delle dichiarazioni di ZA e ON - intrinsecamente attendibili in quanto provenienti da soggetti ampiamente confessi in ordine alle loro responsabilità, dotate di piena autonomia e non costituenti espressione di una previa concertazione calunniosa, come sostenuto dalla difesa, il cui assunto sul punto è rimasto obiettivamente indimostrato - in ordine al nucleo essenziale dell'episodio delittuoso;
i loro numerosi riscontri estrinseci, costituiti dalle modalità del furto della "AN Thema" usata per l'agguato, dal numero e dal calibro delle armi usate, dagli accadimenti del giorno del delitto (orari delle plurime visite a casa di MO rese necessarie dalla sua accertata assenza, comportamento della moglie che ebbe ad aggrapparsi al paraurti dell'auto usata dagli aggressori, estremi identificativi dell'auto parzialmente dati dalla moglie della vittima e corrispondenti a quella dell'auto effettivamente sequestrata), dal rinvenimento della "AN Thema" non lontano dalla casa della vittima, dalle risultanze della consulenza balistica.
In merito alla nuova valutazione della testimonianza di La CE RE alla stregua delle dichiarazioni rese da PÀ VE, asseritamente indicative dell'inattendibilità della chiamata in correità di SO ZA e di AL ON, perché diversi sarebbero stati gli esecutori materiali dell'omicidio e diversa l'auto usata dai sicari e giunta sul piazzale dell'abitazione di MO e notata da RE La CE, la Corte osservava che la testimonianza della moglie della vittima era stata oggetto di un'analisi approfondita nel corso di giudizio di primo grado e in appello e che entrambe le decisioni di merito avevano sottolineato la sostanziale inattendibilità della donna, in ordine alle caratteristiche dell'auto notata per errore percettivo e a quelle degli esecutori del delitto, tenuto conto del ritrovamento della AN, con il motore ancora fumante, sulla strada per Magisano e della corrispondenza del primo numero di targa e della sigla della provincia osservate dalla donna agli estremi della AN Thema trovata a poca distanza dalla casa della vittima. I giudici svalutano la testimonianza della donna anche alla luce delle numerose contraddizioni e incertezze dalla stessa evidenziate nel corso del nuovo esame dibattimentale.
La sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati anche nella parte in cui evidenzia che nessun contrasto è ravvisabile tra il giudicato a carico di CO e TA e quello a carico di ZA sul punto relativo alla consegna delle armi usate per l'omicidio, attesa la coincidenza degli elementi fondamentali. I giudici, con dovizia di richiami alle risultanze processuali, hanno osservato che la consegna delle armi da parte di ON e CO a TA e a
TI alla presenza di ZA era spiegabile con i rapporti da questi da tempo intrattenuti con gli esponenti della cosca vibonese in ragione del traffico di armi tra loro intercorrente e con l'appartenenza di ZA alla cosca di CO.
Quanto alla causale del delitto, la sentenza impugnata, dopo avere correttamente premesso che essa non può essere ricondotta al concetto di "prova nuova", essendo stata oggetto di approfondita istruttoria dibattimentale nel precedente giudizio di cognizione, osserva, con ampi richiami a circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, che il movente alternativo indicata da PÀ VE era rimasto privo di qualsiasi obiettiva conferma, sussistendo elementi obiettivi alla stregua dei quali affermare che essa doveva essere ricercata in motivi di supremazia della cosca del Gaglianesi, capeggiata da CO, su quella di NT, diretta da MO, per la mancata corresponsione di una quota di L. 200 milioni stanziata dagli Arena per "quelli del postole che su tale causale si era poi inseriti quale occasione propizia per la cosca di CO, il risentimento della famiglia di LE per il debito di droga accumulato dalla vittima. Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna di diritto dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 17 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008