CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21656 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 03/11/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha rideterminato la pena complessiva finale in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 3.000 di multa. La richiesta aveva ad oggetto le seguenti sentenze: 1. 30 settembre 2009 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 30 ottobre 2009, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a Roma il 14 settembre 2009; 2. 14 gennaio 2013 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 luglio 2013, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Roma il 17 dicembre 2009 e il 24 novembre 2009; 3. 25 giugno 2014 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 13 gennaio 2016, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21656 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026 pen., commesso a Roma il 3 luglio 2013; 4. 19 maggio 2014 del Tribunale di Tivoli, irrevocabile il 27 gennaio 2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a Fonte Nuova il 27 gennaio 2014; 5. 17 aprile 2012 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 24 gennaio 2019, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso a Roma il 16 aprile 2012; 6. 31 luglio 2017 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 febbraio 2018, per i reati di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Roma l’11 giugno 2013 e il 20 giugno 2013; 7. 12 luglio 2024 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 27 maggio 2025, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nel maggio 2020, fino al 17 gennaio 2022. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la sussistenza degli indici sintomatici di una medesima ed unitaria ideazione criminosa, quali l’omogeneità dei reati, la contiguità temporale e spaziale, nonché la condizione di tossicodipendenza dell’autore, esclusivamente con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e 6), escludendone la sussistenza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) (già posti in continuazione con ordinanza del 23 maggio 2018), 5) e 7). 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazione ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 4-vicies, legge 21 febbraio del 2006, n. 49, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente. L’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui, con motivazione mancante, apodittica e illogica, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che si verte, ad eccezione del reato di evasione di cui alla sentenza sub 5), in materia di reati aventi ad oggetto la commercializzazione di stupefacenti, commessi nel medesimo territorio, nonché di soggetto che, all’epoca in cui i reati sono stati commessi, era tossicodipendente, come da certificazione medico-sanitaria prodotta. Peraltro, nella sentenza sub 5) è stato dato atto dell’autorizzazione alla frequentazione, del Serd, mentre nel procedimento esitato nella sentenza sub 7) è stata contestata l’aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 per essere i partecipi, tra cui il condannato, dediti all’uso di sostanze stupefacenti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere i consolidati insegnamenti di questa Corte, per i quali «il 2 riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita;
per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). Va altresì ribadito che, «l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati;
essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, [...], Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284420). Peraltro, «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, [...]). 3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, in ossequio ai principi richiamati, ha individuato la sussistenza di determinati fattori sintomatici della unitaria matrice ideativa – quali l’omogeneità della tipologia dei reati e del contesto temporale e spaziale, nonché la condizione di tossicodipendenza del reo – in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e 6), evidenziando che trattasi di violazioni della legge in materia di stupefacenti, commesse nel medesimo territorio (Roma e dintorni) e a distanza temporale ravvicinata, aventi ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, ricollegabili alla condizione di 3 tossicodipendenza del condannato. Al contrario, con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2), 5) e 7), la diversa tipologia delle violazioni commesse (evasione e partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti) e la distanza temporale tra gli stessi, sono state ritenute non sintomatiche di un’unica determinazione volitiva, quanto, piuttosto, di una scelta di vita dedita all’illecito. Invero, la condizione di tossicodipendenza del condannato, di cui lo stesso ha lamentato l’omessa considerazione, ha formato oggetto di specifica disamina nell’ordinanza impugnata, così come la differente natura delle violazioni – con specifico riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 7) – e la rilevante distanza cronologica tra esse. Né sono idonee ad individuare specifiche fratture motivazionali le allegazioni difensive in punto di contestazione dell’aggravante della dedizione all’uso di sostanze stupefacenti in relazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che risulta accertato con inizio della decorrenza dal 2020, essendo manifestamente sfornita di idonee allegazioni la generica pretesa di unificare in una unitaria deliberazione criminale tale reato al primo episodio di spaccio al dettaglio risalente al settembre 2009 (epoca alla quale risale il primo dei reati per i quali è stata avanzata la richiesta). Pertanto, l’ordinanza impugnata risulta coerente con gli ulteriori principi per cui, da un lato, è stato sostenuto che «la condizione di tossicodipendenza deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato» (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, [...], Rv. 259192; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, [...], Rv. 261490), dall’altro, che «lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, [...], Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, [...], Rv. 261490). Ciò posto, si osserva che a fronte di una motivazione coerente, corretta in punto di diritto e non illogica, il ricorrente veicola una nuova e differente valutazione nel merito, ribadendo la propria, e diversa, interpretazione degli elementi fattuali che, al contrario, sono stati oggetto di analisi nell’ordinanza impugnata la cui motivazione è immune dai vizi eccepiti. 4. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha rideterminato la pena complessiva finale in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 3.000 di multa. La richiesta aveva ad oggetto le seguenti sentenze: 1. 30 settembre 2009 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 30 ottobre 2009, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a Roma il 14 settembre 2009; 2. 14 gennaio 2013 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 luglio 2013, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Roma il 17 dicembre 2009 e il 24 novembre 2009; 3. 25 giugno 2014 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 13 gennaio 2016, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21656 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026 pen., commesso a Roma il 3 luglio 2013; 4. 19 maggio 2014 del Tribunale di Tivoli, irrevocabile il 27 gennaio 2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a Fonte Nuova il 27 gennaio 2014; 5. 17 aprile 2012 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 24 gennaio 2019, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso a Roma il 16 aprile 2012; 6. 31 luglio 2017 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 febbraio 2018, per i reati di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Roma l’11 giugno 2013 e il 20 giugno 2013; 7. 12 luglio 2024 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 27 maggio 2025, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nel maggio 2020, fino al 17 gennaio 2022. In particolare, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la sussistenza degli indici sintomatici di una medesima ed unitaria ideazione criminosa, quali l’omogeneità dei reati, la contiguità temporale e spaziale, nonché la condizione di tossicodipendenza dell’autore, esclusivamente con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e 6), escludendone la sussistenza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) (già posti in continuazione con ordinanza del 23 maggio 2018), 5) e 7). 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazione ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 4-vicies, legge 21 febbraio del 2006, n. 49, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente. L’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui, con motivazione mancante, apodittica e illogica, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che si verte, ad eccezione del reato di evasione di cui alla sentenza sub 5), in materia di reati aventi ad oggetto la commercializzazione di stupefacenti, commessi nel medesimo territorio, nonché di soggetto che, all’epoca in cui i reati sono stati commessi, era tossicodipendente, come da certificazione medico-sanitaria prodotta. Peraltro, nella sentenza sub 5) è stato dato atto dell’autorizzazione alla frequentazione, del Serd, mentre nel procedimento esitato nella sentenza sub 7) è stata contestata l’aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 per essere i partecipi, tra cui il condannato, dediti all’uso di sostanze stupefacenti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere i consolidati insegnamenti di questa Corte, per i quali «il 2 riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita;
per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). Va altresì ribadito che, «l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati;
essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, [...], Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284420). Peraltro, «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, [...]). 3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, in ossequio ai principi richiamati, ha individuato la sussistenza di determinati fattori sintomatici della unitaria matrice ideativa – quali l’omogeneità della tipologia dei reati e del contesto temporale e spaziale, nonché la condizione di tossicodipendenza del reo – in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e 6), evidenziando che trattasi di violazioni della legge in materia di stupefacenti, commesse nel medesimo territorio (Roma e dintorni) e a distanza temporale ravvicinata, aventi ad oggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, ricollegabili alla condizione di 3 tossicodipendenza del condannato. Al contrario, con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2), 5) e 7), la diversa tipologia delle violazioni commesse (evasione e partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti) e la distanza temporale tra gli stessi, sono state ritenute non sintomatiche di un’unica determinazione volitiva, quanto, piuttosto, di una scelta di vita dedita all’illecito. Invero, la condizione di tossicodipendenza del condannato, di cui lo stesso ha lamentato l’omessa considerazione, ha formato oggetto di specifica disamina nell’ordinanza impugnata, così come la differente natura delle violazioni – con specifico riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 7) – e la rilevante distanza cronologica tra esse. Né sono idonee ad individuare specifiche fratture motivazionali le allegazioni difensive in punto di contestazione dell’aggravante della dedizione all’uso di sostanze stupefacenti in relazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che risulta accertato con inizio della decorrenza dal 2020, essendo manifestamente sfornita di idonee allegazioni la generica pretesa di unificare in una unitaria deliberazione criminale tale reato al primo episodio di spaccio al dettaglio risalente al settembre 2009 (epoca alla quale risale il primo dei reati per i quali è stata avanzata la richiesta). Pertanto, l’ordinanza impugnata risulta coerente con gli ulteriori principi per cui, da un lato, è stato sostenuto che «la condizione di tossicodipendenza deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato» (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, [...], Rv. 259192; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, [...], Rv. 261490), dall’altro, che «lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, [...], Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, [...], Rv. 261490). Ciò posto, si osserva che a fronte di una motivazione coerente, corretta in punto di diritto e non illogica, il ricorrente veicola una nuova e differente valutazione nel merito, ribadendo la propria, e diversa, interpretazione degli elementi fattuali che, al contrario, sono stati oggetto di analisi nell’ordinanza impugnata la cui motivazione è immune dai vizi eccepiti. 4. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.